“Forma straordinaria del Rito Romano”: locuzione, significato e abrogazione


Poiché c’è molta confusione nelle parole dei giuristi che dovrebbero assicurare la corretta espressione della discipliana ecclesiale, è bene precisare i termini che vengono utilizzati in modo troppo disinvolto e non con la dovuta precisione. Tanto più questo dovrebbe valere in un documento di sintesi come la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, nella quale si legge, al n. 93:

Art. 93

Il Dicastero (per il Culto) si occupa della regolamentazione e della disciplina della sacra liturgia per quanto riguarda la forma straordinaria del Rito romano.

 Se in un testo normativo così autorevole sfugge il fatto che questa espressione “forma straordinaria del Rito Romano” non è compatibile con la normativa vigente, è utile un breve ripasso “ad usum officialis curialis”:

a) Quando si usa la espressione “forma straordinaria del Rito Romano” si fa riferimento ad un termine tecnico, introdotto dal MP Summorum Pontificum (2007), mediante il quale ci si riferiva ad una “forma del rito romano” diversa da quella ordinaria e alla quale poteva accedere indifferentemente ogni presbitero o vescovo e che a certe condizioni poteva essere anche oggetto di celebrazione comunitaria.

b) Questa “forma straordinaria” era stata inventata, con una non piccola finzione giuridica, per un nobile scopo: la riconciliazione liturgica nella Chiesa. Ma, come ha riconosciuto papa Francesco in Traditionis Custodes (2021), essa non ha prodotto gli effetti sperati, ma è stata utilizzata in modo distorto. Ha creato la pretesa che la “vera chiesa” possa identificarsi nella “forma straordinaria”, contrapponendosi alla forma ordinaria e alla chiesa ordinaria.

c) Perciò, con Traditionis Custodes papa Francesco ha ristabilito il principio secondo cui esiste in vigore un’unica forma del Rito Romano. Non esiste più alcune “forma straordinaria” del Rito Romano parallela alla forma ordinaria, perché la “lex orandi” ha un’unica espressione: quella dei libri scaturiti dal Concilio Vaticano II.

d) Questo non impedisce che il papa in modo più ampio, o i singoli vescovi solo nelle diocesi di loro competenza, possano concedere a singole persone (fisiche o giuridiche) di far uso del messale romano o di altri rituali di edizioni precedenti, ma solo come eccezione.

e) E’ del tutto legittimo che il Dicastero per il culto divino abbia la competenza su questi usi non ordinari del rito romano, che tuttavia non costituiscono “forma straordinaria del Rito Romano”, ma eccezioni all’unica forma vigente, che è quella ordinaria.

f) L’espressione formale possibile, di questa competenza del Dicastero del culto, non deve contenere la locuzione “forma straordinaria” perché si tratta di un termine tecnico, di carattere dogmatico-giuridico, che TC ha inteso esplicitamente abrogare. Si può invece utilizzare una espressione diversa come, ad es.:

Il Dicastero  si occupa della regolamentazione e della disciplina della sacra liturgia per quanto riguarda l’uso, concesso a singole persone fisiche o giuridiche, di edizioni precedenti rispetto ai libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II e come unica espressione della lex orandi del Rito Romano.

g) Sorprende che nella Conferenza Stampa di presentazione di PE si sia risposto in modo confuso, facendo riferimento al Decreto con cui papa Francesco ha concesso alcuni privilegi alla Fraternità di S. Pietro. Questo è precisamente quel regime di eccezioni, su cui la Congregazione del Culto, avrà competenza, ma che non costituisce “forma straordinaria del rito romano”, perché non ha in nessun modo carattere universale, come invece era peculiare della formulazione di SP, oggi superata.

La rinuncia alla formulazione in termini di “forma straordinaria” è quindi dovuta al rispetto della evoluzione del magistero e al fine di non creare falsi affidamenti, che tanto più sarebbero gravi se provenissero da un testo del massimo livello gerarchico nelle fonti, come una Costituzione Apostolica.

Share