Vedi alla voce: “indulto”. La falsa soluzione burocratica di un problema teologico


Come è noto, uno dei gli effetti che Traditionis Custodes ha avuto sulla disciplina ecclesiale, è stato quello di superare la “norma universale”, introdotta da Summorum Pontificum, che attribuiva ad ogni prete (e a certe condizioni ad ogni battezzato) di celebrare con la forma straordinaria o con la forma ordinaria del rito romano, reintroducendo l’assetto precedente al 2007: esiste soltanto una lex orandi, alla quale si può derogare mediante una procedura che nel 1984 è stata definita di “indulto”. Questo viene percepito, dai tradizionalisti, come una insopportabile restrizione.

Nessuno può dubitare di un dato: la soluzione del 1984, ripresa nel 1988, sospesa dal 2007 al 2021 e poi reintrodotta, funziona come la eccezione ad una legge generale, che viene applicata mediante una procedura che ha il Vescovo diocesano e la Santa Sede come soggetti “autorizzanti”. Ben diversa era la prospettiva introdotta da SP, che scavalcava ogni istanza intermedia e poneva in capo ai soggetti direttamente implicati il “diritto” di celebrare con una delle due forme del rito romano a disposizione.

Ciò non di meno, una riflessione sulla soluzione introdotta nel 1984, dalla Lettera Circolare Quattuor abhinc annos, credo che risulti urgente, proprio per avere a disposizione tutti gli argomenti che oggi gravano sulla situazione liturgica, dopo il II scisma lefebvriano.

L’indulto e i suoi limiti storici

Che cosa sia l’indulto è discusso in dottrina canonistica: è una licenza? È una dispensa? O è un privilegio? Una riflessione bella e competente, che si può leggere on line (di Guido Ferro Canale, Una categoria atipica: indulto), ci fa capire almeno tre cose:

– indulto dice una forma di ordinamento pre-codiciale, un assetto delle fonti che il Codice del 1917 trova già presente nella vita ecclesiale;

– una forma di eredità che il codice del 1917 fa propria e che uno storico del 1950 può definire così: “Con il nome di indulto vengono designate generalmente le concessioni che i Romani Pontefici hanno fatto, anche senza limiti di tempo, a re, vescovi, parlamenti, università, ecc., in materia di benefici, feste di precetto, astinenza e digiuno, anche in deroga alle leggi ecclesiastiche.”

– un ridimensionamento nel Codice del 1984, che utilizza l’istituto in forma ridotta.

Questo breve quadro risulta molto istruttivo e dichiara, apertamente, i limiti dell’istituto dell’indulto. Storicamente è servito a concedere a nazioni intere di non osservare la astinenza quaresimale o a singoli preti di poter celebrare la messa “senza ministrante”.

Ma da dove viene la possibilità che, mediante un indulto, si possa dispensare un prete o una comunità dalla riforma liturgica? Come può, un indulto, sospendere la vigenza del NO, della sua ricchezza biblica, della sua partecipazione attiva, della sua struttura ministeriale?

La differenza tra burocrazia e teologia

Un uso creativo di un istituto classico del diritto canonico non è, di per sé, una cosa censurabile. Tuttavia se nel 1984 l’uso dell’indulto, da parte della Santa Sede, diventa lo strumento per diffondere, nel corpo della Chiesa cattolica, un Ordo rituale formalmente superato dalla Riforma Liturgica, ecco che diventa legittimo chiedersi: ma può una Congregazione/Dicastero applicare un indulto ad una materia tanto rilevante? E’ possibile, per indulto, dispensare dalla Riforma liturgica? La risposta del canonista può essere molto semplice: avendo il papa in sé ogni potere, le Congregazioni, che agiscono al servizio del papa, possono esercitare il loro potere nel modo più ampio. Questa risposta, che non credo soddisfi tutti i canonisti, certamente rimane assai deludente per teologi che non abbiano deciso di fare solo “teologia di autorità”. In realtà, a me pare che teologicamente non sia possibile autorizzare, mediante un indulto, un comportamento contrario alle decisioni di un Concilio e della sua attuazione: può forse una Circolare sovvertire il mondo? Questo sogno da burocrati visionari deve essere superato. Io credo che sia necessario contestare, sul piano canonico, che il ricorso al Vetus Ordo sia possibile mediante un indulto. Vi è qui una contraddizione tra normativa e teologia.

La impostazione moderna dei Dicasteri romani

Il vero problema, che sta dietro questa tensione tra normativa e teologia, è la forma della curia romana. Essa è nata nel mondo moderno e si è perfezionata dal XVI secolo in poi. Al suo interno la liturgia risulta spezzata in due: dell’aspetto dogmatico si occupa il Dicastero per la Dottrina della fede, mentre dell’aspetto disciplinare e cultuale si occupa il Dicastero per il culto. Questa divisione, tipicamente moderna, assicura una buona gestione della burocrazia, ma perde di vista l’oggetto, per come è stato ripensanto dal Concilio Vaticano II. E’ evidente che per la impostazione classica, la liturgia è solo una serie di cerimonie. Si può benissimo pensare a “indulti” a proposito di cerimonie. Se la liturgia diventa “fonte e culmine” della azione ecclesiale, è evidente che la logica di indulto distorce l’oggetto e considera disponibile e opzionale ciò che non lo è. Per valorizzare la Riforma Liturgica la struttura della Curia romana, così come è, risulta inadeguata, perché spacca in due problemi che si possono affrontare solo in modo unitario.  Il rapporto tra VO e NO non è un problema di disciplina, ma una questione dottrinale: il Dicastero del culto lo sa, ma non ha potere. Il Dicastero per la Dottrina della fede ha potere, ma non conosce la questione.

Per non arrampicarsi sugli specchi

Cercando di capire storicamente la evoluzione dei fatti e dei provvedimenti, proporrei alla fine una tabella cronologica di questo genere:

1970: entra in vigore il Novus Ordo Missae. E’ la fine del Vetus Ordo

1970-1980: Lefebvre propone che si possa continuare ad usare il VO, pur essendo stato approvato il NO

1984: La circolare Quattuor abhinc annos lascia ai vescovi di poter chiedere l’indulto per preti o gruppi, con alcune garanzie. Ma il principio della “continuazione del VO” passa attraverso un uso spregiudicato dello strumento giuridico, privo di controllo teologico.

1988: dopo lo scisma lefebvriano si sposta la competenza nella Commissione Ecclesia Dei, contemporaneamente all’ampliamento dello strumento predisposto nel 1984.

2007: con SP si cambia sistema. Al posto dell’indulto si sposa la tesi lefebvriana della contemporanea vigenza di due ordines contraddittori. Anche in questo caso la teologia è del tutto emarginata e messa a tacere (ma, spesso, tace sua sponte)

2021: TC ritorna con maggiore chiarezza alla situazione precedente il 2007, aggiungendo alcuni criteri di maggiore controllo e di disincentivo verso nuovi gruppi

2021-2026: la attuazione di TC avviene sotto la luce di un paradossale ampliamento della “protezione” da parte di Dicasteri (soprattutto quello dei religiosi), che contraddicono di fatto TC. Non si tratta di “proteggere un valore”, ma di “superare un vizio”.

Il cassetto non è la soluzione

Dice un proverbio romano: non c’è problema complicato che, tradotto in verbale e lasciato in un cassetto, non si risolva da sé. La tecnica con cui si è cercato di affrontare l’impatto del NO sulla vita della Chiesa è stato, a partire dal 1984, quello di farlo confrontare, istituzionalmente, con il VO. Questa scelta di fatto assumeva, all’interno della comunione cattolica, la via scismatica di Lefebvre. Il culmine di questa opzione è stato SP, che ha fatto diventare istituzionale e legittima la posizione lacerante di Lefebvre. Con TC, nel 2021, si è tornati alla logica degli anni 80. Ma questo non basta: un secondo scisma ci ha mostrato che il VO provoca solo lacerazioni e separazioni e che non esiste alcuna possibilità di accettare il Vaticano II celebrando con il VO. La uscita dal regime di indulto è il passaggio obbligato per valorizzare ogni sensibilità ecclesiale, al di fuori di ogni polarizzazione settaria. Capisco che questo costa molto, anzitutto all’apparato istituzionale, ma anche alla testa dei teologi e agli orientamenti dei pastori.

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