{"id":3350,"date":"2014-09-01T14:43:00","date_gmt":"2014-09-01T12:43:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/il-diritto-canonico-e-la-vita-delle-coppie-irregolari-una-riflessione-di-v-albanesi\/"},"modified":"2015-02-04T12:19:49","modified_gmt":"2015-02-04T11:19:49","slug":"il-diritto-canonico-e-la-vita-delle-coppie-irregolari-una-riflessione-di-v-albanesi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/il-diritto-canonico-e-la-vita-delle-coppie-irregolari-una-riflessione-di-v-albanesi\/","title":{"rendered":"Il diritto canonico e la vita delle coppie &#8220;irregolari&#8221;: una riflessione di V. Albanesi"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;\"><br \/><\/span><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/mariage.jpg\" style=\"clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" border=\"0\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/mariage.jpg\" height=\"195\" width=\"200\" \/><\/a><span style=\"font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;\">Nel cuore dell\u2019estate la rivista \u201cSettimana\u201d, nel numero 28 del 20 luglio 2014, alle pp.1 e 16, ha pubblicato questa bella riflessione di un canonista saggio come Vinicio Albanesi. Essa riprende in modo illuminato alcune questioni fondamentali del dibattito in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi. Lo fa da un punto di vista giuridico, ma senza mai smarrire il contesto teologico e pastorale delle questioni. Una riflessione profonda sul concetto di &#8220;vincolo&#8221; appare una esigenza indifferibile, che scaturisce dalla analisi proposta da queste lucide pagine. &nbsp;<\/span><\/p>\n<h2>Famiglia tra codice e vita<\/h2>\n<p>di Vinicio Albanesi<\/p>\n<p><i>\u00c8 il consenso il \u201ccuore giuridico\u201d della formazione della famiglia. Alcune obiezioni alla teoria del vincolo. Tre situazioni di \u201cirregolarit\u00e0\u201d. Alcuni orientamenti pastorali desunti dal diritto canonico ci dicono che il percorso di fede non \u00e8 interrotto da irregolarit\u00e0. Accompagnare senza tradire la verit\u00e0.<\/i><\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;Con l\u2019approssimarsi della celebrazione del &nbsp;Sinodo sulla famiglia, sono molte le riflessioni pastorali sul matrimonio cristiano, soprattutto per le situazioni\u201cirregolari\u201d che la famiglia moderna oggi chiama a risolvere.<br \/>&nbsp; &nbsp;L\u2019approccio giuridico tra i molti interventi \u00e8 raro, dal momento che la \u201cnorma\u201d impedisce di trovare soluzioni nel rispetto della legge, soprattutto per le convivenze e per le seconde nozze tra divorziati risposati. La riflessione che segue vuole \u201capprofondire\u201d le radici giuridiche della celebrazione del matrimonio e della costituzione della famiglia e offrire orientamenti pastorali sui possibili interventi.<\/p>\n<p><i>Premessa generale<\/i><\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;Volendo fissare il cuore giuridico della formazione della famiglia, il Codice suggerisce al can. 1134: \u00abDalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un \u201cvincolo\u201d di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre, nel matrimonio cristiano i coniugi, per i compiti e la dignit\u00e0 del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento\u00bb.<br \/>&nbsp; &nbsp;La problematicit\u00e0 delle situazioni irregolari nasce dalla definizione di \u201cvincolo\u201d e dall\u2019inciso \u00abdi sua natura perpetuo ed esclusivo\u00bb. Il ragionamento della legge \u00e8 molto semplice. Se un uomo e una donna, con il proprio consenso, dichiarano pubblicamente di essere marito e moglie, il matrimonio \u00e8 celebrato. Con il consenso nasce il vincolo che lega i due per tutta la vita. Il vincolo \u00e8 stato definito come legame (non personale, n\u00e9 psicologico) ma giuridico, con effetti pubblici (comunitari); \u00abdi sua natura\u00bb significa che ogni consenso, se espresso da persone libere e con il rispetto della relativa forma, determina un legame perpetuo.<br \/>&nbsp; &nbsp;La concezione del vincolo perpetuo viene da lontano: dalla sintesi cristiana di interpretazione della legge naturale che \u00e8 identificata con la volont\u00e0 di Dio. Tutta la letteratura intorno al vincolo matrimoniale fa riferimento al testo della Genesi: \u00abPer questo l\u2019uomo abbandoner\u00e0 suo padre e sua madre e si unir\u00e0 a sua moglie e i due saranno una sola carne\u00bb &nbsp;(Gn 2,24), testo ripreso da Mt 19,5-6: \u00abEd egli rispose: \u201cNon avete letto che il Creatore da principio li cre\u00f2 maschio e femmina e disse: Per questo l\u2019uomo lascer\u00e0 suo padre e sua madre e si unir\u00e0 a sua moglie e i due saranno una carne sola? Cos\u00ec che non sono pi\u00f9 due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l\u2019uomo non lo separi\u201d\u00bb. Se poi si collega il can. 1134 al can. 1095 \u00a7 2: \u00abPertanto, tra i battezzati non pu\u00f2 sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ci\u00f2 stesso sacramento\u00bb, il quadro del matrimonio cristiano \u00e8 chiaro. Sono occorsi molti secoli per la formazione della dottrina. Oggi non esistono dubbi probabili sulla sua certezza.<\/p>\n<p><i>Obiezioni alla teoria del vincolo<\/i><\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; Sono almeno tre le obiezioni alla teoria del vincolo espressa dal can. 1134.(1)<br \/>&nbsp; &nbsp; La prima dice che l\u2019impostazione data al contratto matrimoniale cristiano \u00e8 gi\u00e0 di fede. Appellando alla Genesi e al vangelo di Matteo, si dichiara un\u2019interpretazione del diritto naturale che \u00e8 religiosa, tant\u2019\u00e8 che il canone aggiunge: \u00abI coniugi, per i compiti e la dignit\u00e0 del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento\u00bb. Esistono altre concezioni del matrimonio, con effetti molto diversi dalla concezione cristiana.<br \/>&nbsp; &nbsp; La seconda osservazione obietta che possa crearsi un effetto giuridico perpetuo dopo il solo consenso iniziale al matrimonio, trattandosi di un patto tra persone che sono chiamate alla comunione di vita. Il vincolo, quale effetto giuridico di un patto tra persone, non pu\u00f2 ridursi al solo consenso iniziale, ma \u00e8 sottoposto all\u2019integrazione della vita tra coniugi lungo la loro storia.<br \/>&nbsp; &nbsp; Infine, poich\u00e9 il canone appella all\u2019autorit\u00e0 della Chiesa, ad essa spetta di \u201clegare e sciogliere\u201d, secondo le indicazioni di Mt 18,18; Gv 20,23. Vengono citati gli esempi previsti dai can. 1142 e 1143 e ss. (privilegio petrino e paolino) ai quali, pur in particolari circostanze, si contraddice il can. 1134.<\/p>\n<p><i>Irregolarit\u00e0<\/i><\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; Riassumendo le situazioni di irregolarit\u00e0 rispetto alla dottrina del vincolo, possono essere ricordate tre grandi fattispecie.<br \/>&nbsp; &nbsp; 1. La prima riguarda la cosiddetta \u201cconvivenza\u201d. \u00c8 esperienza comune che molte persone giovani convivono senza sentire l\u2019esigenza di contrarre matrimonio, pur in presenza di una vita stabile vissuta insieme. Non \u00e8 insolita la domanda di battezzare figli, senza necessit\u00e0 del matrimonio.<br \/>&nbsp; &nbsp; In questo caso, al di l\u00e0 delle sfumature delle singole vicende, di fatto si concepisce la vita a due al<br \/>di fuori di un patto giuridico stabile. Rimane il consenso (per vivere insieme), ma si rifiuta la conseguenza giuridica. Parlare, in questi casi, di violazione del diritto naturale, \u00e8 un non senso, in quanto il rifiuto ad ogni interferenza della legge \u00e8 previo alla convivenza stessa. Le persone che scelgono questa via poggiano le loro convinzioni su scelte personali, rifiutando di appellarsi alla societ\u00e0 e tanto meno alla religione.<br \/>&nbsp; &nbsp; Frettolosamente, si pu\u00f2 dire che vivono al di fuori di ogni regola civile e religiosa. I motivi di questo rifiuto possono essere molto pratici (instabilit\u00e0 del lavoro, mancanza di casa, incertezza di futuro),ma anche teorici. Lo stare insieme \u00e8 sufficiente per sentirsi famiglia. &nbsp;N\u00e9 si pu\u00f2 dire che le convivenze stabili siano prive di virt\u00f9: fedelt\u00e0, reciproco aiuto, sostegno economico, accudimento di figli\u2026 si accompagnano spesso alla convivenza. \u00c8 difficile anche convincere questi coniugi \u201cinformali\u201d a stabilizzare la propria posizione: non ne sentono la necessit\u00e0. Spesso sono circostanze esterne e materiali a richiedere la regolarizzazione, pi\u00f9 che l\u2019accettazione di regole giuridiche.<br \/>&nbsp; &nbsp; \u00c8 la condizione pi\u00f9 irregolare (famiglie di fatto), in quanto concepiscono la vita di famiglia, rifiutando ogni giustificazione sociale al loro convivere e al loro essere genitori.<br \/>&nbsp; &nbsp; L\u2019unica via pastorale da seguire \u00e8 aiutare a mantenere quelle virt\u00f9 che esprimono nella convivenza, cercando \u2013 per quanto possibile \u2013di rimuovere le cause che impediscono la regolarizzazione della loro unione.<br \/>&nbsp; &nbsp; In alcune circostanze si possono verificare convivenze per impossibilit\u00e0 a contrarre un secondo matrimonio. \u00c8 la condizione pi\u00f9 problematica perch\u00e9 destinata a rimanere irregolare, senza vie di uscita.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; 2. Una seconda fattispecie \u00e8 il rifiuto del matrimonio religioso, con la scelta del matrimonio civile.<br \/>In alcune regioni d\u2019Italia oramai la celebrazione delle prime nozze civili \u00e8 pi\u00f9 numerosa di quella religiosa. In questi casi il rifiuto \u00e8 per la fede. Al matrimonio civile si giunge, infatti, per agnosticismo, per opposizione alla fede e alla Chiesa, per indifferenza.<br \/>&nbsp; &nbsp;L\u2019azione pastorale nei confronti di queste famiglie \u00e8 il recupero religioso: alla fin fine si tratta di desiderare la ricezione di un sacramento. Ne sono distanti? Ne sono oppositori? Ne sono agnostici? I motivi del rifiuto possono essere molti. Anche in queste circostanze \u00e8 molto lodevole accogliere le eventuali virt\u00f9 che possono essere espresse.<br \/>&nbsp; &nbsp;Il primo matrimonio civile pu\u00f2 essere considerato un passaggio verso la pienezza del matrimonio sacramento? Solo una conversione vera pu\u00f2 spingere due coniugi sposati coscientemente con rito civile al passaggio al sacramento.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;3. Ancora diversa \u00e8 la condizione di chi \u00e8 costretto (perch\u00e9 divorziato) a celebrare le seconde nozze civili. Spesso uno dei due coniugi sarebbe libero di contrarre matrimonio religioso, mentre l\u2019altro\/a \u00e8 legato da un precedente vincolo. In questi contesti si ritrovano coniugi che vorrebbero la regolarizzazione della propria unione con il ritorno alla piena partecipazione alla vita sacramentaria, compresa l\u2019eucaristia. Tra questi coniugi potrebbe essere presente il coniuge innocente, senza responsabilit\u00e0 per il fallimento del primo matrimonio, ma chiamato a rispettare il vincolo del precedente matrimonio.<\/p>\n<p><i>Orientamenti<\/i><\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; 1. Il primo passaggio di impegno di evangelizzazione nelle situazioni irregolari (ma anche di preparazione al matrimonio) \u00e8 il superamento teorico e pratico della sintesi vissuta dai genitori, e ancor pi\u00f9 dai nonni. \u00c8 saltata la presunzione dell\u2019accettazione delle verit\u00e0 del can. 1134. Coesistono molte concezioni del matrimonio con le relative propriet\u00e0 essenziali. Si innescano spesso sintesi personali, difficilmente riconducibili a schemi riassuntivi.<br \/>&nbsp; &nbsp; Il matrimonio cristiano \u00e8 una grazia, per questo \u00e8 santificato con il sacramento. Esagerando un po\u2019, si potrebbe dire che la scelta di un tale matrimonio sta diventando un\u2019eccezione. Se non teorica, di fatto. In fase di preparazione al matrimonio, l\u2019insistenza sulle caratteristiche del matrimonio cristiano deve essere collocata all\u2019interno dell\u2019accettazione di fede. Senza una forte convinzione religiosa, la riuscita del matrimonio \u00e8 affidata alle circostanze umane che possono rendere stabile o instabile la convivenza.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;2. Uguale percorso pu\u00f2 essere seguito per chi, non avendo celebrato il matrimonio cristiano, chiede la regolarizzazione della propria posizione. &nbsp; Non si tratta di un adempimento \u201cmorale\u201d, quanto di una conversione che, partendo dal matrimonio, arriva ad accettare il disegno di Dio su una parte importante della vita. La strada di questa conversione pu\u00f2 essere lunga e anche travagliata. Tra le sintesi personali potrebbe anche mancare la presa di coscienza dell\u2019irregolarit\u00e0 matrimoniale, pur accettando altre verit\u00e0 cristiane. L\u2019accettazione completa di tutta la dottrina sta diventando rara: nella coscienza dei singoli spesso cresce una specie di sincretismo religioso difficile da convertire.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;3. Infine, c\u2019\u00e8 chi, con insistenza, chiede la partecipazione completa (compresa l\u2019eucaristia) alla vita cristiana, nonostante l\u2019irregolarit\u00e0 della propria condizione coniugale. Oltre la nullit\u00e0 (quando \u00e8 dimostrabile), l\u2019unica strada da percorrere \u00e8 l\u2019esame del foro interno (la coscienza). Pu\u00f2 risultare impossibile, infatti, far corrispondere il foro esterno (quello pubblico) con quello interno (della coscienza), nonostante si sia raccomandato, anche giuridicamente, di comporre le contraddizioni tra i due ambiti.(2)<br \/>&nbsp; &nbsp;Spetta all\u2019autorit\u00e0 stabilire i modi di questo esame. Sono state indicate molte strade: dall\u2019applicazione della potest\u00e0 della Chiesa che pu\u00f2 legare e sciogliere (Mt 16,19; 18,18) ogni vincolo, alla tutela del coniuge innocente (mons. Zoghby, vicario dei melchiti in Egitto) con una disciplina simile a quella ortodossa, alla rivisitazione dell\u2019attuale dottrina del vincolo, in quanto l\u2019assoluta indissolubilit\u00e0 del vincolo \u00e8 di diritto divino positivo e non di diritto naturale, dottrina \u201cteologicamente certa\u201d e non dogma di fede.(3)<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;Non \u00e8 difficile trarre le conclusioni sugli orientamenti pastorali delle situazioni di irregolarit\u00e0. La regola d\u2019oro rimane l\u2019indicazione della \u201csalvezza delle anime\u201d. La Chiesa \u00e8 chiamata a questa missione, ad essa affidata da Cristo Salvatore. Anche la legge canonica deve perseguire questo mandato.<br \/>&nbsp; &nbsp; Il percorso di fede, che porta alla santit\u00e0, non \u00e8 interrotto da irregolarit\u00e0, anche peccaminose. Gli appelli alla vicinanza, alla comprensione e all\u2019accompagnamento non significano tradire la verit\u00e0. Essi insistono sulla vita delle persone che anelano alla visione di Dio, nonostante vivano contraddizioni.<br \/>&nbsp; &nbsp; La legge non \u00e8 mai esaustiva della grazia che i cristiani vivono: serve a porre i termini dei comportamenti collettivi, senza poter travalicare la coscienza dei singoli. &nbsp;La riscoperta della fede \u00e8 occasione preziosa di approfondimento della relazione con Dio, con tutti i doni da Dio concessi e con le contraddizioni che ciascuno porta con s\u00e9.<br \/>&nbsp; &nbsp; Le irregolarit\u00e0 possono essere emendate: non sempre la legge \u2013 giustamente \u2013 lo permette, ma non per questo la norma impedisce la salvezza. \u00c8 la convinzione che impedisce condanne, ma spinge ad accompagnare i cristiani verso la beatitudine da Dio promessa, lasciando a lui solo i termini del giudizio.<\/p>\n<p>Vinicio Albanesi<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. Per questa parte cf. Navarrete U., <i>Derecho matrimonial canonico, Evoluci\u00f2n a la luz del Concilio Vaticano II<\/i>, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2007, pp. 201- 290.<br \/>&nbsp; &nbsp; 2. Primo sinodo dei vescovi (29 settembre &#8211; 29 ottobre 1967): i principi che debbono orientare la revisione del Codice di diritto canonico, relazione della Pontificia commissione sulla revisione del Codice, approvata oralmente dai padri sinodali il 7 ottobre 1967, in <i>Enchiridion del sinodo dei vescovi<\/i>, vol. I, (1965-1968), EDB, Bologna, 2005, n. 106, p. 51.<br \/>&nbsp; &nbsp; 3. Per questa parte, cf. Navarrete U., <i>Derecho matrimonial&#8230;<\/i>, o.c., pp. 881-905.<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel cuore dell\u2019estate la rivista \u201cSettimana\u201d, nel numero 28 del 20 luglio 2014, alle pp.1 e 16, ha pubblicato questa bella riflessione di un canonista saggio come Vinicio Albanesi. 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