{"id":3426,"date":"2013-01-23T21:52:00","date_gmt":"2013-01-23T20:52:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/e-stata-una-rivoluzione-vaticano-ii-e-liberta-di-coscienza\/"},"modified":"2015-02-04T12:19:51","modified_gmt":"2015-02-04T11:19:51","slug":"e-stata-una-rivoluzione-vaticano-ii-e-liberta-di-coscienza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/e-stata-una-rivoluzione-vaticano-ii-e-liberta-di-coscienza\/","title":{"rendered":"&#8220;E&#8217; stata una rivoluzione&#8221;: Vaticano II e libert\u00e0 di coscienza"},"content":{"rendered":"<p>Nell&#8217;ambito delle discussioni che si sono aperte in occasione dell&#8217;inizio delle celebrazioni dei 50 anni del Concilio Vaticano II, viene ripetuta molto spesso l&#8217;idea che non si possa parlare in nessun caso di una &#8220;discontinuit\u00e0&#8221; nelle intenzioni del Concilio rispetto alla tradizione ecclesiale precedente. Ora, se \u00e8 giusto mettere in guardia da una complessiva ermeneutica della discontinuit\u00e0, altrettanto giusto \u00e8 riconoscere che in alcuni ambiti la differenza tra &#8220;prima&#8221; e &#8220;dopo&#8221; difficilmente pu\u00f2 essere interpretata nel segno della semplice continuit\u00e0. Un caso particolarmente lampante \u00e8 costituito dalla dichiarazione <i>Dignitatis Humanae<\/i>, che modifica profondamente la dottrina sulla libert\u00e0 religiosa e sulla libert\u00e0 di coscienza.<br \/>Riprendo, a questo proposito, alcuni ampi stralci di un limpido articolo di W. Boekenfoerde &#8211; esimio giurista tedesco &#8211; che fotografa con competenza ed energia le questioni che vengono sollevate da questo mutamento magisteriale. &nbsp;Pu\u00f2 essere molto istruttivo. <\/p>\n<p><b>Roma ha parlato, la discussione \u00e8 aperta<\/b><br \/>Struttura comunionale della Chiesa e parresia del cristiano<br \/>di Wolfgang Boekenfoerde<\/p>\n<p>(dal &#8220;Regno-attualit\u00e0&#8221;. n.22, 2005, p.739-744)<\/p>\n<p>Tra le comunicazioni ufficiali del papa, le encicliche rappresentano un particolare genere letterario: in un certo senso, sono circolari che egli invia all&#8217;intero episcopato o ad alcuni suoi membri e, per loro tramite, ai fedeli della Chiesa cattolica. Questo tipo di comunicazione fu introdotto dal papa Benedetto XIV (1740-1758); a partire da Gregorio XVI \u00e8 stato utilizzato con sempre maggior frequenza quale forma di governo della Chiesa. Leone XIII pubblic\u00f2 48 encicliche, Pio XII ne promulg\u00f2 23. In genere le encicliche sono di natura magisteriale, dato che il papa se ne avvale per trattare temi concernenti la fede e i costumi intesi in senso ampio, ma anche dottrine riguardanti la societ\u00e0, lo stato e l&#8217;economia. Data questa loro natura magisteriale, esse documentano gli interventi con cui il papa si pronuncia quale supremo maestro della Chiesa in materie attinenti la fede e i costumi.<\/p>\n<p>Quale autorit\u00e0 detengono le encicliche? Anche i discorsi, le omelie, i messaggi del papa sono espressioni del suo supremo magistero. Ciononostante le encicliche non vengono nominate in termini espliciti nel Codice di diritto canonico del 1983. Nel linguaggio del Codice occupano quindi una posizione intermedia nell&#8217;ambito compreso tra il magistero pontificio di natura infallibile e quello di tipo non infallibile.<\/p>\n<p><b>Le encicliche dell&#8217;Ottocento<\/b><\/p>\n<p>In occasione dell&#8217;enciclica <i>Humanae vitae<\/i>, Hans K\u00fcng pose in questione la stessa infallibilit\u00e0 del magistero pontificio e critic\u00f2, in particolare, determinate tendenze in atto nella teologia di certe scuole romane, volte a sopravvalutare tale infallibilit\u00e0. La critica provoc\u00f2 allora reazioni di difesa di tipo generico, ma non venne recepita da un dibattito in grado di approfondire adeguatamente i termini della questione. Mi sembra sia ora opportuno riprendere la discussione ponendo diversamente il problema: acquisita quale base del dibattito l&#8217;infallibilit\u00e0 del magistero pontificio, si tratta ora di definire la natura magisteriale delle encicliche pontificie chiarendone, in un certo senso, i limiti verso l&#8217;alto. La forma e le condizioni dell&#8217;infallibilit\u00e0 del magistero pontificio sono in effetti gi\u00e0 definite con esattezza e in senso limitativo.<\/p>\n<p>Il magistero pontificio sussiste quale magistero straordinario accanto al magistero infallibile, ordinario e universale della Chiesa universale, cio\u00e8 al magistero del collegio dei vescovi esercitato in comunione reciproca e con il papa. In quanto tale il magistero pontificio \u00e8 vincolato a due condizioni: a) che il papa si pronunci come supremo pastore e maestro di tutti i fedeli (ex cathedra); b) che, in tale sua funzione, sancisca come definitivamente vincolante (definitive tenendum) una dottrina concernente la fede o i costumi. L&#8217;infallibilit\u00e0 d&#8217;una dottrina vale a condizione d&#8217;essere definita in quanto tale e in termini certi e manifesti (manifeste). Non sussiste pertanto alcuna supposizione d&#8217;infallibilit\u00e0.<\/p>\n<p>In base a quanto rilevato, si pu\u00f2 affermare che le encicliche, considerate in senso stretto, non sono espressione del magistero infallibile: non soddisfacendo le condizioni oggettive e formali sopra indicate, sono pertanto interventi del magistero ordinario del papa. In materia vale il principio a cui il giurista presta una particolare attenzione: l&#8217;enumerazione delle condizioni di validit\u00e0 ha funzione limitativa. Ove sia espressamente stabilito &#8211; com&#8217;\u00e8 avvenuto nel concilio Vaticano I &#8211; che una determinata dottrina sostenuta dal papa \u00e8 infallibile solo a precise condizioni, viene statuito eo ipso che quanto \u00e8 da lui affermato al di fuori delle condizioni definite non presenta carattere d&#8217;infallibilit\u00e0. Grazie a questa limitazione esplicita e formale viene esclusa come insostenibile ogni teoria che intenda l&#8217;infallibilit\u00e0 pontificia in termini puramente materiali e che qualifichi di conseguenza quale criterio d&#8217;infallibilit\u00e0 anche l&#8217;univocit\u00e0 dei contenuti e la continuit\u00e0 degli insegnamenti pontifici.<\/p>\n<p>Il risultato sinora perseguito pu\u00f2 essere espresso in due modi: a) le encicliche pontificie, intese come espressione specifica del magistero pontificio, non sono infallibili in quanto tali; b) in altri termini, tali forse da urtare la sensibilit\u00e0 di qualcuno, sono fallibili per ragioni di principio poich\u00e9 un loro errore non \u00e8 da escludere a priori.<\/p>\n<p>La teorica possibilit\u00e0 d&#8217;errore rappresenta davvero pi\u00f9 di un&#8217;ipotesi astratta? Un esempio particolarmente manifesto \u00e8 costituito dalle affermazioni sulla libert\u00e0 religiosa contenute nelle encicliche pontificie dell&#8217;Ottocento. Quegli insegnamenti e quelle dottrine non si riferivano affatto a questioni marginali su cui fosse stato possibile soprassedere: esse contenevano invece per la Chiesa e per suoi fedeli affermazioni vincolanti poich\u00e9 trattavano un problema centrale, di portata tale da coinvolgere direttamente l&#8217;atteggiamento e il comportamento che essi avrebbero dovuto assumere nei confronti del loro mondo storico e dell&#8217;ordine che lo governava.<\/p>\n<p>Mi riferisco in particolare alla <i>Mirari vos<\/i> di Gregorio XVI (1832), alla <i>Quanta cura<\/i> e all&#8217;annesso <i>Syllabus errorum<\/i> di Pio IX (1864) e alla <i>Libertas praestantissimum<\/i> di Leone XIII (1888).<\/p>\n<p>La Mirari vos condanna \u00abquell&#8217;assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio, che si debba ammettere e garantire per ciascuno la libert\u00e0 di coscienza\u00bb (EE 2\/37); quest&#8217;errore sarebbe indotto, secondo l&#8217;enciclica, da un pernicioso indifferentismo.<\/p>\n<p>La Quanta cura poi ricusa, proibisce e condanna, nella consapevolezza d&#8217;ottemperare a un dovere apostolico, numerose altre affermazione e teorie giudicate contrarie alla fede. Tra le altre riprova come erronea l&#8217;idea che la libert\u00e0 di coscienza e di culto sia un diritto del singolo, anzi di natura tale da dover essere proclamato e garantito per legge da ogni stato legittimamente costituito.<\/p>\n<p>La Libertas praestantissimum, infine, si occupa criticamente della libert\u00e0 religiosa. Poich\u00e9 Dio ha creato l&#8217;uomo per la societ\u00e0 e l&#8217;ha collocato in un rapporto consociativo con gli esseri della sua stessa natura, ne conseguono per la societ\u00e0, secondo l&#8217;enciclica, sia l&#8217;obbligo di riconoscere Dio come proprio padre e creatore, sia quello di servirlo con devozione. Per motivi inerenti alla giustizia e alla ragione sarebbe pertanto impossibile ipotizzare l&#8217;esistenza di uno stato che non sia fondato sulla fede in Dio oppure (affermazione ritenuta di fatto equivalente) che garantisca alle varie religioni un trattamento paritetico. Di riflesso l&#8217;enciclica condanna come erronea la pretesa che vi sia una libert\u00e0 religiosa, di pensiero, d&#8217;espressione e d&#8217;insegnamento priva di un&#8217;oggettiva connotazione, pretesa basata sulla convinzione che queste espressioni della libert\u00e0 siano diritti pertinenti alla stessa natura dell&#8217;uomo.<\/p>\n<p><b>I referenti storici delle encicliche<\/b><\/p>\n<p>Questi insegnamenti erano stati sostenuti dai papi in contrasto con due tendenze affermatesi nella loro epoca: da un lato contro un liberalismo e un indifferentismo di tipo agnostico abbinato, soprattutto nei paesi di cultura romanica, a un crescente anticlericalismo;dall&#8217;altro, contro alcune dottrine politiche relative all&#8217;ordine istituzionale, le cui matrici teoriche risalivano all&#8217;Illuminismo e alla rivoluzione francese; pur sostenendo un&#8217;idea della libert\u00e0 di tipo liberale e tendenzialmente democratica, esse non erano in grado d&#8217;impedire eccessi di tipo totalitario, dovuti soprattutto allo stadio iniziale in cui verteva la loro applicazione pratica.<\/p>\n<p>\u00c8 contro la linea evolutiva d&#8217;entrambe queste tendenze che i papi intendevano protestare. La nozione liberale della libert\u00e0 venne da loro contrapposta a un ordinamento giuridico e politico basato su un&#8217;immagine del mondo di natura teonomica, cio\u00e8 a un ordo chiuso e fondato sulla categoria della vera religione. Quest&#8217;idea d&#8217;ordine recepiva in termini paradigmatici una nozione della verit\u00e0 fondata a sua volta sia su una conoscenza della natura religiosa e morale dell&#8217;uomo, sia sull&#8217;assunto che questa conoscenza fosse garantita al contempo dalla ragione e dalla rivelazione.<\/p>\n<p>Elemento qualificante di tale categoria dell&#8217;ordine era l&#8217;idea che diritto e morale fossero un&#8217;unit\u00e0 inscindibile, e che questa complementariet\u00e0 fosse garantita dalla conoscenza razionale guidata e controllata dalla Chiesa; il modello d&#8217;argomentazione giusnaturalistica volto a corroborare tale paradigma venne utilizzato in un primo tempo da Pio IX e successivamente approfondito in termini sistematici e dottrinali da Leone XIII. Nell&#8217;ambito di un ordine cos\u00ec inteso non v&#8217;era alcuno spazio per quei diritti esterni &#8211; in particolare per i diritti di libert\u00e0 &#8211; che rendessero possibile e garantissero una variazione dell&#8217;ordine della verit\u00e0. La libert\u00e0 era concepibile esclusivamente come libert\u00e0 per qualcosa, connessa cio\u00e8 a un determinato fine; si trattava in effetti d&#8217;una libert\u00e0 vincolata all&#8217;accettazione della vera fede e al perseguimento degli obiettivi intrinseci alla conseguente definizione religiosa e morale dell&#8217;uomo.<\/p>\n<p>Da tali presupposti \u00e8 derivato il rifiuto del diritto alla libert\u00e0 religiosa. Nei suoi insegnamenti il magistero pontificio non si riferiva all&#8217;ambito della morale, su cui avrebbe avuto peraltro il diritto di pronunciarsi, bens\u00ec alla sfera del diritto esterno &#8211; il diritto giuridico. Sia come diritto naturale sia come diritto positivo, esso non veniva inteso da quei tre papi nel suo compito e nella sua funzione specifica, ma unicamente come espressione esterna della moralit\u00e0 applicata all&#8217;ambito delle relazioni interpersonali. Per ricorrere a un terminologia tratta dall&#8217;apologetica confessionale &#8211; o, come si direbbe oggi, \u00abecumenica\u00bb &#8211; quest&#8217;atteggiamento prova quanto il magistero ignorasse ogni approccio a una dottrina dei due regni teologicamente fondata.<\/p>\n<p>\u00c8 palese la contraddizione esistente tra tali insegnamenti e le affermazioni pontificie contenute nella dichiarazione <i>Dignitatis humanae<\/i> sulla libert\u00e0 religiosa del Vaticano II (1965). Quest&#8217;ultima ribadisce espressamente che la persona umana ha diritto alla libert\u00e0 religiosa, esplicitamente intesa come libert\u00e0 da ogni vincolo privato o pubblico, imposto al singolo o a un gruppo consociato.<\/p>\n<p>Il diritto alla libert\u00e0 religiosa non viene ora fondato in riferimento a una determinata condizione costitutiva, ma soggettiva della persona, ad esempio al fatto che essa condivida o no la verit\u00e0 religiosa oppure che sia prigioniera o no di un \u00aberror invincibilis\u00bb, tale da comportare un atteggiamento di tolleranza da parte di terzi. Quel diritto viene fondato unicamente sulla dignit\u00e0 intrinseca alla persona umana. La dichiarazione afferma esplicitamente che la libert\u00e0 religiosa va garantita anche a coloro che non si attengano al dovere di cercare la verit\u00e0 e di adeguarvisi. Sancisce pertanto il passaggio epocale dal diritto della verit\u00e0 al diritto della persona.<\/p>\n<p>Il contrasto rilevabile tra i due diversi tipi di dottrina magisteriale rappresenta davvero una contraddizione? Essa sarebbe poi tale da rendere oggettivamente inconciliabili i precedenti insegnamenti pontifici con la dichiarazione sulla libert\u00e0 religiosa? E se cos\u00ec fosse, a porsi come erronea sarebbe allora la dottrina delle encicliche prese in considerazione o quella della dichiarazione sulla libert\u00e0 religiosa? Oppure \u00e8 possibile risolvere il contrasto rilevato nell&#8217;ottica di un&#8217;ulteriore evoluzione degli insegnamenti pontifici, favorita appunto dal Vaticano II e concretatasi come applicazione di tali insegnamenti a una nuova situazione?<\/p>\n<p><b>La rivoluzione del Vaticano II<\/b><\/p>\n<p>Per rispondere a questo tipo di interrogativi vengono in genere addotti due argomenti.<\/p>\n<p>Il primo argomento viene posto nei seguenti termini: la dichiarazione conciliare mantiene pienamente in vigore i principi attinenti la morale, ne limita per\u00f2 la validit\u00e0 unicamente a quest&#8217;ambito ed evita ogni riferimento alla sfera del diritto esterno. \u00c8 in quest&#8217;autolimitazione del magistero che dovrebbe cio\u00e8 essere colto il pi\u00f9 importante elemento evolutivo della dottrina esposta. L&#8217;argomento tocca realmente i termini della questione. Ma che cosa significa? Pur affermando un possibile approfondimento della dottrina, l&#8217;argomento comporta di fatto una parziale ritrattazione dell&#8217;insegnamento precedentemente sostenuto e opera di conseguenza una rottura della sua linea di continuit\u00e0. \u00c8 questo un dato di fatto incontestabile.<\/p>\n<p>Nel loro insegnamento le encicliche dell&#8217;Ottocento si riferivano davvero sia all&#8217;ambito morale sia a quello dei diritti esterni. Rispetto alla linea ivi perseguita la dichiarazione conciliare stabilisce invece per l&#8217;ambito dei diritti esterni esattamente l&#8217;opposto: la persona ha diritto alla libert\u00e0 religiosa indipendentemente dal fatto di comportarsi o no in conformit\u00e0 alla verit\u00e0 oggettiva delle proprie convinzioni (quindi anche in caso d&#8217;errore) e d&#8217;essere o no davvero alla ricerca di tale verit\u00e0. La dichiarazione motiva questo diritto in base al diritto naturale, si fonda cio\u00e8 sulla sostanza della persona umana, sulla natura stessa della sua libert\u00e0. L&#8217;argomentazione del documento conciliare comporta pertanto l&#8217;affermazione che l&#8217;insegnamento delle precedenti encicliche, perlomeno per quanto ne concerne l&#8217;applicazione all&#8217;ambito dei diritti esterni, \u00e8 in aperta contraddizione con il diritto naturale.<\/p>\n<p>Il rapporto esistente tra la dichiarazione sulla libert\u00e0 religiosa e le encicliche prese in considerazione pu\u00f2 essere inteso unicamente come una contraddizione parziale e una revoca altrettanto parziale. E nonostante la contraddizione e la revoca siano solo parziali, si tratta comunque d&#8217;elementi tali da documentare inequivocabilmente sia la capacit\u00e0 d&#8217;errore che l&#8217;errore oggettivo delle tre encicliche. Bonum ex integra causa, malum ex quolibet defectum, afferma Tommaso d&#8217;Aquino. Non \u00e8 un caso che l&#8217;arcivescovo di Cracovia Karol Wojtyla, al ritorno dal Vaticano II, abbia detto al suo collega Myskow dell&#8217;Universit\u00e0 di Lublino: \u00ab\u00c8 stata una rivoluzione\u00bb, un cambiamento radicale a cui egli aveva peraltro attivamente collaborato nel corso dei lavori conciliari.<\/p>\n<p>Il secondo argomento a cui si fa talvolta ricorso afferma: il precedente insegnamento pontificio \u00e8 stato sempre sostenuto (ci\u00f2 \u00e8 stato fatto anzi in termini espliciti da Leone XIII) con la riserva di poter esser applicato integralmente solo in determinate situazioni. La dichiarazione conciliare, riferendosi a una situazione diversa dalle precedenti, esprimerebbe allora semplicemente la decisione di mantenere questa riserva non applicando l&#8217;insegnamento all&#8217;ambito del diritto esterno, senza per\u00f2 revocare l&#8217;integralit\u00e0 della dottrina precedentemente insegnata. L&#8217;argomento manca sia di coerenza sia di consistenza. Nella dichiarazione conciliare non viene in alcun modo sostenuta l&#8217;accettazione passiva, sia pur generica, di un male esistente nella sfera del diritto esterno. Rispetto all&#8217;argomentazione perseguita nelle encicliche la dichiarazione opera una radicale inversione di tendenza: essa sancisce non un diritto positivo, ma il riconoscimento d&#8217;un diritto naturale. Il diritto esterno alla libert\u00e0 religiosa non si fonda sull&#8217;accettazione generica di un male da tollerare, ma sulla dignit\u00e0 e sulla natura della stessa persona umana.<\/p>\n<p><b>La fallibilit\u00e0 delle encicliche<\/b><\/p>\n<p>In base a quanto sinora esposto, si pu\u00f2 acquisire come provato non solo che le encicliche pontificie possono errare in termini teorici, ma che alcune encicliche sono state concretamente ed effettivamente erronee. \u00c8 un dato di fatto che non pu\u00f2 essere accantonato come irrilevante. Ci\u00f2 che si \u00e8 verificato in un particolare caso, peraltro significativo, pu\u00f2 verificarsi in altri. Si pu\u00f2 pertanto affermare che l&#8217;assistenza dello Spirito Santo, promessa al papa come detentore del supremo magistero nella Chiesa, non esonera le encicliche dalla possibilit\u00e0 d&#8217;errore: la loro fallibilit\u00e0 sussiste per ragioni sia di principio sia pratiche. Che cosa significa tutto ci\u00f2 per la natura magisteriale delle encicliche stesse?<\/p>\n<p>L&#8217;autorit\u00e0 dei ministeri ecclesiali \u00e8 fondata sull&#8217;ordine della Chiesa. Quest&#8217;ordine non \u00e8 privo di un carattere gerarchico; in termini fondativi, la Chiesa non \u00e8 una struttura salvifica amministrata dall&#8217;alto, ma una communio da intendersi nei termini definiti dal concilio Vaticano II. Com&#8217;\u00e8 stato esposto da Walter Kasper, questa communio significa anzitutto una partecipazione comunitaria ai doni della salvezza: allo Spirito Santo, al Vangelo e ai sacramenti; essa unisce tutti i membri della Chiesa in un vincolo fondamentale di uguaglianza e fraternit\u00e0. I ministeri detengono nella Chiesa il duplice compito (a) di rafforzare la partecipazione dei cristiani a un&#8217;effettiva communio nella fede e (b) d&#8217;esercitare a loro favore una funzione pastorale intesa nel senso forte del termine.<\/p>\n<p>Riprendendo le parole cui ricorse Benedetto XVI nell&#8217;omelia d&#8217;inizio del pontificato, questo secondo compito comporta, in particolare, la necessit\u00e0 di farsi incontro agli uomini per liberarli dal deserto in cui si trovano, da quello interiore e da quello esteriore, e per condurli verso i luoghi della vita, verso l&#8217;amicizia con il Figlio di Dio che ci dona la vita. Il pastore che si occupa del bene di questo gregge non si colloca semplicemente tra le file delle pecore, ma le precede, appunto perch\u00e9 dotato di una propria autorit\u00e0, cos\u00ec come ha fatto Cristo nei confronti di quanti sono da lui salvati. \u00c8 in questa posizione che si basa l&#8217;autorit\u00e0 del pastore: \u00e8 un&#8217;autorit\u00e0 che non lo esime peraltro dal vincolo alla communio. Grazie all&#8217;esercizio di quest&#8217;autorit\u00e0 nel congruo ambito il pastore \u00e8 a servizio dei fedeli: non detiene un proprio potere, ma amministra piuttosto i doni di quello Spirito che vive nella Chiesa e la vivifica.<\/p>\n<p>Per quanto concerne l&#8217;autorit\u00e0 e la natura normativa delle encicliche pontificie, quali sono le conclusioni evincibili dalla struttura ecclesiale rilevata? In che termini pu\u00f2 esserne definita la natura magisteriale per evitare che vengano intese solo come pie esortazioni? Appunto perch\u00e9 non sono parte integrante della sfera di infallibilit\u00e0 prevista per garantire l&#8217;identit\u00e0 di fede della Chiesa, le encicliche non si precludono il dialogo inerente alla communio della Chiesa, ma lo postulano. Ci\u00f2 vale tanto pi\u00f9 dal momento che il gregge presieduto dal pastore non \u00e8 affatto un&#8217;entit\u00e0 esclusa da tale confronto: essa anzi lo comporta perch\u00e9 dotata di natura personale e perch\u00e9 resa capace, grazie al dono dello Spirito, di conoscenza razionale sul piano etico e morale. Quest&#8217;affermazione va peraltro ulteriormente precisata. Il giurista pu\u00f2 contribuire a una chiarificazione avvalendosi delle categorie che gli sono abituali.<\/p>\n<p><b>La natura magisteriale delle encicliche<\/b><\/p>\n<p>Le encicliche sono indubbiamente espressioni vincolanti del magistero in ragione dell&#8217;autorit\u00e0 che qualifica il ministero magisteriale e pastorale del papa. Espongono una direttiva e s&#8217;avvalgono in quanto tali di una presunzione di verit\u00e0. Questa presunzione \u00e8, in quanto tale, soggetta a contraddizione. Per poterla confutare \u00e8 tuttavia necessario negare ogni consistenza all&#8217;onere probante ivi addotto. Il magistero pontificio non \u00e8 tenuto a provare la fondatezza della dottrina esposta onde garantirne l&#8217;aspetto normativo; al contrario, sono i fedeli e i membri della Chiesa che intendano porre in questione la normativit\u00e0 e la capacit\u00e0 d&#8217;orientamento di un determinato insegnamento (peraltro solo entro i limiti in cui ne siano coinvolti) a dover produrre ragioni plausibili e d&#8217;una consistenza tale da poter contestare la verit\u00e0 ivi esposta. Questi argomenti vanno adeguatamente sostenuti sulla base d&#8217;una approfondita conoscenza della materia.<\/p>\n<p>Sino a quando non vengano prodotte le prove contrarie, l&#8217;enciclica continuer\u00e0 ad avere carattere vincolante. Nella prospettiva adottata l&#8217;autorit\u00e0 delle encicliche non viene pertanto n\u00e9 azzerata dalle eventuali obiezioni dei fedeli, n\u00e9 ridotta a una mera offerta di senso. Essa rappresenta piuttosto per il magistero la necessit\u00e0 di un confronto, ineludibile peraltro dato che il magistero stesso non \u00e8 mai del tutto esonerato dalla condizionalit\u00e0 d&#8217;una ricezione di cui \u00e8 garante il \u00absensus fidelium\u00bb.<\/p>\n<p>Questa qualificazione dell&#8217;enciclica \u00e8 consona al principio vitale della Chiesa intesa come viva comunit\u00e0 di fede, sostanzialmente distinta da un&#8217;organizzazione sociale com&#8217;\u00e8 lo stato. La vita ecclesiale non si basa sul rapporto esistente tra la legge e il comando, da un lato, e l&#8217;obbedienza dall&#8217;altro, quanto invece sul nesso che vincola tra loro la \u00abtraditio\u00bb e la \u00abreceptio\u00bb. Il magistero espone la dottrina con l&#8217;autorit\u00e0 che gli compete, attingendola dalla tradizione e dal proprio sapere e presentandola agli altri detentori del ministero e ai fedeli, intesi come membri vivi e ragionevoli della Chiesa, nel comune vincolo della fede. Il nesso instaurato in tal modo \u00e8 costituito, da un lato, dal rapporto che vincola reciprocamente l&#8217;autorit\u00e0 e la fiducia, e dall&#8217;altro da un&#8217;interiore disponibilit\u00e0 a obbedire che non esclude, ma presuppone l&#8217;autonoma capacit\u00e0 di pensiero. Grazie a questo presupposto tale disponibilit\u00e0 \u00e8 esattamente l&#8217;opposto d&#8217;una sottomissione incondizionata, che sarebbe peraltro in contraddizione con il principio vitale della Chiesa.<\/p>\n<p>Secondo la prospettiva qui indicata, \u00e8 prevedibile non solo che il magistero sia oggetto di interrogativi critici, ma che si possa anzi verificare un effettivo rifiuto della receptio. Qualora tale rifiuto acquistasse una certa consistenza, il magistero sarebbe tenuto ad acquisirlo come stimolo a prestar maggiore attenzione al sensus fidelium, ovviamente a condizione che la riserva espressa dai fedeli sia davvero conforme al principio vitale della Chiesa. Quest&#8217;attenzione pu\u00f2 rappresentare per il magistero un&#8217;occasione per porre in questione la dottrina sostenuta, per giustificarla in termini diversi o pi\u00f9 convincenti, per modificarla o per correggerla.<\/p>\n<p>Colto nell&#8217;ottica di queste possibili dinamiche, il dogma dell&#8217;infallibilit\u00e0 mostra un aspetto che non \u00e8 stato sinora adeguatamente preso in considerazione. Ove lo si consideri in termini a esso estrinseci, lo sviluppo esposto pu\u00f2 essere interpretato come rafforzamento dogmatico di un costitutivo assolutismo della Chiesa. Adeguatamente analizzata per\u00f2 sul piano teologico e nel suo aspetto intrinseco, questa componente del dogma dell&#8217;infallibilit\u00e0 pu\u00f2 favorirne una migliore comprensione: particolarmente significativa risulter\u00e0 essere la sua funzione formalizzante e limitativa. Il dogma prover\u00e0 allora d&#8217;essere la garanzia, basata sull&#8217;assistenza dello Spirito Santo, che la Chiesa di Ges\u00f9 Cristo &#8211; nonostante le debolezze e i condizionamenti umani &#8211; non smarrisce mai nel corso del tempo il senso della fede e il nucleo della rivelazione.<\/p>\n<p>Recepito in questi termini, il dogma dell&#8217;infallibilit\u00e0 verr\u00e0 riferito alle situazioni d&#8217;eccezione e alla necessit\u00e0 di difendere la Chiesa da gravi pericoli; non verr\u00e0 invece utilizzato come termine di riferimento per sviluppare in modo sistematico ed esaustivo un corpo dottrinale. Il dogma dell&#8217;infallibilit\u00e0 \u00e8 vincolante appunto perch\u00e9 a sua volta vincolato dalla limitazione inerente alla sua definizione:<\/p>\n<p>&#8211; statuisce la potenziale capacit\u00e0 d&#8217;errore di tutte le espressioni magisteriali ipotizzabili al di fuori della limitazione definitoria del dogma stesso,<\/p>\n<p>&#8211; tutela la Chiesa e il suo magistero dai deleteri abusi derivanti da un&#8217;eventuale pretesa autoritaria<\/p>\n<p>&#8211; e garantisce i fondamenti stessi della libert\u00e0 intraecclesiale.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nell&#8217;ambito delle discussioni che si sono aperte in occasione dell&#8217;inizio delle celebrazioni dei 50 anni del Concilio Vaticano II, viene ripetuta molto spesso l&#8217;idea che non si possa parlare in nessun caso di una &#8220;discontinuit\u00e0&#8221;&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[50],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3426"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3426"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3426\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3705,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3426\/revisions\/3705"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}