L’omelia e la presidenza della assemblea: una questione più seria di quanto sembra
Un buon esercizio di teologia consiste nel considerare per bene una questione, senza procedere secondo principi generali non del tutto pertinenti. Esaminiamo il comunicato del Dicastero del Culto divino di quest’oggi, di cui sottolineo alcune espressioni in grassetto:
Il comunicato
Con lettera datata 17 giugno e indirizzata al presidente della Conferenza episcopale tedesca, monsignor Heiner Wilmer SCJ, il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha comunicato che non è possibile concedere l’indulto richiesto il 30 maggio 2026, per consentire, in circostanze eccezionali, a un membro laico dei fedeli debitamente designato di predicare al posto dell’omelia durante la celebrazione dell’Eucaristia.
Mentre esprime apprezzamento per le preoccupazioni pastorali che hanno ispirato la richiesta, il Dicastero ribadisce che non è possibile dispensare dalla disciplina attuale per mezzo di un indulto, poiché il fatto che l’omelia sia riservata a un sacerdote o a un diacono non è meramente una norma disciplinare, ma deriva dalla natura stessa della liturgia.
L’omelia è parte integrante della Liturgia della Parola, è intrinsecamente legata alla proclamazione del Vangelo e costituisce un esercizio del munus docendi affidato ai ministri ordinati attraverso il Sacramento dell’Ordine Sacro.
La proclamazione della Parola nell’ambito della celebrazione liturgica è inscindibile dalla missione ricevuta sacramentalmente e dall’unità che lega la Parola e il Sacramento nella celebrazione Eucaristica.
La lettera evidenzia anche l’importanza di promuovere la formazione permanente di ministri ordinati di modo che l’omelia possa esprimere appieno la sua efficacia pastorale e spirituale.
Infine, il Dicastero ricorda che la disciplina attuale della Chiesa già prevede numerose forme di proclamazione della Parola e di predicazione che possono essere affidate a membri laici dei fedeli al di fuori dell’omelia e al di fuori della celebrazione dell’Eucaristia, in conformità con il Diritto canonico e la natura propria di queste diverse forme di proclamazione del Vangelo.
La decisione e le sue ragioni
Di fronte al comunicato mi pare che si possa affermare che la decisione è saggia, ma la argomentazione con cui viene motivata non appare altrettanto saggia. Provo a spiegare perché sono d’accordo con la decisione, nei limiti di ciò che comporta, ma non sono d’accordo con la forma argomentativa con cui si cerca di sostenere tale decisione.
Tra le cose nuove che il Concilio Vaticano II ha restituito alla tradizione liturgica, c’è la “omelia”. Non si tratta di un “commento alle Scritture”, ma di un atto “presidenziale”, che spetta ordinariamente a colui che presiede la celebrazione, o eventualmente al diacono. Non è atto clericale, ma atto presidenziale.
Per capire bene questo principio, occorre capire a fondo di che cosa si tratta nell’atto omiletico. L’omelia è una sintesi, necessaria di per sé ad ogni celebrazione eucaristica, in cui colui che presiede compie un atto fondamentale: ossia quello di mediare lo Spirito, che parla nella parola proclamata, con lo Spirito, che parla nelle vite del corpo di Cristo ecclesiale. La competenza per tenere l’omelia non viene dalla “ordinazione” in astratto, ma dalla ordinazione concreta, ossia dal fatto di essere “ordinati a presiedere una comunità”, a presiederla nella profezia, nella carità e nella santificazione. L’omelia scaturisce, perciò, da una duplice competenza: quella sulla parola biblica e quella sulle vite della comunità. Per questo, per tradizione, si riferisce la presa di parola non ad un “potere” che sarebbe intrinseco alla ordinazione, ma al fatto di vivere a contatto con i membri della comunità, e di conoscerne gaudium et spem, luctum et angorem. Di qui deriva la “riserva presidenziale” della parola omiletica, che è cosa ben comprensibile. Può fare la mediazione, per la comunità, solo chi conosce, allo stesso tempo, il fondo della parola e le vite nel profondo, lo Spirito che soffia tra le lettere del testo e lo Spirito che parla nelle esistenze e nei volti. Così e solo così è possibile che la Scrittura illumini la assemblea e che la assemblea illumini le Scritture. Solo chi presiede ha la competenza fattuale per compiere questa sintesi.
Questo è il principio “liturgico” che occorre salvaguardare, quella “natura della liturgia” che va difesa rispetto ad una visione della omelia che la riduca a commento della Parola o a testimonianza di vita. Entrambe queste cose possono essere fatte, indifferentemente da laici o da chierici, senza alcuna relazione costitutiva con la assemblea. Ed è questa la buona ragione per “riservare” la parola omiletica a chi presiede una assemblea.
Gli argomenti deboli
Il comunicato, però, non dice questo. O, meglio, difende la riserva, ma con argomenti non cogenti e per certi versi fuorvianti. Li presento brevemente:
– il fatto che sia in gioco, nella omelia, un “munus docendi”, è indubbio. Ma che sia legato alla ordinazione è una verità molto parziale, poco condivisa lungo la storia. Ai tria munera partecipano tutti i battezzati e tuttavia del munus docendi, in senso tecnico, è stato titolare per secoli il vescovo, non il presbitero o il diacono. La “natura stessa della liturgia” non si riduce alle caratteristiche personali di un soggetto, ma all’atto di presidenza rispetto agli altri ministeri e alla comunità.
– altrettanto debole è l’idea che solo chi “consacra” possa “tenere l’omelia”. Questo, infatti, non è stato valido né per il Vescovo, prima, fino al 1969, né vale oggi per il diacono. Storicamente una certa autonomia della omelia si è data, anche se oggi proponiamo un modello unitario di competenza del “presbitero” non solo sulla consacrazione, ma anche sull’azione omiletica.
Insomma, fare della omelia un potere legato alla potestas ordinis è senza dubbio una forzatura. D’altra parte una lunga tradizione ha ricollegato il potere sulla parola non alla potestas ordinis, ma alla potestas iurisdictionis. E se così fosse, si aprirebbero grandi praterie di libertà.
In conclusione, una principio legittimo viene difeso con argomenti poco centrati e per certi versi fuorvianti, proprio per il fatto che ragionano non partendo da un atto liturgico comunitario, come sembrano dire, ma da uno “status personale”, riferibile a individui senza relazione. Qui c’è un errore di impostazione che meriterebbe di essere corretto.
Ci si può chiedere, legittimamente: che fare, allora?
Una lettura diversa
Penso che la risposta stia alla radice di ciò che ho detto. La parola omiletica spetta a chi presiede. Ma la presidenza di una comunità non è anzitutto uno “status individuale”, ma una relazione complessa ed ecclesiale. Questa relazione ha riguardato, storicamente, soltanto alcuni soggetti, formati in determinate condizioni e con determinate caratteristiche. Perché possano “tenere l’omelia” i soggetti potenziali debbono poter presiedere effettivamente le comunità. Questo è il punto decisivo, che non emerge né dalla lettera tedesca né dalla risposta romana. Estendere la possibilità di “fare l’omelia” passa attraverso l’ampliamento delle forme di presidenza. Se a presiedere potranno esserci non solo maschi celibi, ma anche maschi sposati, donne nubili e donne sposate, ecco che la base di chi può tenere l’omelia diventerà immediatamente più ampia.
Purché, come ricorda il testo, non si dimentichi che le “prese di parola” nella comunità ecclesiale non si riducono alla omelia. Purché non si dimentichi, come il testo non dice, che di fatto ci sono già esercizi di omelia che non corrispondono a quanto prescritto, ma che non contraddicono la realtà di una sintesi comunitaria della parola omiletica. Domandare l’indulto non è possibile, per un principio sacrosanto, ma fare diversamente, senza domandare alcun indulto, è già reale. La questione è precisamente la qualità comunitaria della esperienza: non per il privilegio clericale, ma per la funzione di presidenza, la esperienza comunitaria ha bisogno di un punto di sintesi tra parola e comunità che è affidato a chi, per ministero, è chiamato al servizio di presiedere, e così a conoscere tutte le parole che si proclamano e tutti i volti che si manifestano o che si celano.
I limiti della tradizione
Qui però dovremmo avere il coraggio di identificare con chiarezza i limiti della tradizione che ha alimentato queste parole non troppo chiare:
a) L’idea che “arrivi da fuori un bravo predicatore” è stata la base storica per “personalizzare” la omelia, facendola dipendere dallo “status” del soggetto e non dalla “relazione” con la comunità. Essere “ordinati” significa invece occuparsi di una comunità, giorno e notte e perciò di poterne presiedere il culto. L’idea che qualunque prete di passaggio possa tenere l’omelia, e non un laico pienamente inserito nella comunità, è una cosa del tutto assurda, che non ha nulla di ecclesiale, se non il rispetto di norme da societas inaequalis.
b) Questo significa che il principio a cui non si dispensa (di diritto) è stato ordinariamente scavalcato di fatto, mediante una gestione clericale del ministero. Il fondamento della norma, il motivo per cui non può essere dispensata, non è il fatto di essere ministri ordinati con diritto di omelia, ma il fatto di avere una relazione organica e “ordinata” non solo con la Scrittura, ma con la comunità viva, sofferente e gioiosa, laboriosa e provata, che attende di essere trascritta e tradotta nella azione omiletica.
Una risposta più ampia
A me pare che la lettera che viene dalla Germania mostri una sollecitudine che è stata riconosciuta, ma che meriterebbe una risposta più articolata, almeno in due direzioni:
– i criteri di presidenza delle comunità non possono più essere gestiti soltanto dal circuito vocazione-seminario-ordinazione. Qui sta il primo punto debole. Non si deve chiedere solo che i ministri siano formati alla Scrittura, ma che diventino esperti della Parola di Dio che parla nelle vite assunte e nelle esistenze provate. Su quei volti e per quei volti si scrivono le omelie.
– le forme concrete della presa di parola omiletica non dipendono dalla formale ordinazione del soggetto, ma dalla ordinazione alla comunità di colui che presiede la vita comunitaria. Qui c’è una non piccola differenza tra verità ed errore. La identificazione formale delle competenze non risolve il problema sostanziale della esperienza di parola viva, vissuta e vivace.
Nella oscillazione tra queste due evidenze si può inscrivere la chiarezza del principio affermato con pieno diritto, insieme alla debolezza delle ragioni addotte a sostegno, che a ben vedere rischiano di affossarlo piuttosto che promuoverlo.































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