Dopo lo scisma: la tradizione viva/7. Il papa è un sacramento? Il tradizionalismo del linguaggio
La domanda che figura come titolo di questo post potrebbe sembrare soltanto una provocazione: in realtà corrisponde ad una questione decisiva che riguarda la “forma linguistica” con cui viene espresso, nel codice di diritto canonico, il delitto di “scisma”, tutto incentrato sul “rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice”. Come ho già annotato alcuni giorni fa, questo modo di parlare, strettamente giuridico, ipotizza una visione unilateralmente gerarchica da cui dipenderebbe ogni comunione “cattolica”. Se da un lato questo profilo può vantare precedenti abbastanza antichi, la sua formulazione, così come la leggiamo nel codice oggi vigente, è il frutto di un pensiero istituzionale, teologico e giuridico tipicamente moderno (e in particolare tardo-moderno) non immune dal vizio del tradizionalismo.
Ho sentito teologi esperti, di una generazione prima della mia, come Ghislain Lafont, che era del 1928 e Severino Dianich, che è nato nel 1934, raccontare delle “tre cose bianche” che segnavano la devozione degli anni della loro gioventù: l’ostia, l’immacolata e il papa. Questo era, tra gli anni 20 e gli anni 50, uno degli aspetti peculiari del cattolicesimo della prima metà del XX secolo. Una cosa sorprendente, in questa immagine, è il fatto che l’ostia e la immacolata siano oggetti di culto, ma che, insieme a loro, lo diventi anche la persona del papa. Questa è un evidente sviluppo delle reazioni del cattolicesimo alla perdita del potere temporale, nel 1870. Il sovrano pontefice, che perde la sovranità temporale, impegna la Chiesa in una complessa ricostruzione della identità papale ed ecclesiale. Essa viene inaugurata solennemente dal Concilio Vaticano I, che fissa due criteri decisivi, per comprendere la storia successiva del cattolicesimo, almeno fino al Concilio Vaticano II: del Romano Pontefice fissa la giurisdizione immediata e universale, e il magistero infallibile. Qui, come è evidente, il vescovo di Roma viene considerato, in quanto papa, dotato di una giurisdizione universale in regendo e della infallibilità in docendo. Sono due aspetti rilevanti della tradizione di riflessione millenaria sui “poteri del vescovo”, come aspetti della “potestas iurisdictionis”. Nulla si dice, però, della potestas sacramenti, che la tradizione affida al presbitero-sacerdote, non al vescovo. Questo assetto ecclesiale e teologico può certo attribuire al papa anche un culto, ma senza le giustificazioni che l’eucaristia e Maria possono fondare.
La domanda allora, presa nel modo più diretto, suona così: in che senso il papa ha a che fare con quella “salvezza delle anime” che sta sullo sfondo di tutto il Codice di Diritto Canonico e anche delle ragioni invocate, come decisive, dalla setta lefebvriana? Qui, io credo, la teologia ha un difetto storico di elaborazione, che riguarda il terzo “munus”, ossia il “munus sanctificandi”. Intendo dire che molto ha lavorato sul munus regendi, molto sul munus docendi, ma poco sul munus sanctificandi. Invece, il culto del papa, insieme all’ostia e alla Immacolata, si muove totalmente sul piano meno studiato e meno elaborato. D’altra parte si può ben capire la ragione di questo difetto: tutta la tradizione medievale e moderna ha pensato il papa come titolare di una giurisdizione, sia politica, sia ecclesiale. Del papa si è studiata anzitutto il munus regendi e il munus docendi, le decisioni di governo e le decisioni sulla dottrina, insomma disciplina e dottrina. Ma in quale senso il papa sia “decisivo” per la salvezza delle anime, per la giustificazione e santificazione, questo non è stato studiato, se non di riflesso e indirettamente. Ciò è accaduto sul piano del “sentimento” e sul piano dell’ “ordinamento”. Una delle tendenze, che emergono con forza negli ultimi due secoli, è quella di “santificare” i papi. Non si è studiato il “munus sanctificandi”, ma si è preferito “santificare i papi”.
Questa lunga premessa mi pare molto rilevante se proviamo a giudicare, in modo meno vago, le cose accadute di recente, circa la setta dei lefebvriani e la loro condanna come “scismatici”. Nella definizione di scisma, così come formulata dal codice di diritto canonico, si trova alla fine del can 751, nel quale vengono definiti anche la eresi e la apostasia. Ecco il suo testo
“Can. 751 – Vien detta eresia, l’ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; apostasia, il ripudio totale della fede cristiana; scisma, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti.”
Qui si può solo accennare come in questo canone si distinguano tre fattispecie (scisma, apostasia e eresia) che hanno una storia molto complessa e che trovano nei testi della scrittura (in particolare in San Paolo) la loro più ricca e (per noi) confusa formulazione originaria. C’è ad es. un dibattito se scisma ed eresia siano davvero cose diverse. Ma lungo la storia abbiamo costruito necessarie distinzioni e solo ultimamente abbiamo costruito una “fattispecie penale” di reati contro la fede, sottoposti a giudizio da un tribunale speciale. E’ ovvio che questa è una costruzione moderna, potremmo dire addirittura “napoleonica”!
Eresia, apostasia e scisma sono dunque “delitti” su cui la competenza spetta al Dicastero per la Dottrina della fede. Ma è evidente che lo scisma, in quanto “rifiuto della sottomissione al Sommo pontefice” risulta un delitto “formale”. Sottomettersi al papa, infatti, esige il riferimento ad un tema, ad un argomento, ad un comportamento. Significa non obbedire ad un ordine o non condividere una proposizione (in questo senso riguarda o il munus regendi o il munus docendi). La domanda che sorge, allora, suona così: in che senso si pone un atto di insubordinazione al potere del Sommo Pontefice? Nel caso della setta dei lefebvriani, che cosa comporta questo rifiuto di sottomissione? Si tratta di una infrazione al “mandato papale”, come requisito per la ordinazione episcopale. Ma questo resta a sua volta un riferimento formale, per quanto di rilievo, almeno negli ultimi 500 anni. La questione vera è: perché il papa non concede il mandato? La ragione formale deve convertirsi in ragione sostanziale. Questo passaggio, tuttavia, è rimasto del tutto implicito, sia nella provocazione lefebvriana, sia nella risposta romana. Parlando il linguaggio del diritto canonico, gli uni, da Econe, hanno affermato la sottomissione al Papa, ma hanno proceduto con ordinazioni prive di mandato. Gli altri, da Roma, hanno affermato la negazione della sottomissione al Papa e perciò hanno rilavato la fattispecie dello scisma, con la relativa sanzione.
Sembrerebbe, a leggerla giuridcamente, soltanto una questione di potere, ossia riguardante il munus regendi. Che ne è del munus docendi e del munus sanctificandi? Del primo si occupa un altro delitto, quello di eresia. Ma del secondo non c’è modo di trovare una trascrizione soddisfacente sul piano giuridico. Per questo, ragionando solo mediante i possibili “delitti” commessi dai lefebvriani, si apre una prima via:
a) oltre allo scisma, che è solo una questione di “potestas”, si profila una fattispecie di “eresia”, ossia di dottrina negata o messa in dubbio?
Ma anche questo non basta: c’è la realtà della santificazione e del culto ecclesiale, che entra in questione non mediate la configurazione di “delitti” più o meno gravi, ma del modo di testimoniare il Vangelo. Qui emerge un secondo punto, ancora più urgente:
b) oltre allo scisma e alla eresia, che cosa ne è della Chiesa, non più intesa come “societas perfecta e inaequalis”, ma come Corpo di Cristo vivo e partecipe, in tutte le sue componenti. Che ne è della “piramide rovesciata”, che non pensa anzitutto con categorie giuridiche?
La questione fondamentale mi pare quest’ultima. Ed è proprio a questo livello che prende senso anche il ruolo del Vescovo di Roma: non come “cosa bianca da venerare”, non come “detentore unico di tutta la giurisdizione sul governo e sul magistero”, ma come Vescovo, appunto, che ha nella presidenza alla santificazione eucaristica un profilo irrducibile al diritto. Questa “differenza rituale” della tradizione, di ogni vescovo e in particolare del Vescovo di Roma, manca profondamente al dibattito contemporaneo, che tende sempre a “ridurla ad altro”: è facile sentire, da una parte come dall’altra, la osservazione per cui la liturgia è sostanzialmente irrilevante rispetto al problema disciplinare e dottrinale. Su questo punto dimenticato, proprio perché nuovo nella percezione recente inaugurata dal Movimento Liturgico, manca una riflessione comune, che permetta di riconoscere meglio la comunione cattolica non anzitutto come un “ordinamento giuridico” o come un “impianto dottrinale e disciplinare”, ma come comunione di vita e di amore, che parla anzitutto linguaggi elementari, parola biblica e azione rituale. I sacramenti sono questa comunione di vita e di amore, alla quale tutto il resta sta al servizio. Anche il papa, che non è sacramento, ma servo dei sacramenti. Curiosamente l’aspetto “sacramentale” del papa, in quanto Vescovo, è una acquisizione del Vaticano II, che appunto restituisce all’episcopato la dimensione del sacramento (contro la tendenza medievale e moderna a ridurre l’episcopato a ufficio). Un eccesso di verbalizzazione sulla “sottomissione al Sommo Pontefice”, comprensibile nel linguaggio canonico, distrae lo sguardo dal vero obiettivo, rispetto al quale, anche il Papa, non sta sopra, ma sotto la rivelazione e la fede: nella immagine famosa che si vede in San Paolo fuori le mura: piccolissimo inginocchiato ai piedi del Signore. Proprio su questo Roma, paradossalmente, dovrebbe essere diversa da Econe. Se non ragionasse con la mens istituzionale degli ultimi 200 anni, ma tenesse il respiro di due millenni di storia e di esperienza, come ha fatto, con bella eleganza, il Concilio Vaticano II, più di 60 anni fa. Non sacramentalizzare il papa, come certamente contribuisce a fare il can 751, su cui si basa molta parte della verbalizzazione ufficiale degli ultimi giorni, è una delle vie per uscire dagli imbarazzi dello scisma del 1 luglio. E per sancire, anzitutto linguisticamente, la distanza di autorità e di stile di Roma da Econe, per distinguere che cosa è tradizione, come virtù, e che cosa è tradizionalismo, come vizio. Un vizio che è spettacolare a Econe, ma al quale anche Roma, ahimé, non è del tutto immune.































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