{"id":19530,"date":"2024-10-06T06:28:49","date_gmt":"2024-10-06T04:28:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/?p=19530"},"modified":"2024-10-06T08:55:57","modified_gmt":"2024-10-06T06:55:57","slug":"riconoscere-autorita-alle-donne-e-salvare-la-riserva-maschile-una-strada-equivoca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/riconoscere-autorita-alle-donne-e-salvare-la-riserva-maschile-una-strada-equivoca\/","title":{"rendered":"Donna diacono no, donna vescovo s\u00ec? Recenti equivoci sul &#8220;potere di governo&#8221;"},"content":{"rendered":"<div class=\"commenttext\">\n<p><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-11098\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage-300x116.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"116\" srcset=\"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage-300x116.jpg 300w, https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage.jpg 360w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Con un commento alla pubblicazione del mio post rilanciato su SettimanaNews che si pu\u00f2 leggere <a href=\"https:\/\/www.settimananews.it\/ministeri-carismi\/donne-e-diaconato-non-possumus\/\">qui<\/a>), Giuseppe Guglielmi ha colto un punto importante dello stile teologico e istituzionale con cui il Dicastero per la Dottrina della fede ha impostato la &#8220;pars construens&#8221; del futuro documento sulla donna nella Chiesa. Ecco che cosa ha osservato il teologo di Napoli:<\/p>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"commenttext\">&#8220;Non sono bravo con i distinguo e gli equilibrismi ecclesiastici, ma mi sembra di capire che con il n.3 (storia delle donne ecclesialmente autorevoli) si voglia non dico distinguere ma perlomeno estendere la potest\u00e0 giuridica oltre la potest\u00e0 d\u2019ordine, cos\u00ec da includere i non chierici e dunque anche le donne in compiti fino ad oggi riservati al clero? Questa \u00e8 la posizione avanzata da tempo da diversi canonisti\u2026&#8221;<\/div>\n<div class=\"commenttext\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Proprio su questo punto io credo che la tradizione canonistica e quella teologica debbano confrontarsi pi\u00f9 a fondo ed elaborare nuovi modelli di lettura della tradizione e cos\u00ec anche aprire nuove strade alla Chiesa del futuro. Mi pare infatti che proprio tra le &#8220;fonti&#8221; che la Relazione del gruppo 5 segnala come punti di riferimento del futuro documento, almeno due si muovano precisamente nella direzione segnalata da Giuseppe Guglielmi. Effettivamente nel breve documento si richiama una &#8220;teoria&#8221; che \u00e8 stata proposta apertamente in\u00a0<em>Querida Amazonia<\/em> dove di afferma al n 103<\/p>\n<p><em>&#8220;103. In una Chiesa sinodale le donne, che di fatto svolgono un ruolo centrale nelle comunit\u00e0 amazzoniche, dovrebbero poter accedere a funzioni e anche a servizi ecclesiali che non richiedano l\u2019Ordine sacro e permettano di esprimere meglio il posto loro proprio. \u00c8 bene ricordare che tali servizi comportano una stabilit\u00e0, un riconoscimento pubblico e il mandato da parte del Vescovo. Questo fa anche s\u00ec che le donne abbiano un\u2019incidenza reale ed effettiva nell\u2019organizzazione, nelle decisioni pi\u00f9 importanti e nella guida delle comunit\u00e0, ma senza smettere di farlo con lo stile proprio della loro impronta femminile.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>Il modello che qui viene proposto ritorna ad una scissione tra &#8220;ordine&#8221; e &#8220;giurisdizione&#8221; che \u00e8 stata patrimonio della Chiesa latina per pi\u00f9 di un millennio.<\/p>\n<p><em>Il modello medievale della &#8220;potest\u00e0 di governo&#8221;<\/em><\/p>\n<p>In questo modello medievale e moderno, che arriva fino al 1983 e che non era pensato secondo un pensiero funzionale tardo-moderno, i due poteri (quello di ordine e quello di giurisdizione) facevano capo a due soggetti diversi. Il sacerdote-presbitero era il depositario del potere di ordine, mentre il vescovo era il titolare del potere di giurisdizione. Diceva Tommaso d&#8217;Aquino, in una splendida sintesi: il potere di ordine \u00e8 autorit\u00e0 sul Corpo di Cristo sacramentale; il potere di giurisdizione \u00e8 autorit\u00e0 sul Corpo di Cristo ecclesiale. Secondo questo modello, che \u00e8 rimasto in piedi sostanzialmente fino al Concilio Vaticano II, l&#8217;episcopato non era un grado\u00a0 del &#8220;sacramento dell&#8217;ordine&#8221;, come si legge ancora al can 949 dek Codice del 1917. In questo modo potremmo restare molto sorpresi dall&#8217;apprendere che le donne, se investite di autorit\u00e0 ecclesiale, assumerebbero aspetti tratti dal modello classico del vescovo, invece che del prete. Esse avrebbero una autorit\u00e0 sulla Chiesa come Corpo di Cristo istituzionale, senza poter avere alcuna autorit\u00e0 sul Corpo di Cristo eucaristico. Diversamente dai &#8220;laici maschi&#8221;, che potrebbero sempre essere ordinati, la donna &#8220;potente&#8221; sul piano della giurisdizione, sarebbe sempre sacramentalmente &#8220;impotente&#8221;.<\/p>\n<p>Ovviamente il nuovo modello, introdotto dal Concilio Vaticano II e poi dalla riforma del Codice del 1983, ripensa completamente le cose. La distinzione non \u00e8 pi\u00f9 tra &#8220;potestas ordinis&#8221; e &#8220;potestas iurisdictionis&#8221;, ma tra i &#8220;tria munera&#8221; (regale, profetico e sacerdotale) a cui partecipano tutti i battezzati, mentre i ministri ordinati (diaconi, presbiteri e vescovi) esercitano in modo specifico le funzioni di governo, di annuncio e di santificazione, senza alcuna separazione tra le tre funzioni. Il modello del Vaticano II non si riesce a gestire bene, se si reintroduce la distinzione tra &#8220;ordine&#8221; e &#8220;giurisdizione&#8221;, proprio per il fatto che si tratta di un modo diverso di pensare la autorit\u00e0.<\/p>\n<p><em>Alcune curiosit\u00e0 sull&#8217;episcopato medievale<\/em><\/p>\n<p>Per capire i limiti di questa proposta, che sembra convincere alcuni canonisti, \u00e8 sufficiente citare due elementi della tradizione medievale e moderna sull&#8217;episcopato, che abbiamo dimenticato. Anzitutto si deve ricordare che &#8220;ordinati&#8221; erano diaconi e presbiteri (sacerdoti), mentre i vescovi erano &#8220;consacrati&#8221;: l&#8217;atto con cui si diventava vescovi non era un sacramento! La teologia medievale perci\u00f2 ha dovuto inventare la categoria di &#8220;sacramentale&#8221; proprio per giustificare la importanza della &#8220;consacrazione episcopale&#8221;, che per loro non era un sacramento. E&#8217; curioso sapere che le nostre discussioni attuali sulla &#8220;benedizione&#8221; (anche delle coppie in condizioni irregolari) hanno come precedente le discussioni medievali sulla consacrazione episcopale. Questo implicava anche una grande differenza nel pensare le &#8220;condizioni&#8221; e gli &#8220;impedimenti&#8221; per la ordinazione e per la consacrazione: ad es. la minore et\u00e0 era impedimento alla ordinazione, ma non alla consacrazione episcopale. Nella storia, anche del 500, abbiamo ancora vescovi consacrati a 12 anni, mentre si diventava presbiteri solo a 25 o 30 anni! Non \u00e8 un caso che il sesso femminile, che viene ancor oggi considerato impedimento alla ordinazione, non lo sia, di fatto, per la assunzione di uffici di giurisdizione. La storia ci insegna qualcosa, anche se non ci garantisce di trovare sempre la via migliore.<\/p>\n<p><em>La novit\u00e0 del Concilio Vaticano II<\/em><\/p>\n<p>Qui vorrei ricordare, con molta simpatia, una espressione fenomenale di Padre Gh. Lafont, quando diceva che la pi\u00f9 grande novit\u00e0 del Concilio Vaticano II \u00e8 stato il recupero del carattere sacramentale dell&#8217;episcopato. Molti anni fa, ascoltandolo, non capivo bene che cosa intendesse e perch\u00e9 desse tanto importanza a una cosa che mi appariva secondaria. Questo recupero, in realt\u00e0,\u00a0 trasforma radicalmente la <em>mens<\/em> dell&#8217;esercizio della autorit\u00e0 nella Chiesa cattolica. Entro questa novit\u00e0 si iscrive anche la nuova versione del &#8220;potere di governo&#8221;, che ha come condizione di esercizio la ordinazione, cosa che leggiamo nella legge canonica solo dal 1983 (cfr. can. 129). E&#8217; evidente che la nuova visione guadagna molto sul piano teologico, ma pu\u00f2 essere anche alla base di una maggiore &#8220;clericalizzazione&#8221;. Se la ordinazione \u00e8 una condizione per l&#8217;esercizio della giurisdizione, non si tratta di una piccola novit\u00e0. Per questo appare inevitabile che la possibilit\u00e0 di attribuire autorit\u00e0 alla donna non derivi dalla riesumazione delle antiche distinzioni, utilizzate in modo asettico, ma solo pensando pi\u00f9 a fondo la ritrovata unit\u00e0 di ordine e giurisdizione. Sarebbe paradossale che, solo per la donna, dovessimo reintrodurre nel corpo ecclesiale una separazione tra ordine e giurisdizione che il Concilio Vaticano II ha inteso esplicitamente superare.<\/p>\n<p><em>Ordine e giusdizione da riconciliare<\/em><\/p>\n<p>Altrettanto paradossale sarebbe pensare che la clericalizzazione &#8211;\u00a0 come sembra intendere <em>Querida Amazonia <\/em>e in scia ad essa anche le anticipazioni in bozza del nuovo documento del Dicastero presentato dal gruppo n.5 &#8211; sia il frutto della ordinazione sacramentale e non dell&#8217;esercizio della giurisdizione in un ufficio ecclesiale. Pensare che il &#8220;carattere femminile&#8221; sia salvaguardato soltanto dalla &#8220;assenza di ordinazione&#8221;, e che possa invece essere del tutto compatibile con ogni forma di esercizio della giurisdizione non sacramentale, appare contraddittorio e difficilmente giustificabile. Appare come l&#8217;ombra lunga di un pregiudizio, magari infarcito di &#8220;principi mariani&#8221; o di &#8220;generi grammaticali femminili della parola &#8216;chiesa&#8217;&#8221;, usati ancora una volta come postazione di contraerea nei confronti di una nuova coscienza culturale ed ecclesiale. Una &#8220;impronta femminile&#8221; garantita dalla riserva maschile per la ordinazione, che pu\u00f2 invece cadere per l&#8217;esercizio della giurisdizione, appare una tesi priva di alcun fondamento.<\/p>\n<p>Anche questa prospettiva di &#8220;valorizzazione della donna&#8221;, che pu\u00f2 riguardare uffici di rilievo ecclesiale, purch\u00e9 non riguardi la ordinazione, mi sembra guidata da un pregiudizio non teologico, ma da un deficit culturale. L&#8217;autorit\u00e0 femminile, nella Chiesa, pu\u00f2 riguardare il Corpo di Cristo, non solo nella sua accezione ecclesiale, ma anche nella sua accezione sacramentale: anzi, direi che pu\u00f2 riguardare il primo solo se riguarda anche il secondo. Guai se rinunciassimo a questo nuova evidenza, maturata con il Concilio Vaticano II, per la incapacit\u00e0 di pensare l&#8217;autorit\u00e0 della donna nel contesto contemporaneo e nello &#8220;spazio pubblico&#8221;. Dobbiamo arrivare a pensare una donna che possa essere riconosciuta nella sua autorevolezza anche grazie alle categorie di recupero della sacramentalit\u00e0 episcopale, senza dover necessariamente riesumare la mens diplomatica e secolare dell&#8217;antico <em>Caeremoniale Episcoporum.<\/em>.. per consentirci di sopportare che una donna possa &#8220;presiedere&#8221; un ufficio, possa presiedere anche una comunit\u00e0, ma continui a non avere alcun ruolo di presidenza all&#8217;altare. Questa resistenza istintiva e viscerale, per quanto coperta da presunti &#8220;principi&#8221;, assomiglia pi\u00f9 ad un sospetto di &#8220;impurit\u00e0&#8221; che a un limpido ragionamento giuridico.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"reply\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con un commento alla pubblicazione del mio post rilanciato su SettimanaNews che si pu\u00f2 leggere qui), Giuseppe Guglielmi ha colto un punto importante dello stile teologico e istituzionale con cui il Dicastero per la Dottrina&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[50],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19530"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19530"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19530\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19536,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19530\/revisions\/19536"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19530"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19530"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19530"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}