Il diritto canonico e la vita delle coppie “irregolari”: una riflessione di V. Albanesi



Nel cuore dell’estate la rivista “Settimana”, nel numero 28 del 20 luglio 2014, alle pp.1 e 16, ha pubblicato questa bella riflessione di un canonista saggio come Vinicio Albanesi. Essa riprende in modo illuminato alcune questioni fondamentali del dibattito in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi. Lo fa da un punto di vista giuridico, ma senza mai smarrire il contesto teologico e pastorale delle questioni. Una riflessione profonda sul concetto di “vincolo” appare una esigenza indifferibile, che scaturisce dalla analisi proposta da queste lucide pagine.  

Famiglia tra codice e vita

di Vinicio Albanesi

È il consenso il “cuore giuridico” della formazione della famiglia. Alcune obiezioni alla teoria del vincolo. Tre situazioni di “irregolarità”. Alcuni orientamenti pastorali desunti dal diritto canonico ci dicono che il percorso di fede non è interrotto da irregolarità. Accompagnare senza tradire la verità.

   Con l’approssimarsi della celebrazione del  Sinodo sulla famiglia, sono molte le riflessioni pastorali sul matrimonio cristiano, soprattutto per le situazioni“irregolari” che la famiglia moderna oggi chiama a risolvere.
   L’approccio giuridico tra i molti interventi è raro, dal momento che la “norma” impedisce di trovare soluzioni nel rispetto della legge, soprattutto per le convivenze e per le seconde nozze tra divorziati risposati. La riflessione che segue vuole “approfondire” le radici giuridiche della celebrazione del matrimonio e della costituzione della famiglia e offrire orientamenti pastorali sui possibili interventi.

Premessa generale

   Volendo fissare il cuore giuridico della formazione della famiglia, il Codice suggerisce al can. 1134: «Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un “vincolo” di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre, nel matrimonio cristiano i coniugi, per i compiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento».
   La problematicità delle situazioni irregolari nasce dalla definizione di “vincolo” e dall’inciso «di sua natura perpetuo ed esclusivo». Il ragionamento della legge è molto semplice. Se un uomo e una donna, con il proprio consenso, dichiarano pubblicamente di essere marito e moglie, il matrimonio è celebrato. Con il consenso nasce il vincolo che lega i due per tutta la vita. Il vincolo è stato definito come legame (non personale, né psicologico) ma giuridico, con effetti pubblici (comunitari); «di sua natura» significa che ogni consenso, se espresso da persone libere e con il rispetto della relativa forma, determina un legame perpetuo.
   La concezione del vincolo perpetuo viene da lontano: dalla sintesi cristiana di interpretazione della legge naturale che è identificata con la volontà di Dio. Tutta la letteratura intorno al vincolo matrimoniale fa riferimento al testo della Genesi: «Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne»  (Gn 2,24), testo ripreso da Mt 19,5-6: «Ed egli rispose: “Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”». Se poi si collega il can. 1134 al can. 1095 § 2: «Pertanto, tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento», il quadro del matrimonio cristiano è chiaro. Sono occorsi molti secoli per la formazione della dottrina. Oggi non esistono dubbi probabili sulla sua certezza.

Obiezioni alla teoria del vincolo

    Sono almeno tre le obiezioni alla teoria del vincolo espressa dal can. 1134.(1)
    La prima dice che l’impostazione data al contratto matrimoniale cristiano è già di fede. Appellando alla Genesi e al vangelo di Matteo, si dichiara un’interpretazione del diritto naturale che è religiosa, tant’è che il canone aggiunge: «I coniugi, per i compiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento». Esistono altre concezioni del matrimonio, con effetti molto diversi dalla concezione cristiana.
    La seconda osservazione obietta che possa crearsi un effetto giuridico perpetuo dopo il solo consenso iniziale al matrimonio, trattandosi di un patto tra persone che sono chiamate alla comunione di vita. Il vincolo, quale effetto giuridico di un patto tra persone, non può ridursi al solo consenso iniziale, ma è sottoposto all’integrazione della vita tra coniugi lungo la loro storia.
    Infine, poiché il canone appella all’autorità della Chiesa, ad essa spetta di “legare e sciogliere”, secondo le indicazioni di Mt 18,18; Gv 20,23. Vengono citati gli esempi previsti dai can. 1142 e 1143 e ss. (privilegio petrino e paolino) ai quali, pur in particolari circostanze, si contraddice il can. 1134.

Irregolarità

    Riassumendo le situazioni di irregolarità rispetto alla dottrina del vincolo, possono essere ricordate tre grandi fattispecie.
    1. La prima riguarda la cosiddetta “convivenza”. È esperienza comune che molte persone giovani convivono senza sentire l’esigenza di contrarre matrimonio, pur in presenza di una vita stabile vissuta insieme. Non è insolita la domanda di battezzare figli, senza necessità del matrimonio.
    In questo caso, al di là delle sfumature delle singole vicende, di fatto si concepisce la vita a due al
di fuori di un patto giuridico stabile. Rimane il consenso (per vivere insieme), ma si rifiuta la conseguenza giuridica. Parlare, in questi casi, di violazione del diritto naturale, è un non senso, in quanto il rifiuto ad ogni interferenza della legge è previo alla convivenza stessa. Le persone che scelgono questa via poggiano le loro convinzioni su scelte personali, rifiutando di appellarsi alla società e tanto meno alla religione.
    Frettolosamente, si può dire che vivono al di fuori di ogni regola civile e religiosa. I motivi di questo rifiuto possono essere molto pratici (instabilità del lavoro, mancanza di casa, incertezza di futuro),ma anche teorici. Lo stare insieme è sufficiente per sentirsi famiglia.  Né si può dire che le convivenze stabili siano prive di virtù: fedeltà, reciproco aiuto, sostegno economico, accudimento di figli… si accompagnano spesso alla convivenza. È difficile anche convincere questi coniugi “informali” a stabilizzare la propria posizione: non ne sentono la necessità. Spesso sono circostanze esterne e materiali a richiedere la regolarizzazione, più che l’accettazione di regole giuridiche.
    È la condizione più irregolare (famiglie di fatto), in quanto concepiscono la vita di famiglia, rifiutando ogni giustificazione sociale al loro convivere e al loro essere genitori.
    L’unica via pastorale da seguire è aiutare a mantenere quelle virtù che esprimono nella convivenza, cercando – per quanto possibile –di rimuovere le cause che impediscono la regolarizzazione della loro unione.
    In alcune circostanze si possono verificare convivenze per impossibilità a contrarre un secondo matrimonio. È la condizione più problematica perché destinata a rimanere irregolare, senza vie di uscita.

    2. Una seconda fattispecie è il rifiuto del matrimonio religioso, con la scelta del matrimonio civile.
In alcune regioni d’Italia oramai la celebrazione delle prime nozze civili è più numerosa di quella religiosa. In questi casi il rifiuto è per la fede. Al matrimonio civile si giunge, infatti, per agnosticismo, per opposizione alla fede e alla Chiesa, per indifferenza.
   L’azione pastorale nei confronti di queste famiglie è il recupero religioso: alla fin fine si tratta di desiderare la ricezione di un sacramento. Ne sono distanti? Ne sono oppositori? Ne sono agnostici? I motivi del rifiuto possono essere molti. Anche in queste circostanze è molto lodevole accogliere le eventuali virtù che possono essere espresse.
   Il primo matrimonio civile può essere considerato un passaggio verso la pienezza del matrimonio sacramento? Solo una conversione vera può spingere due coniugi sposati coscientemente con rito civile al passaggio al sacramento.

   3. Ancora diversa è la condizione di chi è costretto (perché divorziato) a celebrare le seconde nozze civili. Spesso uno dei due coniugi sarebbe libero di contrarre matrimonio religioso, mentre l’altro/a è legato da un precedente vincolo. In questi contesti si ritrovano coniugi che vorrebbero la regolarizzazione della propria unione con il ritorno alla piena partecipazione alla vita sacramentaria, compresa l’eucaristia. Tra questi coniugi potrebbe essere presente il coniuge innocente, senza responsabilità per il fallimento del primo matrimonio, ma chiamato a rispettare il vincolo del precedente matrimonio.

Orientamenti

    1. Il primo passaggio di impegno di evangelizzazione nelle situazioni irregolari (ma anche di preparazione al matrimonio) è il superamento teorico e pratico della sintesi vissuta dai genitori, e ancor più dai nonni. È saltata la presunzione dell’accettazione delle verità del can. 1134. Coesistono molte concezioni del matrimonio con le relative proprietà essenziali. Si innescano spesso sintesi personali, difficilmente riconducibili a schemi riassuntivi.
    Il matrimonio cristiano è una grazia, per questo è santificato con il sacramento. Esagerando un po’, si potrebbe dire che la scelta di un tale matrimonio sta diventando un’eccezione. Se non teorica, di fatto. In fase di preparazione al matrimonio, l’insistenza sulle caratteristiche del matrimonio cristiano deve essere collocata all’interno dell’accettazione di fede. Senza una forte convinzione religiosa, la riuscita del matrimonio è affidata alle circostanze umane che possono rendere stabile o instabile la convivenza.

   2. Uguale percorso può essere seguito per chi, non avendo celebrato il matrimonio cristiano, chiede la regolarizzazione della propria posizione.   Non si tratta di un adempimento “morale”, quanto di una conversione che, partendo dal matrimonio, arriva ad accettare il disegno di Dio su una parte importante della vita. La strada di questa conversione può essere lunga e anche travagliata. Tra le sintesi personali potrebbe anche mancare la presa di coscienza dell’irregolarità matrimoniale, pur accettando altre verità cristiane. L’accettazione completa di tutta la dottrina sta diventando rara: nella coscienza dei singoli spesso cresce una specie di sincretismo religioso difficile da convertire.

   3. Infine, c’è chi, con insistenza, chiede la partecipazione completa (compresa l’eucaristia) alla vita cristiana, nonostante l’irregolarità della propria condizione coniugale. Oltre la nullità (quando è dimostrabile), l’unica strada da percorrere è l’esame del foro interno (la coscienza). Può risultare impossibile, infatti, far corrispondere il foro esterno (quello pubblico) con quello interno (della coscienza), nonostante si sia raccomandato, anche giuridicamente, di comporre le contraddizioni tra i due ambiti.(2)
   Spetta all’autorità stabilire i modi di questo esame. Sono state indicate molte strade: dall’applicazione della potestà della Chiesa che può legare e sciogliere (Mt 16,19; 18,18) ogni vincolo, alla tutela del coniuge innocente (mons. Zoghby, vicario dei melchiti in Egitto) con una disciplina simile a quella ortodossa, alla rivisitazione dell’attuale dottrina del vincolo, in quanto l’assoluta indissolubilità del vincolo è di diritto divino positivo e non di diritto naturale, dottrina “teologicamente certa” e non dogma di fede.(3)

   Non è difficile trarre le conclusioni sugli orientamenti pastorali delle situazioni di irregolarità. La regola d’oro rimane l’indicazione della “salvezza delle anime”. La Chiesa è chiamata a questa missione, ad essa affidata da Cristo Salvatore. Anche la legge canonica deve perseguire questo mandato.
    Il percorso di fede, che porta alla santità, non è interrotto da irregolarità, anche peccaminose. Gli appelli alla vicinanza, alla comprensione e all’accompagnamento non significano tradire la verità. Essi insistono sulla vita delle persone che anelano alla visione di Dio, nonostante vivano contraddizioni.
    La legge non è mai esaustiva della grazia che i cristiani vivono: serve a porre i termini dei comportamenti collettivi, senza poter travalicare la coscienza dei singoli.  La riscoperta della fede è occasione preziosa di approfondimento della relazione con Dio, con tutti i doni da Dio concessi e con le contraddizioni che ciascuno porta con sé.
    Le irregolarità possono essere emendate: non sempre la legge – giustamente – lo permette, ma non per questo la norma impedisce la salvezza. È la convinzione che impedisce condanne, ma spinge ad accompagnare i cristiani verso la beatitudine da Dio promessa, lasciando a lui solo i termini del giudizio.

Vinicio Albanesi

     1. Per questa parte cf. Navarrete U., Derecho matrimonial canonico, Evoluciòn a la luz del Concilio Vaticano II, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2007, pp. 201- 290.
    2. Primo sinodo dei vescovi (29 settembre – 29 ottobre 1967): i principi che debbono orientare la revisione del Codice di diritto canonico, relazione della Pontificia commissione sulla revisione del Codice, approvata oralmente dai padri sinodali il 7 ottobre 1967, in Enchiridion del sinodo dei vescovi, vol. I, (1965-1968), EDB, Bologna, 2005, n. 106, p. 51.
    3. Per questa parte, cf. Navarrete U., Derecho matrimonial…, o.c., pp. 881-905.

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