Sul matrimonio: riforma del codice e del catechismo alla luce del Vaticano II


Un documento importante, frutto del lavoro di gruppo di teologi e canonisti, ha prodotto un testo lungo 130 pagine, che ricostruisce la teologia cattolica del matrimonio nell’ultimo secolo, analizzando con estremo rigore lo sviluppo dogmatico e disciplinare.

Il testo si intitola:

The Theology of Marriage after Vatican II: Theological and Canonical Perspectives.

Per leggerlo on-line si può consultare il sito della “Accademia Internazionale di Spiritualità Coniugale” (INTAMS) al sito: https://www.intams.org/. Vi si può trovare sia il testo integrale in inglese, sia una sintesi in italiano. Il testo, come indica il sito, è stato scritto da tre teologi ( Thomas Knieps-Port le Roi, Kevin Schembri, Johan De Tavernier) e sottoposto all’esame di due commissioni di esperti a livello europeo e mondiale.

Il documento, come è necessario in questi casi, struttura un’ampia argomentazione storica, dottrinale e canonica, giungendo alla fine ad una serie di conclusioni operative, che riguardano la riforma sia del Codice di diritto canonico, sia quella del Catechismo della Chiesa cattolica. Questo è uno dei punti decisivi dello sviluppo sinodale voluto dal Concilio, da papa Francesco e ora da papa Leone: arrivare ad una modifica degli enunciati che regolano la vita ecclesiale. La nuova visione del matrimonio come vita di comunione e di amore impone una diversa formulazione della dottrina del depositum fidei. Il testo deve essere letto nel suo complesso. Qui mi sono permesso di riprendere soltanto i punti programmatici che suggeriscono lo sviluppo della legislazione ecclesiastica e della formulazione dottrinale. Ovviamente non si possono comprendere del tutto senza aver letto le quasi 100 pagine che li precedono. Ma possono essere una bella provocazione per stimolare quell’aggiornamento che da Amoris Laetitia è diventato un compito pastorale condiviso. Il lavoro sinodale non deve essere evasivo. Per questo non deve astenersi da trarre le conseguenze dottrinali e disciplinari di “nuove evidenze”.

[NB: Il testo nella sua integralità si compone di 267 numeri. Qui riporto soltanto la traduzione di 3 sezioni “operative”: ossia i nn. 183-195 (sul CjC), i nn. 219-226 (sul sacramento del matrimonio nel CCC) e i nn. 259-262 (sul VI comandamento nel CCC).

Suggerimenti per l’ulteriore sviluppo della legislazione ecclesiastica

183. Rivedere i canoni sul matrimonio nel “Titolo VII” del “Libro IV” e sostituire i riferimenti a “contratto”, “parti contraenti”, “contrarre matrimonio” e terminologia simile con espressioni come “celebrare il matrimonio” o “contrarre matrimonio”.

184. Rivedere il can. 1055 §1 sulla definizione di matrimonio in modo da incorporare la piena espressione di Gaudium et Spes 48 – “l’intima comunione di vita e di amore coniugale” – al fine di contrastare la nozione prevalente secondo cui certe realtà vissute del matrimonio mancano di significato nella comprensione e nella tutela giuridica del matrimonio da parte della Chiesa.

185. Riorganizzare e integrare il contenuto del cann. 1134 (“”Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i compiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento. ), 1135 (“Entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità di vita coniugale. ”) e 1136 “I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze, l’educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa. ”) nella sezione iniziale del “Titolo VII” del “Libro IV” (cann. 1055-1062), che contiene i canoni fondamentali sul matrimonio. In questo processo, ampliare il concetto di uguaglianza articolato nel can. 1135 al fine di promuovere e tutelare la pari dignità e responsabilità di entrambi i coniugi in contesti culturali caratterizzati da patriarcato e disuguaglianza di genere, e per affrontare le disparità nelle responsabilità domestiche e familiari.

186. Sopprimere il can. 1055 §2 sulla sacramentalità ipso facto di un matrimonio valido. I riferimenti già contenuti nel can. 1055 §1 (“Il patto matrimoniale …è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento”) e nel can. 1056 (“Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.”) sono sufficienti.

187. Rivedere il contenuto dei cann. 1061, 1085, 1141-1142 e 1151-1155 sulla separazione dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio alla luce delle argomentazioni sopra esposte:

• mantenere i seguenti principi fondamentali: che i coniugi hanno il dovere e il diritto di preservare la vita coniugale, salvo che una causa legittima li esoneri (can. 1151); che, sebbene il perdono motivato dalla carità cristiana sia lodevole, il coniuge innocente conserva il diritto, e in alcuni casi il dovere, di interrompere la vita coniugale (can. 1152 §1); che un coniuge che costituisca grave pericolo fisico o mentale per l’altro coniuge o per i figli, o che renda altrimenti troppo difficile la convivenza, costituisce una causa legittima di separazione (can. 1153 §1); e che, dopo la separazione, debba essere sempre garantito l’adeguato mantenimento e l’educazione dei figli (can. 1154).

• Ampliare i motivi di separazione oltre quelli attualmente previsti dal can. 1153, in modo da includere il danno alla dignità del coniuge o dei figli, gravi violazioni dell’essenza del patto matrimoniale e altre circostanze gravi che rendono la vita coniugale insostenibile.

• Consentire un ulteriore sviluppo del concetto di consumazione, omettendo il riferimento esclusivo alla consumazione fisica e attribuendo maggiore peso giuridico al complesso processo attraverso il quale il consenso matrimoniale si concretizza nella realtà vissuta del matrimonio, riconoscendo così che l’unità coniugale si costruisce progressivamente attraverso le diverse fasi della vita.

• Riconoscere le dolorose realtà vissute da molti coniugi che si trovano intrappolati in un limbo di “irreparabilità” e “impossibilità” esistenziale. In questo contesto, si potrebbe considerare il riferimento in FC 84,2 ai coniugi che sono “certi in coscienza che il loro precedente matrimonio, irrimediabilmente distrutto, non è mai stato valido” o la nozione ortodossa di morte esistenziale del matrimonio.

• Esplorare un possibile approccio canonico che trasformerebbe il fallimento del matrimonio e la separazione dei coniugi, dopo un determinato numero di anni e quando diventi chiaro che la riconciliazione non è possibile, in uno scioglimento del matrimonio, analogo a quello previsto dalla legge, invocando ad esempio i principi di “irreparabilità” e “impossibilità”. Questa procedura giuridica potrebbe essere attentamente circoscritta ed esercitata sotto discernimento episcopale e potrebbe prevedere un maggiore riconoscimento della coscienza e dell’agire morale dei coniugi e della loro capacità di partecipare al discernimento ufficiale sul loro matrimonio. Un tale riconoscimento non relativizzerebbe il matrimonio, ma riconoscerebbe il ruolo della coscienza come “il nucleo più segreto e il santuario della persona” (GS 16), dove l’essere umano è solo con Dio. Una tale procedura incarnerebbe anche la convinzione della Chiesa che “nessuno può essere condannato per sempre, perché non è questa la logica del Vangelo” (AL 297).

188. Rivalutare il can. 1083 sull’impedimento di età al fine di innalzare l’età minima per il matrimonio.

189. Rivedere il can. 1084 sull’impedimento di impotenza, ad esempio sostituendo la formulazione di “impotenza ad avere rapporti” con una formulazione incentrata sulla “capacità di esprimere l’amore coniugale attraverso l’intimità fisica”. GS 49,2 parla dell’amore come un sentimento che nasce dalla volontà e che si esprime sia nel corpo sia nella mente. Tali espressioni possono includere l’intera gamma di affetti corporei, dalla tenerezza alle varie forme di intimità fisica.

190. Emendare il can. 1096 §1 sulla nullità per ignoranza, in modo da ampliare la definizione di matrimonio includendo esplicitamente “l’intima comunione di vita e d’amore” e da riconoscere che il matrimonio è ordinato anche al “bene dei coniugi”.

191. Abolire il can. 1097 §2 sulla nullità per errore.

192. Rielaborare il can. 1102 sulla nullità per condizione, oppure sostituirlo con il can. 826 del CCEO/90, che recita: «Il matrimonio basato su una condizione non può essere validamente celebrato».

193. Elaborare il can. 1103 sulla nullità per violenza o timore, in modo da includere le dimensioni della pressione psicologica, culturale e familiare.

194. Rivedere i cann. 1108-1123 sulla forma canonica al fine di distinguere più chiaramente tra la necessità disciplinare della forma canonica (che garantisce pubblicità, certezza giuridica e corretta tenuta dei registri) e la sua necessità per la validità del matrimonio.

195. Abolire i cann. 1137-1140 sulla legittimità e illegittimità dei figli.

Suggerimenti per la riforma del CCC (sul sacramento del matrimonio e sul VI comandamento)

  • Sul sacramento del matrimonio

219. CCC 1601 (definizione dottrinale del matrimonio): La definizione dottrinale di matrimonio utilizzata nel CCC 1601 deve essere pienamente coerente con la comprensione del matrimonio come definita in GS 48.

220. CCC 1610-1611, 1613-1615, 1617 (prospettive bibliche sulla monogamia, indissolubilità e sacramentalità): Nel suo insegnamento dottrinale e canonico, il magistero dovrebbe essere più cauto nell’utilizzare passi biblici a fini dottrinali che non sono ermeneuticamente e teologicamente sostenibili.

221. CCC 1627 (consenso al matrimonio): Il CCC 1627 dovrebbe chiarire che il valido consenso matrimoniale non trova compimento nel primo atto coniugale, ma deve essere raggiunto attraverso un “processo dinamico… che si sviluppa gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio” (AL 122).

222. CCC 1633-1637 (matrimoni misti e disparità di culto): I passi del Catechismo sui matrimoni ecumenici e interreligiosi dovrebbero utilizzare un linguaggio più affermativo, coerente con una visione del matrimonio centrata sulla persona, con l’attuale clima ecumenico e con l’insegnamento sulla coscienza individuale e la libertà religiosa.

223. CCC 1639-1640 (il matrimonio come vincolo): Elevando il vincolo matrimoniale a un livello ontologico e attribuendogli un carattere voluto da Dio, il Catechismo contraddice la teologia del Concilio Vaticano II. Pertanto, i paragrafi 1639-1640 del CCC devono essere rivisti e interamente adattati alla visione del Concilio.

224. CCC 1643, 1644 e 1646 (l’amore coniugale come dono totale di sé): Per evitare effetti collaterali alienanti e oppressivi, il Catechismo dovrebbe attribuire al termine “dono totale di sé” un significato appropriato e ben fondato.

225. CCC 1647 (grazia del matrimonio sacramentale): Un’espressione più adeguata per il significato della grazia nel sacramento della teologia sarebbe che gli sposi cristiani “vivono”, “testimoniano” e “condividono” l’alleanza di Cristo con la Chiesa, piuttosto che “rappresentarla” in modo vicario.

226. CCC 1650 e 1650 (divieto di nuove nozze): I termini usati nel CCC 1650 e 1665, secondo i quali le persone che si risposano civilmente nel loro stato e condizione sono oggettivamente in contraddizione con il piano e la legge di Dio, devono essere eliminati. La situazione dei coniugi risposati dovrebbe essere rivista alla luce degli sviluppi introdotti dal Capitolo 8 di Amoris laetitia, in particolare AL 301, 305 e la nota 351. Allo stesso modo, il passaggio relativo al rapporto tra fratello e sorella deve essere eliminato.

  • Sul VI comandamento

259. CCC 2331-2400 (adulterio): Per quanto riguarda la morale sessuale, il Catechismo deve eliminare ogni riferimento residuo a una morale di tipo proibizionista e adottare invece un approccio positivo e riconoscente alla dignità della sessualità umana e del matrimonio. Inoltre, il CCC 2336 necessita di essere rivisto in quanto contiene l’erronea affermazione secondo cui la Chiesa ha sempre e ovunque integrato la natura olistica della sessualità umana. Allo stesso modo, l’insegnamento della Chiesa dovrebbe evitare di attribuire un valore a prescrizioni normative che non siano storicamente, epistemologicamente e teologicamente giustificabili.

260. CCC 2337-2359 (castità): Il Catechismo deve adattare il concetto di castità all’antropologia e all’etica centrate sulla persona, secondo le quali la sessualità non è una pulsione biologica che deve essere controllata, ma un modello di comportamento radicato nell’essenza più profonda della persona umana e che influenza la persona nel suo complesso, in termini di un approccio moralmente responsabile alla sessualità.

261. CCC 2366-2370, 2399 (fecondità): Il verdetto apodittico secondo cui «ogni atto matrimoniale deve rimanere aperto di per sé alla trasmissione della vita» (CCC 2366, citato in HV 11) non è più teologicamente e moralmente difendibile e deve pertanto essere eliminato. Il Catechismo dovrebbe invece riaffermare l’affermazione del Concilio Vaticano II secondo cui sono i genitori stessi, e nessun altro, ad avere la responsabilità di giudicare cosa costituisca una genitorialità responsabile davanti a Dio (cfr. GS 50,2).

262. CCC 2390-2391 (relazioni prematrimoniali e non matrimoniali): Data la diffusa pratica della convivenza (soprattutto in Occidente), in particolare prima del matrimonio, il Catechismo deve adattare la sua visione della teologia del matrimonio ai modelli relazionali odierni, riconoscendo i rapporti sessuali prematrimoniali come una componente integrante di una relazione che, nel migliore dei casi, è sulla via del matrimonio.

 

 

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