La terza forma della penitenza: un dibattito (/2) (di M. Gallo)


Ordo paenitentiae

Alle riflessioni di U. Del Giudice, di alcuni giorni fa, M. Gallo, che ringrazio, unisce una considerazione storica, pastorale e teologica della III forma del sacramento della penitenza. Una bella sintesi che riconosce come la “emergenza sanitaria” abbia cambiato la prospettiva di valutazione e di lettura della III forma. Un bel caso di traduzione della tradizione. Un testo articolato, documentato e che apre questioni fondamentali per il “fare penitenza” della Chiesa. (ag)

Dall’emergenza all’opportunità pastorale.

La faticosa gestazione dell’Ordo paenitentiae, la neutralizzazione della III forma e la sua silenziosa risorsa.

di Marco Gallo

 

Premessa: perché ne parliamo ora?

  1. Nell’incertezza del futuro: si ripresenterà la situazione?

Cominciano ad essere numerosi gli articoli recentemente apparsi sul tema della celebrazione della Penitenza1, suscitati dalla possibilità concessa in alcune regioni ecclesiastiche italiane di celebrare il Sacramento adottando la III forma contenuta nel Rituale, prima nel tempo di Avvento e Natale 2020 e poi nel tempo di Quaresima 2021. Abbiamo imparato a non scambiare i segnali di alleggerimento della situazione pandemica con la fine della situazione di rischio. Per questo, le note che offriamo ci sembrano utili, sia nel caso auspicato di un tempo più sereno negli anni a venire (“che cosa possiamo mantenere di queste pratiche straordinarie?”), sia nell’ipotesi da non sottovalutare che le condizioni di pericolo si ripresentino ancora (“Affronteremo ancora situazioni tali da esser ritenute eccezionali, tanto da giustificare di nuovo questo permesso?”).

  1. Non se ne discuteva da circa 30 anni

Possiamo prima di tutto notare che dal punto di vista della pubblicistica e della riflessione, era almeno dalla fine degli anni ’80 in Italia che il tema di quale forma di celebrazione della Riconciliazione prevedere non trovava una tale eco. La sesta assemblea generale ordinaria dei vescovi sul tema La penitenza e la riconciliazione nella missione della Chiesa (29 settembre – 29 ottobre 1983), con l’esortazione apostolica susseguente Reconciliatio et paenitentia 1984 e soprattutto la pubblicazione del Codice di diritto canonico (1983) avevano coinciso con la fine di un dibattito che prima e subito dopo il Concilio era stato invece assai significativo e vivace. Certo, il dibattito teologico ha sempre conservato traccia di ciò che avvenne a partire dagli anni ’60, ma solo in questi mesi possiamo raccogliere un rinnovato interesse per il significato del rito della penitenza e le sue forme. Il dibattito teologico a partire dalla metà degli anni ’80 fino al tempo pre-pandemico si è svolto invece principalmente sulla crisi della pratica nella pastorale, o si è concentrato sulla necessità di riformulare cammini penitenziali per situazioni escluse dai sacramenti – in particolare a cavallo dei due sinodi sulla famiglia e della pubblicazione di Amoris laetitia.

Come si torna ora sul tema?

  1. Torino, una necessaria e seria rilettura del vissuto

Prima di entrare in argomento, vorrei dar conto dell’unico tentativo (a mia conoscenza) di seria rilettura della pratica celebrativa dell’ultimo anno, proposto dall’Ufficio Liturgico della diocesi di Torino l’8 febbraio 2021. Dopo l’esperienza del tempo di Avvento e Natale, è stato preparato un questionario diffuso tra i parroci della diocesi, che avessero o meno celebrato secondo la III forma. In un interessante documento audio ancora disponibile2, si può ascoltare il resoconto ed un approfondito ragionamento. Paolo Tomatis, nell’introdurre il tema, ricostruisce in modo sintetico la vicenda storica recente dell’ultimo secolo, prima e dopo il concilio, mostrando il delicato maturare della riflessione nel paradosso di una teologia sacramentaria che integra questa forma celebrativa, percepita come più vicina alla richiesta di SC 27 che chiede di preferire per ogni sacramento la celebrazione comunitaria e più trasparente rispetto alle dimensioni liturgica, ecclesiale e articolata della penitenza e, dall’altra, di una progressiva chiarezza del magistero che arriva a farne un atto eccezionale, restringendone le situazioni da considerare opportune per la scelta e precisando che il discernimento è affidato al vescovo non più in dialogo con gli altri vescovi della regione ecclesiastica, ma in accordo con loro. Ad Andrea Pacini è stata affidata la rilettura dei questionari restituiti. Ne emerge una significativa esperienza, che ha sorpreso anche alcuni pastori dapprima scettici. Le liturgie hanno visto una notevole partecipazione, con assemblee intergenerazionali ed il manifestarsi non della temuta concorrenza con la celebrazione ordinaria, ma di un virtuoso rimando. Andrea Bozzolo, chiamato a reagire ai dati emersi, fa notare alcuni aspetti significativi. Anzitutto come diversi elementi sempre costitutivi del sacramento ne escano rafforzati (la manifestazione del carattere liturgico di ascolto della Parola e della sua sacramentalità, l’epifania di una chiesa che sa chiedere perdono insieme e prega per i suoi membri, una contrizione che accompagna tutti i passaggi della conversione, le molte forme dell’esercizio della virtù di penitenza). Il teologo fa notare che il buon rimando tra le due forme andrebbe accompagnato con maggior serietà, mostrando che la necessità del colloquio personale della I forma sancito a Trento non sia da percepire come l’imposizione di una ragione estrinseca, ma come ciò che viene invece dalla natura del peccato (che è ottenebramento della coscienza, perdita del sé e delle relazioni) e della riconciliazione (che comporta la possibilità di presa serena della parola). È una grazia arrivare a dire le proprie colpe, è ciò che permette alla coscienza illuminata di fare il suo lavoro, sottraendo la coscienza stessa alla solitudine in cui la cultura dell’autoderminazione la isola. La dimensione comunitaria, che emerge con rinnovata chiarezza in queste liturgie, non si può però ridurre al momento celebrativo: di nuovo, diventa chiaro come nella nostra pratica pastorale non ci sia la proposta di itinerari penitenziali effettivi, invece proposti per l’iniziazione, il matrimonio, l’ordine ed il voto religioso. Tomatis chiude l’analisi notando come la Quaresima possa riprendere ora il suo carattere sacramentale di percorso di conversione a tappe, a partire dalle ceneri, come disposizione a mettersi in cammino, l’ascolto diffuso della Parola, l’offerta di momenti per il sacramento celebrato nella I forma, la pratica delle tre opere penitenziali classiche come forma di conversione, l’esame di coscienza condiviso e la riconciliazione comunitaria nei pressi della Pasqua, luogo teologico del suo sorgere, legato al Battesimo.

  1. Perché la ricerca continui

A fronte di queste considerazioni, mi sembra necessario che la riflessione approfondisca non solo la questione delle condizioni di emergenza che hanno dato luogo a queste prassi durante l’ultimo anno, ma torni ancora a porre un necessario discernimento sulla sua opportunità (come fu suggerito dai vescovi nel citato sinodo del 1983). Perché questo possa avvenire, mi sembra assai utile e urgente recuperare come questa dialettica tra la I e la III forma sia rinvenibile sia nella faticosa vicenda della composizione dell’Ordo paenitentiae del 1973, sia nella forma redazionale stessa del medesimo libro rituale. Da questo emergerà con chiarezza, inoltre, come la II forma sia stata inventata nella natura di un compromesso, ibrido sin dal suo nascere e pastoralmente discutibile nella sua pratica.

L’Ordo paenitentiae (1973): la difficile genesi di un rituale

Nel suo corposo studio, Marco Busca (Verso un nuovo sistema penitenziale? Studio sulla riforma della riconciliazione dei penitenti, Roma 2002), ricostruisce il percorso che portò il 2 dicembre alla pubblicazione del nuovo Ordo paenitentiae. Si tratta di un lavoro accidentato e certamente anche non privo di difficoltà, che ci ha consegnato uno strumento rituale che manifesta la necessità di un lavoro ancora non terminato. La stagione attuale non potrebbe essere significativa, proprio per la riscoperta delle sue linee di tensione interne? Ripercorriamo brevemente questa interessante vicenda.

  1. Due commissioni, dieci anni di lavoro

La durata del lavoro delle due commissioni differenti (passarono non meno di dieci anni – tra la promulgazione di Sacrosanctum Concilium e l’edizione tipica dell’ordo Paenitentiae, 2 dicembre 1973) già dimostra la difficoltà nel realizzare l’auspicio di SC 72 («Il rito e le formule della penitenza siano rivedute in modo tale che esprimano più chiaramente la natura e l’effetto del sacramento»). La medesima difficoltà si può registrare nel tempo preconciliare. Jungmann – membro della commissione preparatoria del concilio che lavorò dal 1960 al 1962 – notava che la Penitenza era l’unico sacramento per il quale nessuna proposta di riforma era stata inserita nel lavoro della commissione3. All’inizio dei lavori, la commissione aveva inserito nell’instrumentum laboris due punti: l’inserimento dell’imposizione delle mani (plurale) e la riforma della formula d’assoluzione. Durante il Concilio, i Padri discutono dell’ordo paenitentiae in tre occasioni, per un totale di quindici interventi. È possibile rinvenire qui i punti controversi del lavoro post-conciliare: l’assoluzione collettiva (due vescovi, in particolare il portaparola dei vescovi della Colombia) e la necessità di mostrare meglio il legame tra il peccato personale e il suo significato ecclesiale e sociale. Per questo in SC 72 si parla di natura et effectum del sacramento e si intende una riforma non solo pastorale, ma pienamente teologica e liturgica. In numerosi commenti ai testi conciliari da parte di Padri presenti in aula e dei periti si trova chiara la coscienza del rapporto tra Penitenza come rito e natura della Chiesa. Il luogo più ricorrente è LG 10 e 11, risultato di lunghe discussioni, in cui il sacramento della penitenza ha il suo posto in rapporto agli altri nella costituzione della Chiesa e del ministero battesimale. Il peccato vi appare come grave infedeltà alla vita battesimale e atto anti-ecclesiale (vulnus Ecclesiae):

Quelli che si accostano al sacramento della penitenza, ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui e insieme si riconciliano con la chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l’esempio e la preghiera (LG 11).

Era dunque opportuno mettere mano al Rituale. Il Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia è formato il 13 gennaio 1964, ma il coetus XXIIIbis (De rituali romani III – de Paenitentia4) è costituita solo il 14 ottobre 1966, due anni e mezzo in seguito. Nei primi mesi, il Coetus guidato da Joseph Lécuyer con, tra gli altri, K. Rahner e C. Vogel, si impegnò in una ricerca con il Centro National de Pastorale Liturgique (CNPL) sulla percezione del sacramento e su alcune esperienze di sperimentazione, fino alla sessione del 1967. Questo tempo di ricerca e osservazione aiutò i membri del Coetus a concretizzare la missione affidata da SC 72: la riforma avrebbe dovuto stabilire meglio l’unità tra il sacramento e la Parola, dare un posto reale e visibile alla comunità ecclesiale (impegnata nella sua interezza nella conversione dei peccatori), mostrare la doppia natura del peccato come rottura con Dio e con la Chiesa, trovare una formulazione più chiara dell’assoluzione. Essi cominciarono con la revisione del rito individuale per continuare con un nuovo rito comunitario e pubblico.

Il 13 aprile 1967 le proposte del Coetus furono presentate ai Padri del Consilium e votati in sette punti: *Il luogo del sacramento (il confessionale) e i vestiti liturgici, *La preparazione del penitente con la lettura della Parola di Dio, *La benedizione iniziale del penitente, *La riforma della formula d’assoluzione, *La pluralità delle formule di assoluzione ad libitum per il confessore (l’unico non placet), *Le celebrazioni comunitarie, *La richiesta della facoltà di ricercare e approfondire l’opportunità di un rito con l’assoluzione collettiva.

Il resoconto della commissione e le memorie dei periti trasmettono la chiara impressione che, a partire dal Concilio, si assiste a un’amplificazione della portata possibile del lavoro di riforma, con una parallela e seria ricerca storica, liturgica e teologica. Nei mesi seguenti, fino all’11 novembre 1969, il lavoro continuò sui due rituali (individuale e comunitario) e sulle altre azioni liturgiche minori, suscitando delle vive e persin polemiche reazioni. La proposta di introdurre un rito penitenziale il Giovedì santo (durante la messa in coena Domini) come manifestazione piena del senso della quaresima, del legame tra Eucaristia e Penitenza e del significato antico della Lavanda dei piedi fu respinta per la paura che offuscasse il valore sacramentale della confessione. Per il rito individuale, le parti dell’azione liturgica del Rituale Romanum furono arricchite con delle formule scelte dal tesoro del Pontificale Romano e del Pontificale romano-germanico. In particolare, sulla preghiera di assoluzione le discussioni si giocarono sullo stile (deprecativo o indicativo) e sulla pluralità delle formule – raccogliendo un ulteriore non placet pur avendo domandato di non lasciare ai sacerdoti la scelta ma alle conferenze episcopali. La proposta finale del 1969 prevede una formula indicativa e due formule deprecative, in sostituzione delle quattro proposte nel dicembre 1967, dopo lunghe e difficili discussioni5

  1. Una lunga pausa nei lavori

Il coetus concluse dunque il suo lavoro con la stesura di un documento ben fondato dal punto di vista storico, ecumenico e teologico (Schemata 361, de Paenitentia 12) pronto per l’approvazione definitiva. A partire da questo momento, si assiste a una lunga pausa, sopravvenuta per un evento cruciale. Il 16 giugno 1972 la Congregazione per la dottrina della fede pubblicò le Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo impertiendam [NP], documento che mette fine all’incertezza sul valore ed i limiti del rito pubblico della riconciliazione con assoluzione collettiva. Secondo il documento, questa forma è possibile e necessaria solo se si verificano tre condizioni: il gran numero di penitenti, l’urgenza dell’assoluzione e la mancanza di confessori. Il rischio teologico di questo documento è l’impressione di una certa riduzione del sacramento al suo valore d’assoluzione, e meno attento a tutto il cammino di conversione, come fa giustamente notare P. De Clerck6. Le NP ebbero l’effetto di condizionare la prosecuzione della riforma, secondo l’opinione di Visentin che prese parte alla commissione stessa. Fu difficile e, infine, impossibile agire come invece si operò per il Messale, per il quale il rito comunitario pieno si trova nella prima parte ed è celebrato tutte le volte che è possibile (SC 26-27). La celebrazione comunitaria assume così il valore d’una semplice preparazione al sacramento, in cui anche l’assoluzione è riservata al momento individuale (unicus modus ordinarius). Così le nuove formule d’assoluzione non furono accettate, così come la possibilità relativa alla proposta d’una celebrazione della penitenza all’interno della celebrazione eucaristica7.

  1. Una nuova commissione e pochi mesi di lavoro

Era così necessario un nuovo lavoro. Una nuova commissione, voluta da A. Bugnini, con P. Jounel come responsabile, fu messa in piedi, iniziando il suo cammino il 22 giugno 1972. La redazione dei nuovi Praenotanda fu rapida – grazie al lavoro e agli studi degli anni precedenti (anche se è piuttosto facile riconoscere la doppia anima del testo finale (patristica e tridentina, aggiunta durante la correzione). Nella prima frase, l’introduzione teologica si trova in osmosi8 con tre ordines rituali, di cui il rito comunitario avrebbe dovuto essere la forma tipica (con la novità assoluta nella storia della liturgia, realizzazione del popolo di Dio come soggetto penitenziale). L’intenzione era rendere l’azione della riconciliazione intera come rito ecclesiale: ascolto della parola di Dio con un lezionario ricco e sufficiente, una prex litanica come preghiera della comunità intera per i suoi penitenti, il Padre Nostro (pregato insieme dal penitente e dal confessore) come “Battesimo quotidiano” (Agostino, Sermo 351, III, 6) e la formula d’assoluzione trinitaria, biblica ed ecclesiale, l’imposizione delle mani, la confessione di fede e l’invio del credente perdonato. La proposta dei tre Ordines complementari avrebbero dovuto concorrere a un insieme penitenziale equilibrato.

Per mancanza di tempo, la commissione commise un errore decisivo: presentò il lavoro alla Congregazione del Culto divino prima di altre Congregazioni. Questo – nota Bugnini – gettò dei sospetti sull’intero lavoro della commissione. L’8 novembre 1972, due rappresentanti della Congregazione per la dottrina della fede e due della Congregazione dei Sacramenti analizzarono il materiale ed imposero di riprendere il linguaggio tridentino. La riunione del Pleniarium del 21 novembre 1972 ratificò queste ultime osservazioni (modificando il nome del rituale in Ordo reconciliandi paenitentes).

Nei mesi successivi, le osservazioni delle Congregazioni, del Papa e dei vescovi consultati portarono al libro liturgico che noi conosciamo (2/12/1973): il ritus brevior divenne la forma ordinaria; la proclamazione della Parola di Dio divenne lettura pro opportunitate; il Padre Nostro sostituito da formule varie di cui la prima resta il vecchio ”atto di Dolore9”, la formula d’assoluzione – composta in francese all’alba (!) dell’ultimo giorno della presentazione alla Congregazione per il Culto divino dal p. Jounel10 e approvata con poche correzioni – è la medesima per tutti i riti.

D) Dal1973: un rituale accolto con delusione, la dialettica tra teologia e prassi

Come giustamente nota Brovelli11 fu assai forte la distanza tra l’attesa del rituale, un periodo di sperimentazione non aliena da abusi e la debole recezione dell’OP, giunto in un periodo di delusione. Le difficoltà per l’uso dei tre rituali sono così rilevanti che la pratica del sacramento è di fatto rimasta quella del rituale preconciliare. Anche l’Ordo B finisce per essere una celebrazione “più collettiva che comunitaria”. Come mostrato da Silvano Maggiani12, l’analogatum princeps rituale resta comunque la confessione auricolare e l’assoluzione d’uno solo, in solidarietà “con/ma senza” gli altri, senza riferimento al battesimo, simbolicamente povero. Il rito non è all’altezza del suo “mito” espresso nei Praenotanda. L’OP appare dunque come un progetto ancora incompleto e comunque disponibile per una formazione da mettere in atto, realmente ecclesiale.

Conclusione generale

Dopo un anno di gravi difficoltà, senza la certezza che questo tempo di necessarie limitazioni si possa chiudere, la riflessione sul modo e sull’opportunità della proposta della celebrazione penitenziale secondo la III forma merita di essere continuata. A fronte delle riletture critiche e propositive del vissuto ecclesiale, è significativo notare che tutta la dialettica che si ricrea nelle riflessioni contemporanee è rinvenibile nello stesso libro rituale. Possiamo rallegrarci che, dopo più di trent’anni paradossali in cui la questione è stata ormai integrata negli studi sul Quarto sacramento, ma è uscita dalla pastorale, oggi il tempo sembra maturo e urgente per una sua riconsiderazione equilibrata.

1 Per non citarne che alcuni, si vedano M. Cavani, Liberare la grazia e Nuovi itinerari penitenziali. Intervista a Erio Castellucci, in Rivista di pastorale liturgica marzo 2021 in edizione gratuita PDF (https://www.queriniana.it/pdf/RPL_SpecialeMarzo2021.pdf ), F. Gomiero, Penitenza: la seconda forma, come e perché (http://www.settimananews.it/sacramenti/penitenza-la-seconda-forma-perche/ ), U. R. Del Giudice, Penitenza: terza forma e diritto liturgico (http://www.settimananews.it/sacramenti/penitenza-terza-forma-diritto-liturgico/ ), L. Prezzi, Dare futuro alla confessione comunitaria, (http://www.settimananews.it/sacramenti/dare-futuro-alla-confessione-comunitaria/ ), A.G. Fidalgo, Penitenza: note sulla terza forma (http://www.settimananews.it/sacramenti/penitenza-note-sulla-terza-forma/ ) A. Michelin, Assoluzione generale: fare chiarezza, (http://www.settimananews.it/sacramenti/assoluzione-generale-chiarezza/ ), M. Cavani, Penitenza: la pratica della “terza forma” (http://www.settimananews.it/sacramenti/penitenza-la-pratica-della-terza-forma/ ), A. Torresin, Covid e sacramenti/2: La confessione (http://www.settimananews.it/sacramenti/covid-sacramenti2-la-confessione/ )

2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1676&v=VdFIUFnXMsw&feature=emb_logo [18 maggio 2021]. Tutto il materiale è disponibile sul sito della diocesi di Torino, nella pagina dell’Ufficio liturgico: https://www.diocesi.torino.it/liturgico/domenica-della-parola-di-dio/

3 J.A Jungmann., Einleitung und Kommentar zur Liturgiekonstitution, in LThK Vat II, Vol. I, 10-109, 69.

4 Vogel propose un’attenzione all’ortografia del termine e la commissione adottò paenitentia (paene, paenuria dolore e pentimento) e non il comune poenitentia (legato a poena, teologicamente e storicamente errato). Cf. M. Busca, Verso un nuovo sistema penitenziale? Studio sulla riforma della riconciliazione dei penitenti, Roma 2002, 131.

5 La X sessione del 26.04.1968 fu particolarmente polemica. Molto interessante è ciò che Jounel attribuisce al cardinal Conway : « Se voi togliete l’ego te absolvo ai preti, fate loro smarrire la loro identità e non sapranno più ciò che sono!», O. De Cagny, P. Faure, Pierre Jounel, 13-14. Il Cardinal Felici si oppose allo stesso modo alla forma deprecativa giustificando la necessità di una formula indicativa con un parallelismo con la formula di consacrazione eucaristica: cf. F. Nikolasch, Die Erneuerung der Feier des Busssakramentes (1967-1969), in Liturgia opera divina e umana. Studi sulla riforma liturgica, FS Bugnini, Roma 1982, 401-418, 411.

6 Cf. L.-M. Chauvet L.-M., P. De Clerck, Entre hier et demain, en ID (edd.), Le sacrement du pardon entre hier et demain, Paris 1993, 221-224, 224.

7 Cf. P. Visentin, Il nuovo “Ordo Paenitentiae: Genesi –valutazione-potenzialità, in AAVV, la celebrazione della penitenza cristiana, Torino 1981, 64-78 e ID, La riforma della penitenza: ritualistica o innovatrice?, in «Rivista liturgica» 78 (1991), 533-554.

8 Busca, 303.

9 Una preghiera non biblica, senza alcun riferimento né al Cristo né alla Chiesa, un testo deista secondo Jounel.

10 La formula composta da Jounel aveva una forma meno giuridica (« C’est pourquoi, pécheur comme vous, je vous délie de tous vos péchés »).

11 F. Brovelli, Le forme della celebrazione: quali i criteri della loro evoluzione?, in Il quarto sacramento. Identità teologica e forme storiche del sacramento della penitenza, Leumann (Torino) 1983,137-151, 148.

12 S. Maggiani, Proposte celebrative del nuovo rito, in AAVV, La celebrazione della penitenza cristiana, cit., 79-97.

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