{"id":3476,"date":"2007-11-28T14:47:00","date_gmt":"2007-11-28T13:47:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/il-mistero-della-lex-orandi-in-dialogo-con-a-scola\/"},"modified":"2015-02-04T12:19:53","modified_gmt":"2015-02-04T11:19:53","slug":"il-mistero-della-lex-orandi-in-dialogo-con-a-scola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/il-mistero-della-lex-orandi-in-dialogo-con-a-scola\/","title":{"rendered":"Il mistero della &#8220;lex orandi&#8221;: in dialogo con A. Scola"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/mariage2.jpg\"><img decoding=\"async\" id=\"BLOGGER_PHOTO_ID_5138020219684927490\" style=\"FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand\" alt=\"\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/mariage2-300x294.jpg\" border=\"0\" \/><\/a><\/p>\n<div><span style=\"font-size:85%;\"><strong><em><span style=\"font-family:arial;\">Dopo aver letto l&#8217;interessante Prolusione di A. Scola su &#8220;Il Regno&#8221; 19\/2007, ho scritto al Direttore del Regno, Lorenzo Prezzi, questa breve lettera<\/span><br \/><\/em><\/strong><br \/><\/span>Caro Direttore,<\/p>\n<p>Il Regno sta contribuendo non poco al dibattito italiano sul recente Motu proprio \u201cSummorum Pontificum\u201d (=SP). La pubblicazione del testo di S.E. A. Scola (cit.) merita perci\u00f2 attenta considerazione. Ne apprezzo molto il tono e il taglio. Rinviando ad altro luogo per un esame pi\u00f9 articolato (cfr. www.statusecclesiae.net) vorrei qui mettere in luce solo le principali questioni che rimangono aperte.<br \/>L&#8217;orizzonte in cui A. Scola colloca la questione del rapporto tra lex orandi\/lex credendi \u00e8 quello caratterizzato da due distinzioni interne all&#8217;azione rituale: da un lato quella tra istituzione e forma liturgica, dall&#8217;altro quello tra parte immutabile e parte suscettibile di cambiamento. Queste differenze vengono utilizzate come criterio per valutare la lex orandi. Tuttavia, sebbene il rito sia una realt\u00e0 complessa, la lex orandi non pu\u00f2 godere di una sorta di &#8220;extraterritorialit\u00e0&#8221; rispetto alla concreta forma celebrativa; in tal caso essa guadagnerebbe in chiarezza, ma perderebbe ogni rilevanza: soltanto la lex credendi &#8211; in certo senso immunizzata da &#8220;ogni&#8221; azione &#8211; sarebbe la garanzia dell&#8217;azione liturgica! Inoltre bisogna riconoscere che la distinzione tra parte mutabile\/immutabile, autorevolmente assunta dal Concilio Vaticano II, intendeva dischiudere soltanto lo spazio di una concreta e autorevole &#8220;mutazione della forma&#8221; (come riforma), e non aveva in alcun modo l&#8217;intento di assicurare la irreformabilit\u00e0 di un cosiddetto &#8220;uso antico&#8221;.<br \/>Ne risulta che le idee di &#8220;istituzione\/forma liturgica&#8221; e &#8220;parte immutabile\/mutabile&#8221; non sono dello stesso ordine del concetto di &#8220;lex credendi\/lex orandi&#8221;. Quelle classiche nozioni sono state elaborate per giustificare la possibile mutabilit\u00e0 rispetto a quanto \u00e8 immutabile: ieri giustificavano la &#8220;riformabilit\u00e0&#8221; della forma liturgica, oggi possono illudere sulla coesistenza contemporanea di forme storicamente divenute, mentre la coppia lex orandi\/lex credendi indica la dipendenza della verit\u00e0 creduta dalla verit\u00e0 celebrata, e proprio in ci\u00f2 apre ad una logica &#8220;altra&#8221;.<br \/>In effetti, se noi giudichiamo le &#8220;varietates legitimae&#8221; non pi\u00f9 solo sul piano diacronico (ossia tra tempi e ordines diversi), o soltanto su quello sincronico (ossia nella stessa unit\u00e0 di tempo e di ordo), bens\u00ec in una ardita sovrapposizione di diacronico\/sincronico, determiniamo un certo capovolgimento delle intenzioni con cui tali distinzioni sono state formulate e applicate &#8211; 50 o 500 anni fa. Di fatto, quando Scola dice che una pluralit\u00e0 di forme (o di usi) dello stesso rito non altera la &#8220;lex orandi&#8221;, conclude bene, ma da premesse troppo limitate.<br \/>Non vi \u00e8 dubbio, infatti, che \u00e8 stata proprio la Riforma liturgica a liberare energie positive nel calibrare sempre diverse modalit\u00e0 di &#8220;variazione&#8221; nelle forme rituali. Ad es., introducendo la possibilit\u00e0 che la &#8220;forma latina&#8221; della consacrazione eucaristica potesse risuonare, ufficialmente, in tante traduzioni quante sono le lingue parlate dagli uomini e dalle Chiese. La stessa logica ha portato a poter celebrare &#8211; ad es. in Italia, dal 2004 &#8211; il sacramento del matrimonio con tre formule diverse del &#8220;consenso&#8221; e con quattro variet\u00e0 di &#8220;benedizione degli sposi&#8221;. Ancora, nella eucaristia, il passaggio da una sola preghiera eucaristica alle 11 attuali costituisce una modalit\u00e0 di &#8220;variazione&#8221; legittima della forma, che arricchisce potentemente la &#8220;lex orandi&#8221;, e cos\u00ec rilancia sulla &#8220;lex credendi&#8221; una nuova sorprendente ricchezza.<br \/>Se poi usciamo da questa articolazione sincronica all&#8217;interno del medesimo &#8220;Ordo&#8221; e proviamo a considerare la variet\u00e0 diacronica che si manifesta tra diversi &#8220;ordines&#8221; della medesima tradizione, allora vediamo bene come le caratteristiche dell&#8217;Ordo del 1969, rispetto quelle del 1575 (o 1962), presentino profonde differenze, comprensibili soltanto mediante quella &#8220;evoluzione dei riti&#8221; &#8211; guidata dallo Spirito Santo &#8211; che assicura alla Chiesa la tradizione nel rinnovamento e il rinnovamento della tradizione.<br \/>Questa pluralit\u00e0 &#8211; limitata alla sincronia dentro il medesimo Ordo e alla diacronia tra Ordines diversi in tempi diversi &#8211; permette un&#8217;armonica crescita della coerenza tra lex orandi e lex credendi, senza differenze laceranti, ma neppure senza omologazioni prive di radici. Viceversa, la logica &#8220;nuova&#8221; introdotta dal SP &#8211; e che perci\u00f2 non pu\u00f2 non destare qualche legittima preoccupazione &#8211; prevede un intreccio e una sovrapposizione tra variet\u00e0 sincroniche e variet\u00e0 diacroniche, proponendo sincronicamente varianti tra ordines diacronicamente diversi!<br \/>Orbene, quando entra in vigore un nuovo rituale complessivo per la eucaristia o per il battesimo, per la penitenza o per il matrimonio, le varianti vigenti sono quelle rese possibili dal nuovo ordo, non quelle che il nuovo ordo ha storicamente e canonicamente inteso sostituire, emendare, riformare, per ricondurre la Chiesa alla tradizione. Che senso avrebbe una riforma che non riformasse nulla, ossia che rendesse sempre possibile fare come se nulla fosse stato? Infatti, se stabilissimo che sono &#8220;legittime&#8221; tutte quelle varietates sincronicamente e diacronicamente &#8220;esistenti come vigenti&#8221; &#8211; indifferentemente ieri o oggi &#8211; rischieremmo di trasformare la chiesa in un museo o in un ipermercato rituale, che riciclerebbe come &#8220;prodotti disponibili&#8221; anche i monumenti della tradizione, rinunciando cos\u00ec alla propria identit\u00e0 storica e vitale.<br \/>Per chiarire meglio tale questione, si pu\u00f2 ricordare che lo stesso Concilio Vaticano II ha stabilito come la &#8220;forma rituale&#8221; dell&#8217;eucaristia debba essere riformata secondo caratteristiche che prevedano &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; &#8220;maggiore ricchezza biblica&#8221;, &#8220;comunione sotto le due specie&#8221; e &#8220;concelebrazione&#8221;. Nessuno di questi elementi costituisce n\u00e9 &#8220;istituzione&#8221; n\u00e9 &#8220;parte immutabile&#8221; del sacramento e tuttavia deve essere valorizzato precisamente per il fatto che viene considerato come elemento della &#8220;lex orandi&#8221; in grado di arricchire e strutturare, nutrire e formare la &#8220;lex credendi&#8221;. Ci\u00f2 costituisce un elemento di obiettiva differenziazione tra &#8220;ordines diacronicamente diversi&#8221; per i quali sembra contraddittorio stabilire una possibile contemporaneit\u00e0, in cui ricchezza e povert\u00e0 biblica, possibilit\u00e0 e divieto di concelebrazione o di communio sub utraque possano semplicemente convivere. In questo caso il diverso uso comporta inevitabilmente una diversa lex orandi, purch\u00e9 si accetti di interpretare il termine non con le categorie della classica teologia dogmatico-sacramentaria, ma secondo la nuova &#8220;mens&#8221; liturgica.<br \/>Questo esempio illustra bene la diversa logica dell&#8217;adagio &#8220;lex orandi\/lex credendi&#8221; rispetto alla distinzione classica tra istituzione e forma liturgica. Ci\u00f2 che nel passato serviva a individuare il &#8220;minimo necessario&#8221; di ogni sacramento, nel nuovo linguaggio cerca di additare il &#8220;massimo gratuito&#8221; di ogni celebrazione, mentre nella rilettura offerta da SP la lex orandi &#8211; schiacciata com&#8217;\u00e8 tra &#8220;evidenze di fede&#8221; e &#8220;usi liturgici&#8221; &#8211; rischia di ridursi ad un semplice &#8220;flatus vocis&#8221;.<\/p>\n<p>Andrea Grillo<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dopo aver letto l&#8217;interessante Prolusione di A. 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