{"id":3356,"date":"2014-06-18T07:34:00","date_gmt":"2014-06-18T05:34:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/kein-widerspruch-la-non-contraddizione-tra-matrimonio-indissolubile-e-nuove-nozze-secondo-la-canonista-sabine-demel\/"},"modified":"2015-02-04T12:19:49","modified_gmt":"2015-02-04T11:19:49","slug":"kein-widerspruch-la-non-contraddizione-tra-matrimonio-indissolubile-e-nuove-nozze-secondo-la-canonista-sabine-demel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/kein-widerspruch-la-non-contraddizione-tra-matrimonio-indissolubile-e-nuove-nozze-secondo-la-canonista-sabine-demel\/","title":{"rendered":"(K)ein Widerspruch: La \u201cnon contraddizione\u201d tra matrimonio indissolubile e nuove nozze secondo la canonista Sabine Demel"},"content":{"rendered":"<div style=\"clear: both; text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"clear: both; text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/HK_06_large.gif\" style=\"clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;\"><img decoding=\"async\" border=\"0\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/HK_06_large.gif\" \/><\/a><\/div>\n<p><\/p>\n<h3><b>Un nuovo contributo al dibattito sui \u201cdivorziati risposati\u201d.<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;\">In questo breve ma intenso contributo, Sabine Demel propone una lettura strettamente giuridica della questione dei \u201cdivorziati risposati\u201d e riconosce alla Chiesa il potere di provvedere a una soluzione diversa rispetto alla \u201cdichiarazione di nullit\u00e0\u201d. L\u2019apertura \u00e8 basata sul \u201cpotere della Chiesa\u201d di autorizzare le seconde nozze senza mettere in discussione il principio di indissolubilit\u00e0, ma mediante una revoca degli effetti giudici del vincolo matrimoniale. E\u2019 una posizione originale, che cerca di ovviare, sul piano strettamente giuridico, ad alcuni inconvenienti della attuale disciplina. Merita una attenta considerazione.&nbsp;<\/span><\/p>\n<p>(Il testo tedesco \u00e8 disponibile all\u2019indirizzo; http:\/\/www.herder-korrespondenz.de\/aktuelle_ausgabe\/special\/details?k_beitrag=4100506; per la traduzione italiana si pu\u00f2 leggere sul sito \u201cfine settimana\u201d, nella rassegna stampa, mirabilmente curata da Giancarlo Martini)<\/p>\n<div><\/div>\n<p><i><b>Indissolubilit\u00e0 del matrimonio e autorizzazione a un secondo&nbsp;<\/b><\/i><br \/><i><b>matrimonio. C&#8217;\u00e8 contraddizione o no?<\/b><\/i><br \/>di Sabine Demel*<\/p>\n<p>in \u201cwww.herder-korrespondenz.de\u201d del giugno 2014 (traduzione: www.finesettimana.org)<\/p>\n<p><i>Nella Chiesa cattolica esiste una discrepanza non trascurabile: bench\u00e9 ogni matrimonio sia&nbsp;<\/i><br \/><i>considerato indissolubile, alcuni matrimoni vengono tuttavia sciolti. Se per\u00f2 l&#8217;indissolubilit\u00e0 stessa&nbsp;<\/i><br \/><i>\u00e8 una caratteristica essenziale del matrimonio, l&#8217;autorizzazione effettiva a un secondo matrimonio \u00e8<\/i><br \/><i>giuridicamente pensabile solo per casi in cui non il matrimonio stesso, ma i suoi effetti giuridici&nbsp;<\/i><br \/><i>vengano revocati.<\/i><\/p>\n<p>Siamo alle solite: si dibatte aspramente nella Chiesa cattolica sui divorziati risposati. Da decenni<br \/>succede a ondate, pi\u00f9 o meno intensamente. Ci\u00f2 che \u00e8 nuovo attualmente nel dibattito in corso \u00e8 il<br \/>fatto che ora anche dalla bocca di numerosi vescovi [ndr.: tedeschi] si sentono parole, indicazioni e<br \/>argomentazioni, che in tutti questi ultimi decenni erano stati formulati ripetutamente da coloro che<br \/>erano direttamente coinvolti, da gruppi di riformatori, da teologhe e teologi, come espressione di<br \/>rimostranza, di speranza o di proposta. Le due principali affermazioni sono le seguenti. La prima:<br \/>\u201cCi deve pur essere anche per fedeli civilmente divorziati e risposati la possibilit\u00e0 di un nuovo<br \/>inizio nell&#8217;amore e nella vita di coppia!\u201d. La seconda: \u201cNon pu\u00f2 essere che tutti i divorziati risposati<br \/>senza eccezione vivano per tutta la vita in peccato grave \u2013 cio\u00e8 in adulterio!\u201d. Se queste due<br \/>affermazioni non devono rimanere bella retorica senza conseguenze pratiche, per la soluzione ci<br \/>possiamo porre due fondamentali domande: come pu\u00f2 presentarsi questo nuovo inizio in modo da<br \/>non violare la dottrina dell&#8217;indissolubilit\u00e0 del matrimonio saldamente ancorata nella tradizione della<br \/>Chiesa cattolica? E: come dev&#8217;essere considerato il secondo matrimonio concluso civilmente da<br \/>parte di persone civilmente divorziate, se non \u00e8 pi\u00f9 considerato, come prima, un adulterio, o come<br \/>una violazione del primo legame matrimoniale ancora esistente?<\/p>\n<p><i><b>Indissolubile, pi\u00f9 indissolubile, indissolubile al massimo<\/b><\/i><\/p>\n<p>Da parte della gerarchia del papa e dei vescovi, queste domande per\u00f2 non vengono poste. Qui si fa<br \/>piuttosto ripetutamente riferimento quasi come uno stereotipo alla dottrina della indissolubilit\u00e0 del<br \/>matrimonio che non pu\u00f2 essere messa in discussione in alcun caso. Deve continuare a valere \u2013<br \/>senza se e senza ma! Come teologa specialista di diritto canonico, la cosa mi meraviglia moltissimo.<br \/>Che affermazione audace: l&#8217;indissolubilit\u00e0 del matrimonio \u00e8 intangibile! I rappresentanti della<br \/>gerarchia hanno forse dimenticato che l&#8217;indissolubilit\u00e0 del matrimonio in senso stretto non c&#8217;\u00e8 pi\u00f9 da<br \/>lungo tempo, e forse non \u00e8 mai esistita in senso assoluto? Al pi\u00f9 tardi dal XII secolo nella Chiesa<br \/>cattolica vige la convinzione che non ogni matrimonio \u00e8 indissolubile, nemmeno ogni matrimonio<br \/>sacramentale, e nemmeno ogni matrimonio sessualmente consumato, ma solo quel matrimonio che<br \/>\u00e8 consumato, compiuto, sia sacramentalmente che sessualmente. \u00c8 stato papa Alessandro III ad<br \/>insegnare questo per la prima volta. Si trovava allora, nel XII secolo, di fronte alla sfida di definire<br \/>giuridicamente quando un matrimonio \u00e8 valido per la Chiesa: se lo \u00e8 gi\u00e0 dopo la dichiarazione della<br \/>volont\u00e0 al matrimonio di entrambi i partner, come era nel diritto romano, oppure tramite la<br \/>consumazione sessuale del matrimonio, come era nella concezione giuridica germanica? Deve<br \/>essere introdotta nella Chiesa la teoria del consenso del diritto romano, secondo la quale il<br \/>matrimonio diventa effettivo anche solo tramite la reciproca, libera dichiarazione di volont\u00e0 al<br \/>matrimonio, o la teoria dell&#8217;unione sessuale, secondo la quale il matrimonio diventa effettivo solo<br \/>con il primo rapporto sessuale?<\/p>\n<p>Alessandro III non decise tra le due teorie, ma le un\u00ec con la seguente regolamentazione: il<br \/>matrimonio diventa effettivo con il consenso e viene convalidato dall&#8217;unione sessuale. Questa<br \/>regolamentazione vale tutt&#8217;oggi e si presenta nel diritto canonico in questa forma: da un lato, ogni matrimonio viene considerato indissolubile. Cos\u00ec sta scritto nel codice di diritto canonico, Codex<br \/>Iuris Canonici (CIC) del 1983, inequivocabilmente: \u201cLe propriet\u00e0 essenziali del matrimonio sono<br \/>l&#8217;unit\u00e0 e l&#8217;indissolubilit\u00e0, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilit\u00e0 in ragione<br \/>del sacramento\u201d (c. 1056).<br \/>Quindi, non solo il matrimonio cristiano \u00e8 conseguentemente indissolubile, ma ogni matrimonio;<br \/>inoltre tale indissolubilit\u00e0 del matrimonio viene definita come una propriet\u00e0 essenziale, una<br \/>propriet\u00e0 cio\u00e8 che per natura \u00e8 di ogni matrimonio.<br \/>Dall&#8217;altro lato, per\u00f2, nel c. 1141 CIC si stabilisce che: \u201cIl matrimonio rato e consumato non pu\u00f2<br \/>essere sciolto da nessuna potest\u00e0 umana e per nessuna causa, eccetto la morte\u201d.<br \/>Nella conclusione avversa deriva da questa disposizione del c.1141 CIC, che il matrimonio non<br \/>sessualmente consumato e il matrimonio non sacramentale possono essere sciolti, allora per\u00f2 non<br \/>sono indissolubili. E in effetti, la Chiesa cattolica conosce procedimenti di scioglimento del<br \/>matrimonio per entrambi i casi: un matrimonio non consumato pu\u00f2 essere sciolto dal papa con un<br \/>atto di grazia. Il presupposto \u00e8 che sia provato con speciale procedura il fatto che il matrimonio non<br \/>\u00e8 stato consumato (cc. 1061 e 1141 CIC). Un matrimonio non sacramentale di due persone non<br \/>battezzate pu\u00f2 essere sciolto se uno dei due si fa battezzare e il partner non battezzato si separa da<br \/>lui, non essendo pi\u00f9 disposto a proseguire il matrimonio con un battezzato oppure non garantisce al<br \/>battezzato un libero esercizio della sua fede (cc.1143-1150 CIC). Qui il matrimonio viene sciolto a<br \/>favore della fede (il cosiddetto privilegio paolino secondo 1Cor 7,12-15): la fede ha diritto di<br \/>precedenza sul legame matrimoniale. Quindi il battezzato\/la battezzata in queste condizioni ha<br \/>diritto al divorzio. Questo ha come conseguenza che il partner battezzato\/la partner battezzata pu\u00f2<br \/>contrarre un nuovo matrimonio.<br \/>Oltre a queste due procedure di scioglimento di matrimonio che vengono regolamentate nel CIC, c&#8217;\u00e8<br \/>ancora una terza procedura di scioglimento di matrimonio, che viene regolamentata al di fuori del<br \/>CIC. Seconda questa, anche un matrimonio tra due persone non battezzate senza che ci sia un<br \/>battesimo successivo di uno dei due, o un matrimonio tra una persona battezzata ed una non<br \/>battezzata, pu\u00f2 essere sciolto, se questo \u00e8 necessario per la salvezza dell&#8217;anima o per il bene della<br \/>fede di una terza persona cattolica e battezzata che vuole sposare uno dei due partner. Questa<br \/>separazione di matrimonio avviene tramite il papa in forza di un atto di grazia papale (il cosiddetto<br \/>privilegio petrino).<br \/>La possibilit\u00e0 di scioglimento di matrimoni non consumati e in particolare il privilegio paolino e<br \/>petrino provocano direttamente la domanda se la Chiesa cattolica nella prassi fa ci\u00f2 che nella logica<br \/>non funziona, cio\u00e8 consideri diversi gradi di indissolubilit\u00e0, secondo la seguente legittimit\u00e0: in<br \/>principio ogni matrimonio \u00e8 indissolubile, per\u00f2 quando il matrimonio indissolubile \u00e8 consumato o<br \/>quando \u00e8 sacramentale, allora \u00e8 pi\u00f9 indissolubile di indissolubile. Se poi il matrimonio indissolubile<br \/>\u00e8 consumato e sacramentale, allora arriviamo a \u201cindissolubile al massimo\u201d. Che lo si formuli in<br \/>questa maniera limite o diversamente, fatto sta che nella Chiesa cattolica esiste la seguente<br \/>discrepanza: bench\u00e9 ogni matrimonio (non solo quello sacramentale!) sia considerato indissolubile<br \/>(c. 1056), tuttavia nella Chiesa cattolica determinati matrimoni vengono sciolti (c. 1141 i. V.m. cc.<br \/>1142 \u2013 1115 CIC).<\/p>\n<p><b><i>Le procedure ecclesiastiche di scioglimento del matrimonio sono procedure di autorizzazione&nbsp;<\/i><\/b><br \/><b><i>per un secondo matrimonio.<\/i><\/b><\/p>\n<p>Veramente indissolubile nello stretto senso letterale nella Chiesa cattolica \u00e8 quindi solo il<br \/>matrimonio ecclesiasticamente valido, sacramentale e sessualmente consumato. \u00c8 il matrimonio pi\u00f9<br \/>indissolubile tra tutti i matrimoni indissolubili \u2013 e lo \u00e8 non per un motivo specifico di legge naturale<br \/>o per un motivo teologico, ma solo perch\u00e9 il legislatore ecclesiastico supremo ha stabilito cos\u00ec.<br \/>Infatti nel c. 1141 CIC come anche nelle disposizioni precedenti non viene in alcun modo fatto<br \/>ricorso alla natura o alle propriet\u00e0 essenziali del matrimonio, ma solo viene regolamentata l&#8217;assoluta<br \/>indissolubilit\u00e0 del matrimonio, senza motivarla. In parole semplici questo significa una cosa sola: che in ultima analisi l&#8217;assoluta indissolubilit\u00e0 del matrimonio \u00e8 stabilita solo da una disposizione<br \/>ecclesiastica.<br \/>Allora ci si pone la domanda di come sia giuridicamente fondata questa potest\u00e0 di stabilire una<br \/>disposizione ecclesiastica e fino a che punto questa potest\u00e0 pu\u00f2 arrivare. Potrebbe essere che arrivi<br \/>pi\u00f9 in l\u00e0 rispetto a quanto l&#8217;autorit\u00e0 ecclesiastica (attualmente) ne sia consapevole? \u201cForse la Chiesa<br \/>pu\u00f2 sciogliere tutti i matrimoni, ma non lo sa ancora\u201d (Rudolf Weigand, <i>Die Kirche und die&nbsp;<\/i><br \/><i>wiederverheirateren Geschiedenen<\/i>, in: &#8220;Anzeiger f\u00fcr die Seelsorge&#8221; 107 [1998], 433-439. 438)?<br \/>Oppure: lo scioglimento ecclesiastico di alcuni matrimoni in realt\u00e0 non \u00e8 uno scioglimento, ma solo<br \/>un&#8217;autorizzazione al secondo matrimonio (cf. Matth\u00e4us Kaiser, <i>K\u00f6nnen Ehen aufgel\u00f6st werden?<\/i><br \/>nella rivista di diritto canonico \u201cDe Processibus Matrimonialibus\u201d, DPM 2 [1995], 39-67. 67)?<br \/>Entrambi gli autori qui citati rispondono alla loro domanda con un chiaro \u201cs\u00ec\u201d. Perch\u00e9 rispondere<br \/>con un \u201cno\u201d significherebbe mostrare la concezione del matrimonio della Chiesa cattolica come<br \/>contraddittoria in s\u00e9. Perch\u00e9 se l&#8217;indissolubilit\u00e0 \u00e8 veramente una propriet\u00e0 essenziale del<br \/>matrimonio, come \u00e8 spiegabile che determinati matrimoni \u2013 nello specifico quelli non sacramentali<br \/>e quelli non consumati \u2013 vengano sciolti? Se per\u00f2 l&#8217;indissolubilit\u00e0 non \u00e8 una propriet\u00e0 essenziale del<br \/>matrimonio, perch\u00e9 la scioglibilit\u00e0 del matrimonio viene limitata ai due criteri della non<br \/>sacramentalit\u00e0 e della non consumazione del matrimonio stesso? A queste domande in definitiva ci<br \/>sono solo due possibilit\u00e0 di risposta (cf. per quanto segue Markus G\u00fcttler, <i>Die Ehe ist unaufl\u00f6slich!&nbsp;<\/i><br \/><i>Eine Untersuchung zur Konsistenz der kirchlichen Eherechtsordnung<\/i>, Essen 2002, in particolare<br \/>216-222): o l&#8217;indissolubilit\u00e0 \u00e8 una propriet\u00e0 essenziale del matrimonio \u2013 e allora ci\u00f2 che viene<br \/>definito \u201cscioglimento\u201d del matrimonio, di fatto deve essere definito un&#8217;autorizzazione ad un<br \/>secondo matrimonio. Giuridicamente si pu\u00f2 pensare solo che nei casi citati sono gli effetti giuridici<br \/>del primo matrimonio (non il matrimonio stesso) ad esser revocati, e questo tramite l&#8217;istituto<br \/>giuridico della dispensa (liberazione dall&#8217;imposizione ad un obbligo di una legge per specifici<br \/>singoli casi). Oppure l&#8217;indissolubilit\u00e0 non \u00e8 una propriet\u00e0 essenziale del matrimonio \u2013 e allora<br \/>devono essere stabiliti dalla Chiesa dei criteri per la scioglibilit\u00e0 dei matrimoni, criteri che devono<br \/>essere adattati in maniera sempre nuova in base ai segni dei tempi.<br \/>Queste sono le sole due possibilit\u00e0 di risposta all&#8217;interno della logica della concezione del<br \/>matrimonio della Chiesa cattolica. Indipendentemente da quale delle due risposte viene dichiarata<br \/>corretta (pertinente), per ognuna diventa evidente che la Chiesa, rappresentata dal papa come<br \/>supremo legislatore, ha ed esercita una potest\u00e0 giuridica sul matrimonio che le compete. Questo di<br \/>nuovo \u00e8 in relazione col fatto che, secondo la dottrina cattolica, i sacramenti non sono solo azioni di<br \/>Ges\u00f9 Cristo, ma anche azioni della Chiesa. In questo senso si dice molto chiaramente nel c. 840<br \/>CIC che i sacramenti sono \u201cistituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, cosicch\u00e9 essi<br \/>contemporaneamente sono \u201cazioni di Cristo e della Chiesa\u201d.<br \/>Perci\u00f2 anche la Chiesa, rappresentata dalla suprema autorit\u00e0 ecclesiastica, pu\u00f2 e deve stabilire per la<br \/>celebrazione dei sacramenti dei criteri specifici per ogni singolo sacramento. Nel linguaggio di<br \/>diritto canonico sul punto addotto la cosa viene espressa in questo modo: \u201cPoich\u00e9 i sacramenti sono<br \/>gli stessi per tutta la Chiesa e appartengono al divino deposito, \u00e8 di competenza unicamente della<br \/>suprema autorit\u00e0 della Chiesa approvare o definire i requisiti per la loro validit\u00e0 e spetta alla<br \/>medesima autorit\u00e0 o ad altra competente, a norma del can, 838, \u00a7\u00a7 3 e 4, determinare quegli<br \/>elementi che riguardano la loro lecita celebrazione, amministrazione e recezione, nonch\u00e9 il rito da<br \/>osservarsi nella loro celebrazione\u201d (c.841 CIC).<br \/>L&#8217;organizzazione dei sacramenti deve quindi essere determinata da parte della Chiesa, e<br \/>giuridicamente \u00e8 indicato con precisione chi determina i criteri per la validit\u00e0 e chi i criteri per<br \/>l&#8217;ammissibilit\u00e0 della celebrazione dei sacramenti. Di conseguenza, la suprema autorit\u00e0 della Chiesa<br \/>deve sempre di nuovo approvare e definire ci\u00f2 che \u00e8 necessario per la validit\u00e0 dei singoli<br \/>sacramenti, naturalmente senza con questo cambiare la sostanza del sacramento. I criteri di validit\u00e0 devono quindi essere \u201cprevisti non facoltativamente\u201d (Joseph Ratzinger, <i>Grenzen kirchlicher&nbsp;<\/i><br \/><i>Vollmache. Das neue Dokument von Papst Johannes Paul II. zur Frage der Frauenordination<\/i>, in:<br \/>&#8220;Communio&#8221; 23 [1994], 337-245, 338), devono invece sempre tener conto dell&#8217;essenza del sacramento.<\/p>\n<p>Per questo essi per\u00f2 non devono essere \u201ctrasmessi solo in rispettosa fedelt\u00e0\u201d. Altrimenti c. 841 non<br \/>sarebbe valido, e non sarebbe teologicamente spiegabile il parziale grande cambiamento storico che<br \/>si deve constatare nei criteri di validit\u00e0 di alcuni sacramenti come per esempio la penitenza,<br \/>l&#8217;unzione degli inferni e il matrimonio.<br \/>Questa potest\u00e0 giuridica sui sacramenti, la Chiesa cattolica l&#8217;ha abbondantemente impiegata, proprio<br \/>in riferimento al matrimonio. Chiare ripercussioni di questo sono le numerose disposizioni<br \/>giuridiche sugli impedimenti al matrimonio (cc. 1073-1094 CIC), le mancanze di consenso<br \/>(cc.1095-1107 CIC) e le formalit\u00e0 da osservare affinch\u00e9 si realizzi validamente lo scambio del<br \/>consenso matrimoniale (cc.1108-1117 CIC). Anche le disposizioni per rendere valido un<br \/>matrimonio non valido attraverso la cosiddetta \u201csanazione in radice\u201d (cc. 1161-1165 CIC) sono<br \/>espressione di questa potest\u00e0 giuridica. Infatti il procedimento di \u201csanazione\u201d del matrimonio non<br \/>valido sta nel fatto che l&#8217;autorit\u00e0 della Chiesa attribuisce o meglio concede al \u201cmatrimonio\u201d gli<br \/>effetti giuridici che esso per effetto della sua non validit\u00e0 non possiede \u2013 e questi effetti giuridici<br \/>vengono concessi addirittura retroattivamente.<\/p>\n<p><b><i>Liberazione dagli effetti giuridici del primo matrimonio come opzione per il futuro<\/i><\/b><\/p>\n<p>Se, in primo luogo, alla Chiesa sono affidati non solo i sacramenti in s\u00e9, ma in particolare anche la<br \/>loro organizzazione giuridica, se, in secondo luogo, la Chiesa ha gi\u00e0 fatto fino ad ora uso in<br \/>molteplici modi di questa competenza di elaborazione giuridica nell&#8217;ambito del sacramento del<br \/>matrimonio e se, in terzo luogo la salvezza delle anime nella Chiesa deve sempre essere la norma<br \/>superiore, come si dice chiaramente nell&#8217;ultima disposizione del diritto canonico della Chiesa (c.<br \/>1752 CIC), allora, considerata la situazione giuridica dei fedeli civilmente divorziati e risposati, \u00e8<br \/>ovvia una proposta di riforma che prenda sul serio sia l&#8217;indissolubilit\u00e0 del matrimonio come<br \/>propriet\u00e0 essenziale, sia la potest\u00e0 giuridica della Chiesa sul matrimonio e, conseguentemente,<br \/>ragioni a fondo sulla cosa.<br \/>Sia il principio dell&#8217;indissolubilit\u00e0 del matrimonio, sia la convinzione della potest\u00e0 giuridica della<br \/>Chiesa sul matrimonio dovrebbero essere collegati l&#8217;uno all&#8217;altra, cos\u00ec che in futuro, per ogni<br \/>matrimonio \u2013 quindi anche nel matrimonio sacramentale e sessualmente consumato \u2013 a determinate<br \/>condizioni, gli effetti giuridici derivanti dalla celebrazione del matrimonio possano essere revocati e<br \/>possa essere autorizzata una seconda celebrazione di matrimonio. Tra questi presupposti dovrebbero<br \/>rientrare, da una parte, la sincera ammissione di entrambi i coniugi, che il loro matrimonio, dal<br \/>punto di vista di entrambi, \u00e8 fallito irrecuperabilmente e che nessuno si sente abbandonato dall&#8217;altro<br \/>con cattiveria. Dall&#8217;altra parte, il partner che desidera sposarsi nuovamente dovrebbe dimostrare in<br \/>modo attendibile di aver elaborato, in un processo di penitenza, il fallimento del primo matrimonio<br \/>e riconosciuto la sua parte di responsabilit\u00e0, in particolare quella per propria colpa, e di<br \/>conseguenza contragga il secondo matrimonio consapevole del proprio rimorso.<br \/>Infatti \u201cse vengono accettate la propria responsabilit\u00e0 ed una possibile colpa, aumenta la probabilit\u00e0<br \/>di trovare una nuova prospettiva ed eventualmente di non fallire di nuovo in una nuova vita di<br \/>coppia per i motivi gi\u00e0 precedentemente esistenti. Molte coppie, rispettivamente donne e uomini,<br \/>hanno una elevata disponibilit\u00e0 a porsi queste domande, poich\u00e9 non desiderano altro se non che la<br \/>loro vita futura e una possibile seconda convivenza abbiano successo\u201d, come ha indicato in maniera<br \/>sintetica, precisa e mirata il documento dell&#8217;arcidiocesi di Friburgo sull&#8217;accompagnamento di<br \/>persone separate, divorziate e risposate.<\/p>\n<p>Questa proposta di riforma, di revocare a determinate condizioni gli effetti giuridici del primo matrimonio, per permettere a cattoliche e cattolici divorziati civilmente un nuovo inizio in un<br \/>secondo matrimonio, deriva da due deduzioni, che risultano dalla potest\u00e0 giuridica finora esercitata<br \/>dalla Chiesa sul matrimonio: se compete alla Chiesa stabilire i criteri per la realizzazione degli<br \/>effetti giuridici di un matrimonio, allora le compete anche stabilire i criteri per la loro fine. Se la<br \/>Chiesa pu\u00f2 garantire ad un matrimonio non valido gli effetti giuridici di un matrimonio valido,<br \/>come nel caso della sanazione in radice, allora essa deve anche poter, all&#8217;opposto, revocare gli effetti<br \/>giuridici di un matrimonio.<br \/>Dalla potest\u00e0 giuridica derivante dal fatto che in certi casi la Chiesa pu\u00f2 liberare dagli effetti<br \/>giuridici del primo matrimonio in base all&#8217;istituto giuridico della dispensa, possono essere<br \/>sottolineati in particolare due aspetti: che non viene revocato il primo matrimonio, ma vengono fatti<br \/>terminare \u201csolo\u201d gli effetti giuridici del primo matrimonio. La decisiva base teologico-giuridica di<br \/>questo \u00e8 la distinzione tra l&#8217;indissolubilit\u00e0 del (concreto) matrimonio da un lato e la revocabilit\u00e0<br \/>degli effetti giuridici del matrimonio indissolubile dall&#8217;altro. L&#8217;indissolubilit\u00e0 \u00e8 la conseguenza<br \/>intrinseca del consenso al matrimonio mutuamente scambiato e quindi indisponibile, tanto per i<br \/>coniugi quanto per la Chiesa, mentre gli effetti giuridici del matrimonio indissolubile per la coppia<br \/>possono essere revocati dalla Chiesa. Perci\u00f2 anche con la revoca degli effetti giuridici del<br \/>matrimonio, continua ad esistere la storia della relazione ovvero il legame stabilito dai partner<br \/>contraendo il matrimonio.<br \/>La liberazione dagli effetti giuridici del legame matrimoniale valido non rappresenta la regola, ma<br \/>l&#8217;eccezione per matrimoni falliti. Altrimenti la dottrina dell&#8217;indissolubilit\u00e0 non sarebbe pi\u00f9 presa sul<br \/>serio. Conseguentemente non esiste alcun diritto dei partner a questa liberazione, ma solo la<br \/>possibilit\u00e0 giuridica di chiederla come concessione eccezionale. Il mezzo giuridico per questo \u00e8 la<br \/>dispensa; la base per tale dispensa \u00e8 l&#8217;esistenza di un giusto motivo (ad esempio un danno umano e<br \/>spirituale), in base al quale la coppia o uno\/una dei due partner presenta la richiesta e l&#8217;autorit\u00e0<br \/>ecclesiastica competente valuta se la liberazione dagli obblighi giuridici del legame matrimoniale,<br \/>considerato l&#8217;insanabile dissesto di quel matrimonio e la rielaborazione del suo fallimento<br \/>contribuisce al bene spirituale dei partner oppure no. Con questa nuova regolamentazione e prassi<br \/>della liberazione dagli effetti giuridici del primo matrimonio tramite dispensa, sarebbe superata in<br \/>primo luogo l&#8217;incoerenza tra indissolubilit\u00e0 e scioglimento del matrimonio e in secondo luogo<br \/>sarebbe alleviato lo stato di profondo disagio spirituale di molti fedeli civilmente divorziati e<br \/>risposati, nonch\u00e9 delle loro famiglie e delle persone incaricate della pastorale.<\/p>\n<p>*Sabine Demel (nata nel 1962) \u00e8 professoressa di diritto canonico all&#8217;Universit\u00e0 di Ratisbona. Le<br \/>sue pi\u00f9 recenti pubblicazioni presso la casa editrice Herder: <i>Frauen und kirchliches Amt.&nbsp;<\/i><br \/><i>Grundlagen, Grenzen und M\u00f6glichkeiten<\/i>, Freiburg 2012; <i>Vergessene Amtstr\u00e4ger\/-innen? Die&nbsp;<\/i><br \/><i>Zukunft der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten<\/i>, Freiburg 2013; <i>Handbuch Kirchenrecht.&nbsp;<\/i><br \/><i>Grundbegriffe f\u00fcr Studium und Praxis<\/i>, Freiburg, 2. Auflage, 2013.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un nuovo contributo al dibattito sui \u201cdivorziati risposati\u201d. 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