{"id":20120,"date":"2025-12-17T19:15:42","date_gmt":"2025-12-17T18:15:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/?p=20120"},"modified":"2025-12-17T19:15:42","modified_gmt":"2025-12-17T18:15:42","slug":"la-profezia-del-canonista-il-principio-di-eguaglianza-e-il-sesso-femminile-come-incapacita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/la-profezia-del-canonista-il-principio-di-eguaglianza-e-il-sesso-femminile-come-incapacita\/","title":{"rendered":"La profezia del canonista: il principio di eguaglianza e il sesso femminile come &#8220;incapacit\u00e0&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/LibroGuzzo2025-copertina.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-20122\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/LibroGuzzo2025-copertina-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/LibroGuzzo2025-copertina-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/LibroGuzzo2025-copertina-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/LibroGuzzo2025-copertina.jpg 526w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Un libro appena uscito, il cui autore \u00e8 il giovane canonista Luigi Mariano Guzzo, permette di riflettere sul tema discusso della &#8220;ordinazione delle donne&#8221; con una prospettiva poco frequentata e spesso del tutto disattesa. Nella convinzione, a suo modo fondata, che la domanda esiga anzitutto una risposta di carattere teologico, alla quale il diritto &#8220;consegue&#8221; come effetto. In realt\u00e0 questo modo di pensare non \u00e8 molto antico, ma deriva dalla svolta che la codificazione (1917 &#8211; 1983) ha introdotto nella esperienza della Chiesa cattolica. In effetti, questa &#8220;svolta positiva&#8221; della <em>lex canonica<\/em> ha trasformato il mestiere del canonista, che oggi pu\u00f2 limitarsi ad essere semplicemente il funzionario che aiuta nella applicazione della legge e non si fa domande sul futuro. Con un diritto canonico totalmente &#8220;positivo&#8221;, tutto scritto in forma universale e astratta, si pu\u00f2 pensare che il canonista non abbia alcun bisogno di essere &#8220;profeta&#8221;: anzi, meno lo fa, e meglio campa. Ma resta pur sempre una differenza tra <em>lex condita<\/em> e <em>lex condenda<\/em>. Per questo \u00e8 raro, ma non impossibile, trovare profezia nelle parole dei canonisti. Ovviamente questo accade solo a certe condizioni, oggettive e soggettive. Nel suo libro, Luigi Mariano Guzzo dispone la materia di studio in modo tale da potersi permettere una buona dose di profezia. Per questo il suo libro merita una lettura attenta.<\/p>\n<ol>\n<li>L&#8217;impianto del volume<\/li>\n<\/ol>\n<p>La ricerca di Guzzo si muove rigorosamente nell&#8217;ambito dello spazio del pensiero giuridico. In questo ambito articola il suo lavoro in tre passaggi\/capitoli: nel <em>primo capitolo<\/em> (9-41) indaga sulla origine delle norme circa la esclusione delle donne dal ministero ordinato, a partire dai testi pi\u00f9 antichi, fino agli ultimi dettagli normativi e disciplinari: la campata storica va dal NT al pontificato di papa Francesco. Nel <em>secondo capitolo (<\/em>43-80<em>) <\/em>l&#8217;autore studia con finezza la relazione tra eguaglianza e diseguaglianza battesimale, con un interessante intreccio tra identit\u00e0 ecclesiale dei soggetti, diritti in capo ai soggetti, prerogative comunitarie, interpretazioni del &#8220;potere&#8221; in relazione con il &#8220;servizio&#8221;. Fino ad arrivare al <em>terzo capitolo<\/em> (81-115) che, dopo le ricostruzioni storiche e giuridiche dei primi due passi, propone una via &#8220;ricostruttiva&#8221; per il riconoscimento della &#8220;capacit\u00e0 giuridica delle donne di ricevere l&#8217;ordine sacro&#8221;. Mi pare che, gi\u00e0 dalla valutazione dell&#8217;impianto, si possa apprezzare la lucidit\u00e0 con cui viene afferrato il bandolo di una matassa che si presenta molto intricata, ma che alcuni principi limpidi possono sbrogliare con grande efficacia. Ecco allora le argomentazioni pi\u00f9 preziose che possono essere qui ricordate.<\/p>\n<p>2. La sequenza delle argomentazioni<\/p>\n<p>Il lettore, se ha la pazienza di attraversare la ricostruzione storica, coglie subito la freschezza delle parole con cui L. Guzzo propone i suoi argomenti. Senza giri di parole riconosce subito la pretesa forzata di alcuni giuristi, che vogliono fare della &#8220;riserva maschile&#8221; una norma di &#8220;diritto divino&#8221;. E&#8217; chiaro che se il giurista potesse trovare, fuori di s\u00e9, una forza vincolante cos\u00ec autorevole, potrebbe essere tentato di dare questa soluzione alla questione. La dottrina, in questo caso, dovrebbe imporre la coerenza alla norma. L&#8217;analisi storica mostra, invece, la profonda dipendenza delle norme storiche dalla pressione di culture incapaci di riconoscere una autorit\u00e0 a qualsiasi donna. L&#8217;uso del concetto di &#8220;diritto divino&#8221;, per chiudere la discussione, appare come la copertura di un pregiudizio mediante una attribuzione non provata alla volont\u00e0 di Dio. Molto interessante, d&#8217;altra parte, \u00e8 la accurata discussione sulla possibilit\u00e0 di configurare una legittimazione battesimale, non limitata da incapacit\u00e0 &#8220;per natura&#8221;, ma eventualmente limitata &#8220;ope legis&#8221;. Il superamento degli argomenti &#8220;naturali&#8221; riferiti alla donna, rende fragile una argomentazione che voglia recuperare la stessa incapacit\u00e0, ma motivandola non sulla base della &#8220;rerum natura&#8221;, bens\u00ec sulla base di una non meglio difinita &#8220;ope legis&#8221;. Quale sarebbe la giustificazione &#8220;legislativa&#8221; della incapacit\u00e0? Guzzo mostra con grande chiarezza che il pensiero giuridico, quando propone la insuperabilit\u00e0 della &#8220;riserva maschile&#8221;, tende ad avvitarsi su se stesso e a diventare &#8220;autoreferenziale&#8221;. Resta il fatto che il diritto, nella sua logica essenziale, dove non si pu\u00f2 mai buttare la palla in tribuna parlando di &#8220;nuzialit\u00e0&#8221;, di &#8220;maschilit\u00e0 del ministro&#8221; o di &#8220;turbamento dell&#8217;ordine della salvezza&#8221;, mette in charo che, se lasciato cos\u00ec come \u00e8, il diritto considera la donna &#8220;incapace&#8221; di ricevere la ordinazione. La &#8220;incapacit\u00e0&#8221; pu\u00f2 derivare o dal fatto che il sesso maschile \u00e8 necessario alla sostanza del sacramento dell&#8217;ordine, o perch\u00e9 il sesso femminile \u00e8 impedimento alla ricezione di quel sacramento. Resta comunque da giustificare che questa &#8220;incapacit\u00e0&#8221; possa essere difesa di fronte al principio di eguaglianza battesimale. Questo \u00e8 il punto inaggirabile giuridicamente.<\/p>\n<p>3. Le conclusioni<\/p>\n<p>La forza delle acute analisi giuridiche, come quelle che leggiamo nel libro di Luigi Mariano Guzzo, parte da uno svantaggio, che si converte in un titolo di merito. Lo svantaggio consiste nel fatto per cui, in una certa visione diffusa, le considerazioni giuridiche arrivano sempre &#8220;dopo&#8221;: prima si crea una mentalit\u00e0, si elaborano percorsi vitali, si riconoscono autorit\u00e0, e poi il diritto certifica questo cambiamento, adeguando le norme alla realt\u00e0 mutata. Ma le cose non vanno sempre cos\u00ec. Vi sono casi in cui il diritto, con la sua autorit\u00e0, interviene a sanare contraddizioni dell&#8217;ordinamento, alla luce di nuove forme di vita e di pensiero, a nuove dignit\u00e0 riconosciute e al superamento di vecchi pregiudizi. Se considerare le donne &#8220;incapaci&#8221; era un luogo comune culturalmente accettato fino al secolo scorso, se la attribuzione alle donne di un ruolo &#8220;privato&#8221; rispetto al &#8220;pubblico&#8221; maschile era, fino alla II guerra mondiale, un punto ancora culturalmente forte e influente, oggi tutto questo non regge pi\u00f9. Non ci sono &#8220;incapacit\u00e0&#8221; della donna ad esercitare la autorit\u00e0 in pubblico. Ma la resistenza della teologia \u00e8 pi\u00f9 forte di quella del diritto. Un teologo, diversamente da un giurista, pu\u00f2 arrivare a inventarsi &#8220;principi mariani e petrini&#8221;, &#8220;l&#8217;ordine della salvezza da tutelare&#8221;, &#8220;relazioni nuziali da garantire&#8221;, &#8220;mistiche del servizio da alimentare&#8221;, e non so cos&#8217;altro, pur di piantare stabilmente la donna nel privato e non alterare la esclusiva maschile nello spazio pubblico ecclesiale. Invece il canonista, se resta un giurista, non si lascia incantare dalla nebbia di questo sonno dogmatico. Resta lucido e capisce che cosa \u00e8 in gioco. Cos\u00ec finisce per diventare, proprio lui, proprio in quanto canonista, molto pi\u00f9 profetico e creativo nel concreto della storia, senza potersi permettere, come il teologo fa talvolta, la libert\u00e0 di inventarsi, sulle spalle delle donne, irrealt\u00e0 minacciose, attentati alla rivelazione, sovversioni dell&#8217;ordine costituito, che hanno solo la funzione di ergere una difesa e di garantire il blocco del sistema sull&#8217;assetto acquisito. Grazie alla parresia giuridica salutiamo un libro che fa bene alla chiesa e al dibattito sull&#8217;accesso delle donne al ministero ordinato. Luigi Guzzo, nel suo percorso di argomentazione e di documentazione, trova le parole istituzionalmente pi\u00f9 opportune per mettere ognuno di fronte alle proprie responsabilit\u00e0, giuridiche, teologiche e pastorali. A tutte queste discipline egli sembra domandare, con pacata consequenzialit\u00e0: fino a quando avremo l&#8217;ardire di considerare le donne &#8220;incapaci&#8221; di ricevere l&#8217;ordinazione ministeriale?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un libro appena uscito, il cui autore \u00e8 il giovane canonista Luigi Mariano Guzzo, permette di riflettere sul tema discusso della &#8220;ordinazione delle donne&#8221; con una prospettiva poco frequentata e spesso del tutto disattesa. 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