Il soffio dello Spirito e l’autorità protetta dalla norma: il carisma in una Chiesa sinodale (di Luigi Mariano Guzzo)
Per una valutazione competente della proposta avanzata dal Card. Ouellet ho chiesto al canonista Luigi Guzzo un commento ragionato, che qui pubblico volentieri e di cui lo ringrazio di cuore (ag)
L’articolo del cardinale Marc Ouellet pubblicato il 16 febbraio 2026 sull’Osservatore romano (Laici in posizioni di autorità nella Curia romana Concessione da rivedere o progresso ecclesiologico?) evidenzia l’urgenza di proseguire la riflessione sul fondamento del potere nella comunità ecclesiale. Innanzitutto, offre delle indicazioni interessanti che non possono passare in secondo piano: il cardinale, prefetto emerito del dicastero per i vescovi, ammette che la decisione di Papa Francesco di far accedere laiche e laici a posizioni di governo nella curia romana (si veda la Costituzione apostolica “Praedicate evangelium”, 2022) ha suscitato malumori dentro le mura leonine, e non solo; che da più parti si auspica una sorta di restaurazione, con la richiesta di una riaffermazione più chiara dello stretto legame tra ministero ordinato e funzioni di governo; che la «giustificazione canonica» della norma – o meglio, l’interpretazione che è stata data dei principi generali dell’ordinamento che sostengono la norma – non ha ottenuto il «consenso generale» (giova sottolineare che la giustificazione canonica cui fa riferimento il cardinale Ouellet altro non sembra che la nota tesi della «missio canonica» avanzata dal cardinale Gianfranco Ghirlanda). È anche interessante mettere in evidenza come l’affidamento di posizioni di governo ai chierici venga indicata «antica consuetudine». Insomma, gli elementi per una più ampia riflessione ci sono tutti.
Di fronte al rischio che la decisione di Francesco sia letta come una «concessione» che può essere un giorno ritrattata, Ouellet propone una lettura che si basa sul rapporto tra «governo gerarchico» e «governo carismatico» e che consente di tenere in piedi le risultanze del Concilio Vaticano II sull’episcopato. In sintesi: ci sono ambiti che non prevedono come necessaria un’ordinazione sacramentale (ad esempio, l’amministrazione finanziaria) e rispetto ai quali le laiche e i laici possono operare. Il fondamento di questo ambito di azione (si ricorda che, secondo la teoria istituzionalistica del diritto, il potere è esprimibile proprio nei termini di un ambito di azione reso possibile dalle norme) si rintraccia grazie a plurime interpretazioni che sono (o possono apparire) tra di loro integrabili: secondo il can. 129, par. 2, del Codice di diritto canonico, è la “cooperazione” dei laici alla potestà di governo in capo ai chierici in forza della potestà d’ordine; secondo “tesi” di Ghirlanda, è il mandato da parte dell’autorità ecclesiastica, che però sembra ridursi in un sistema di deleghe pontificie; secondo Ouellet, è il «carisma» riconosciuto dall’autorità ecclesiastica, vale a dire sull’azione dello Spirito Santo. Da questo punto di vista, il diritto canonico dovrebbe maggiormente riconoscere la dimensione carismatica, costruire una categoria giuridicamente adeguata di “carisma” e individuare strumenti normativi appropriati al discernimento carismatico.
Non vi è dubbio che la proposta del cardinale Ouellet. è suggestiva nella misura in cui chiede al diritto canonico di prestare la dovuta attenzione alla natura pneumologica della Chiesa, infrangendo il dogma positivistico. Bisogna comunque avvertire che in area luterana le tesi “carismatiche” hanno portato ad un antigiuridicismo di fondo. Se il carisma è inteso in termini spiritualistici, o volontaristici, il rischio rimane quello di alimentare una concezione elitaria della comunità ecclesiale, che non necessita più neanche della razionalità della norma. Un dono calato dall’alto non può che essere accettato aprioristicamente, senza un discorso, senza una procedura deliberativa, senza una mediazione comunitaria. In effetti questo è l’approdo della proposta di Ouellet: il «riconoscimento dell’autorità dei carismi da parte dell’autorità gerarchica». Ecco, il punto: la valorizzazione dei carismi viene subordinata all’esigenze della gerarchia. Insomma: chi definisce gli ambiti in cui non è necessaria un’ordinazione sacramentale? chi definisce il carisma? chi riconosce l’azione dello Spirito? La risposta è sempre una: l’autorità gerarchica.
È positivo il tentativo di armonizzare, anche in termini giuridici, il rapporto tra istituzione e carisma, ma la proposta di Ouellet si risolve in una sorta di “tautologia” clericale, non diversamente dalla tautologia in cui si riduce una tesi della “missio canonica” tradotta in un sistema di deleghe pontificie che tradisce una visione autoritaria dell’ufficio petrino. È l’autorità gerarchica, la gerarchia, che detiene il potere. Ed è sempre la stessa gerarchia che decide dove e come agisce lo Spirito per esercitare tale potere, secondo Ouellet. Il clericalismo, al di là delle migliori intenzioni, è salvo. Il riconoscimento dell’ambito di azione delle laiche e dei laici rimane una gentile concessione dall’alto, subalterna, per questo motivo sempre revocabile. L’autorità è protetta, blindata, dal diritto.
Nulla cambia, in fondo, per un diritto canonico che si è storicamente determinato come un diritto clericale; un diritto in mano ad una classe di uomini celibi, funzionale a garantirne pretese, privilegi e concessioni. Al contrario, recuperare sul piano normativo la dimensione pneumatologica della Chiesa significa innanzitutto ridefinire gli ambiti e le funzioni di un diritto capace di gestire i conflitti sociali, di regolamentare la vita comunitaria dal basso, di rispondere ai bisogni dei fedeli, di tutelare la parità di donne e uomini, a prescindere dal sesso, dal genere e dall’orientamento sessuale, di farsi limite rispetto alle arroganze dei poteri (e dei potenti); un diritto, in altre parole, che nella scuola pisana definiamo “periferico”, per riprendere la felice intuizione di Pierluigi Consorti. Provo ad essere più chiaro: Ouellet sembra chiedere ai canonisti di individuare strumenti giuridici che siano in grado di rispondere alle esigenze della gerarchia ecclesiastica nella valutazione dei carismi.
Personalmente, non sono d’accordo con questa lettura verticale. Ritengo che il diritto canonico debba farsi carico di sostenere la comunità ecclesiale, dal basso, nel discernimento dei carismi. Il carisma deve essere mediato all’interno della comunità. Non è una manna che scende dal cielo. È una risposta alla comune vocazione battesimale di quanti, pure in ragione delle proprie attitudini personali, si mettono a servizio della comunità; una comunità che accoglie, cura, valorizza, trasforma, il carisma. In un’esperienza di discernimento che coinvolge l’intero Popolo di Dio, donne e uomini, che in piena libertà rispondono alle attese evangeliche di speranza e di beatitudine. La vera sfida è tradurre in norma canonica un simile processo “orizzontale”’ che si propone come stile veramente sinodale. In tal modo, il diritto canonico potrà sostenere (non ingabbiare in categorie formali) la voce dello Spirito che, soffiando dove vuole, trova ascolto e cittadinanza in una comunità fondata sull’eguaglianza battesimale. Lo hanno detto anche le madri e i padri sinodali in occasione della XVI assemblea generale ordinaria di quel Sinodo dei vescovi, che Francesco ha concepito come un Sinodo del popolo di Dio: “non si potrà fermare quello che viene dallo Spirito Santo”.
Luigi Mariano Guzzo
Professore di diritto canonico all’Università di Pisa































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