La profezia del canonista: il principio di eguaglianza e il sesso femminile come “incapacità”
Un libro appena uscito, il cui autore è il giovane canonista Luigi Mariano Guzzo, permette di riflettere sul tema discusso della “ordinazione delle donne” con una prospettiva poco frequentata e spesso del tutto disattesa. Nella convinzione, a suo modo fondata, che la domanda esiga anzitutto una risposta di carattere teologico, alla quale il diritto “consegue” come effetto. In realtà questo modo di pensare non è molto antico, ma deriva dalla svolta che la codificazione (1917 – 1983) ha introdotto nella esperienza della Chiesa cattolica. In effetti, questa “svolta positiva” della lex canonica ha trasformato il mestiere del canonista, che oggi può limitarsi ad essere semplicemente il funzionario che aiuta nella applicazione della legge e non si fa domande sul futuro. Con un diritto canonico totalmente “positivo”, tutto scritto in forma universale e astratta, si può pensare che il canonista non abbia alcun bisogno di essere “profeta”: anzi, meno lo fa, e meglio campa. Ma resta pur sempre una differenza tra lex condita e lex condenda. Per questo è raro, ma non impossibile, trovare profezia nelle parole dei canonisti. Ovviamente questo accade solo a certe condizioni, oggettive e soggettive. Nel suo libro, Luigi Mariano Guzzo dispone la materia di studio in modo tale da potersi permettere una buona dose di profezia. Per questo il suo libro merita una lettura attenta.
- L’impianto del volume
La ricerca di Guzzo si muove rigorosamente nell’ambito dello spazio del pensiero giuridico. In questo ambito articola il suo lavoro in tre passaggi/capitoli: nel primo capitolo (9-41) indaga sulla origine delle norme circa la esclusione delle donne dal ministero ordinato, a partire dai testi più antichi, fino agli ultimi dettagli normativi e disciplinari: la campata storica va dal NT al pontificato di papa Francesco. Nel secondo capitolo (43-80) l’autore studia con finezza la relazione tra eguaglianza e diseguaglianza battesimale, con un interessante intreccio tra identità ecclesiale dei soggetti, diritti in capo ai soggetti, prerogative comunitarie, interpretazioni del “potere” in relazione con il “servizio”. Fino ad arrivare al terzo capitolo (81-115) che, dopo le ricostruzioni storiche e giuridiche dei primi due passi, propone una via “ricostruttiva” per il riconoscimento della “capacità giuridica delle donne di ricevere l’ordine sacro”. Mi pare che, già dalla valutazione dell’impianto, si possa apprezzare la lucidità con cui viene afferrato il bandolo di una matassa che si presenta molto intricata, ma che alcuni principi limpidi possono sbrogliare con grande efficacia. Ecco allora le argomentazioni più preziose che possono essere qui ricordate.
2. La sequenza delle argomentazioni
Il lettore, se ha la pazienza di attraversare la ricostruzione storica, coglie subito la freschezza delle parole con cui L. Guzzo propone i suoi argomenti. Senza giri di parole riconosce subito la pretesa forzata di alcuni giuristi, che vogliono fare della “riserva maschile” una norma di “diritto divino”. E’ chiaro che se il giurista potesse trovare, fuori di sé, una forza vincolante così autorevole, potrebbe essere tentato di dare questa soluzione alla questione. La dottrina, in questo caso, dovrebbe imporre la coerenza alla norma. L’analisi storica mostra, invece, la profonda dipendenza delle norme storiche dalla pressione di culture incapaci di riconoscere una autorità a qualsiasi donna. L’uso del concetto di “diritto divino”, per chiudere la discussione, appare come la copertura di un pregiudizio mediante una attribuzione non provata alla volontà di Dio. Molto interessante, d’altra parte, è la accurata discussione sulla possibilità di configurare una legittimazione battesimale, non limitata da incapacità “per natura”, ma eventualmente limitata “ope legis”. Il superamento degli argomenti “naturali” riferiti alla donna, rende fragile una argomentazione che voglia recuperare la stessa incapacità, ma motivandola non sulla base della “rerum natura”, bensì sulla base di una non meglio difinita “ope legis”. Quale sarebbe la giustificazione “legislativa” della incapacità? Guzzo mostra con grande chiarezza che il pensiero giuridico, quando propone la insuperabilità della “riserva maschile”, tende ad avvitarsi su se stesso e a diventare “autoreferenziale”. Resta il fatto che il diritto, nella sua logica essenziale, dove non si può mai buttare la palla in tribuna parlando di “nuzialità”, di “maschilità del ministro” o di “turbamento dell’ordine della salvezza”, mette in charo che, se lasciato così come è, il diritto considera la donna “incapace” di ricevere la ordinazione. La “incapacità” può derivare o dal fatto che il sesso maschile è necessario alla sostanza del sacramento dell’ordine, o perché il sesso femminile è impedimento alla ricezione di quel sacramento. Resta comunque da giustificare che questa “incapacità” possa essere difesa di fronte al principio di eguaglianza battesimale. Questo è il punto inaggirabile giuridicamente.
3. Le conclusioni
La forza delle acute analisi giuridiche, come quelle che leggiamo nel libro di Luigi Mariano Guzzo, parte da uno svantaggio, che si converte in un titolo di merito. Lo svantaggio consiste nel fatto per cui, in una certa visione diffusa, le considerazioni giuridiche arrivano sempre “dopo”: prima si crea una mentalità, si elaborano percorsi vitali, si riconoscono autorità, e poi il diritto certifica questo cambiamento, adeguando le norme alla realtà mutata. Ma le cose non vanno sempre così. Vi sono casi in cui il diritto, con la sua autorità, interviene a sanare contraddizioni dell’ordinamento, alla luce di nuove forme di vita e di pensiero, a nuove dignità riconosciute e al superamento di vecchi pregiudizi. Se considerare le donne “incapaci” era un luogo comune culturalmente accettato fino al secolo scorso, se la attribuzione alle donne di un ruolo “privato” rispetto al “pubblico” maschile era, fino alla II guerra mondiale, un punto ancora culturalmente forte e influente, oggi tutto questo non regge più. Non ci sono “incapacità” della donna ad esercitare la autorità in pubblico. Ma la resistenza della teologia è più forte di quella del diritto. Un teologo, diversamente da un giurista, può arrivare a inventarsi “principi mariani e petrini”, “l’ordine della salvezza da tutelare”, “relazioni nuziali da garantire”, “mistiche del servizio da alimentare”, e non so cos’altro, pur di piantare stabilmente la donna nel privato e non alterare la esclusiva maschile nello spazio pubblico ecclesiale. Invece il canonista, se resta un giurista, non si lascia incantare dalla nebbia di questo sonno dogmatico. Resta lucido e capisce che cosa è in gioco. Così finisce per diventare, proprio lui, proprio in quanto canonista, molto più profetico e creativo nel concreto della storia, senza potersi permettere, come il teologo fa talvolta, la libertà di inventarsi, sulle spalle delle donne, irrealtà minacciose, attentati alla rivelazione, sovversioni dell’ordine costituito, che hanno solo la funzione di ergere una difesa e di garantire il blocco del sistema sull’assetto acquisito. Grazie alla parresia giuridica salutiamo un libro che fa bene alla chiesa e al dibattito sull’accesso delle donne al ministero ordinato. Luigi Guzzo, nel suo percorso di argomentazione e di documentazione, trova le parole istituzionalmente più opportune per mettere ognuno di fronte alle proprie responsabilità, giuridiche, teologiche e pastorali. A tutte queste discipline egli sembra domandare, con pacata consequenzialità: fino a quando avremo l’ardire di considerare le donne “incapaci” di ricevere l’ordinazione ministeriale?































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