{"id":18788,"date":"2023-10-03T06:57:55","date_gmt":"2023-10-03T04:57:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/?p=18788"},"modified":"2023-10-03T06:57:57","modified_gmt":"2023-10-03T04:57:57","slug":"processo-sinodale-alla-prova-del-codice-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/processo-sinodale-alla-prova-del-codice-2\/","title":{"rendered":"<strong>Processo sinodale alla prova del codice\/2<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"360\" height=\"140\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11098\" srcset=\"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage.jpg 360w, https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage-300x116.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><em>Ecco la seconda conferenza tenuta presso il \u201cCentro Hurtado\u201d, per il ciclo \u201cMarted\u00ec alla Gregoriana\u201d, nell\u2019aprile del 2022 da parte di Andrea Grillo (la prima, tenuta dal prof. P. Consorti, si trova al post precedente, e si pu\u00f2 leggere <a href=\"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/processo-sinodale-alla-prova-del-codice-1-di-pieluigi-consorti\/\">qui<\/a>)<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Due dogmatiche \u201csfasate\u201d e il cammino sinodale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Premesse<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel titolo generale, che comanda la conversazione di oggi (\u201cProcesso sinodale alla prova del codice\u201d) ci chiediamo: chi mette alla prova chi? Il codice di diritto canonico mette alla prova il Sinodo o il Sinodo mette alla prova il codice?<\/p>\n\n\n\n<p>Da un lato \u00e8 facile farsi rassicurare dal codice, per intendere in modo riduttivo il Sinodo: un sinodo a misura di codice \u00e8 una cosa troppo facile, che si maneggia in modo lineare e i cui risultati sono gi\u00e0 tutti previsti in partenza.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altra parte \u00e8 altrettanto facile idealizzare il Sinodo \u201cveluti Codex non esset\u201d, e pensare che la legge sia quasi un \u201cvalore residuale\u201d nel cammino ecclesiale di riforma, una sorta di \u201cconseguenza esterna\u201d, una volta acquisita una nuova comprensione nel cuore o nella mente.<\/p>\n\n\n\n<p>Per non cadere in queste due diverse ingenuit\u00e0, vorrei muovere da alcune \u201cauctoritates\u201d, che hanno gi\u00e0 riflettuto sulla stretta relazione tra \u201cchiesa in uscita\u201d e \u201ccompetenza giuridica\u201d, per esaminare poi non solo il \u201cdispositivo di blocco\u201d che paralizza la Chiesa cattolica, ma in quali ambiti la tensione tra \u201cdogmatiche giuridica\u201d e \u201cdogmatica teologica\u201d si mostra pi\u00f9 evidente, fino a generare vere e proprie forme di \u201csfasatura\u201d che chiedono, anzitutto al Sinodo dei Vescovi, di provvedere con saggia urgenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Due testimoni: Fantappi\u00e9 e Boeckenfoerde<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Anzitutto vorrei soffermarmi su una affermazione di uno storico del diritto canonico, che da molti anni sottolinea la arretratezza del diritto canonico rispetto alla teologia (C. Fantappi\u00e9, di <em>Per un cambio di paradigma, <\/em>Bologna, EDB, 2019, p. 175<em>):<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>\u201cIl paradosso storico \u00e8 che, mentre il magistero della Chiesa, dalla fine dell\u2019ottocento in avanti, si \u00e8 aperto a una seria e impegnativa riflessione sull\u2019interpretazione dei testi biblici e teologico-dogmatici, nel campo del diritto canonico questa assunzione di consapevolezza \u00e8 rimasta lettera morta. Lo stridore si accentua ove si pensi che la scienza canonistica aveva per prima elaborato, insieme con la civilistica medievale, la teoria della <em>interpretatio<\/em> in senso creativo: ma oggi si trova ancora confinata nella lettera del codice\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>La rievocazione di una \u201cprofezia canonistica\u201d, che ha reso grande questa disciplina in un passato lontano, deve costatare una sorta di \u201cchiusura positivistica\u201d della canonistica cattolica contemporanea, che cos\u00ec risulta largamente incapace di proporre riforme, anzich\u00e9 eseguire esclusivamente compiti apologetici di ufficio.<\/p>\n\n\n\n<p>Vi \u00e8 poi la pretesa giuridica, inserita nel codice del 1983, di delimitare il campo di esercizio della parola teologica (W. Boeckenfoerde, <em>Roma ha parlato, la discussione \u00e8 aperta<\/em>, Il Regno, 2005, 739-744)<\/p>\n\n\n\n<p>Il lungo e dettagliato articolo presenta una sorta di \u201cparadosso\u201d, che scaturisce dalla analisi di un testo-chiave del Codice del 1983:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNel presente contesto va posto infine un quesito: in che misura la prospettiva qui delineata discorda o addirittura contrasta con il diritto canonico in vigore, in particolare con le norme che regolano l&#8217;esercizio del magistero nel <em>Codice di diritto canonico<\/em> del 1983 e con la categoria d&#8217;autorit\u00e0 ivi presupposta? Il can. 752 afferma: \u00ab<em>Alla dottrina, che sia il sommo pontefice sia il collegio dei vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando il magistero autentico, anche se non intendendo proclamarla con atto definitivo\u00bb dev&#8217;essere prestato \u00abun religioso ossequio dell&#8217;intelletto e della volont\u00e0\u00bb<\/em>. A essere richiesta \u00e8 un&#8217;obbedienza che presenta due aspetti intimamente connessi: sul piano intellettuale essa comporta un intimo consenso che sia in grado di far propria la dottrina enunciata; sul piano della volont\u00e0 si traduce poi in un atto d&#8217;obbedienza di tipo esterno. Il legislatore si attende cio\u00e8 che l&#8217;eventuale difficolt\u00e0 a comprendere o condividere la dottrina enunciata venga superata grazie a un atto di volont\u00e0\u201d (741).<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 proprio quest&#8217;atto l&#8217;elemento che dovrebbe render possibile l&#8217;interiore assenso richiesto per garantire, a sua volta, l&#8217;ossequio religioso dovuto nel riconoscimento dell&#8217;autorit\u00e0 ecclesiale.<\/p>\n\n\n\n<p>La doverosa prestazione d&#8217;ossequio prevista dal can. 752 rappresenta un elemento nuovo, introdotto nel Codice del 1983. Il codice pio-benedettino del 1917 stabiliva semplicemente l&#8217;obbligo d&#8217;evitare, oltre che l&#8217;eresia, tutti gli errori che fossero in un determinato modo a essa omologabili; la normativa comportava l&#8217;obbligo di attenersi alle costituzioni e ai decreti in cui la Santa Sede avesse condannato o riprovato come erronee determinate affermazioni dottrinali. Il codice pio-benedettino prevedeva cio\u00e8 un obbligo limitativo e negativo: quello d&#8217;evitare eresie ed errori dottrinali condannati espressamente come tali; <em>non contemplava invece l&#8217;obbligo positivo d&#8217;una prestazione d&#8217;assenso dovuta a tutti gli insegnamenti pontifici, senza ulteriore specificazione della rispettiva natura magisteriale<\/em>\u201d (742).<\/p>\n\n\n\n<p>Se leggiamo infatti il testo parallelo nel Codice del 1917:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cCan 1324. Satis non est haereticam pravitatem devitare, sed oportet illos quoque errores diligenter fugere, qui ad illam plus minusve accedunt; quare omnes debent etiam constitutiones et decreta servare quibus pravae huiusmodi opiniones a Sancta Sede proscriptae et prohibitae sunt.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Di qui Boeckenfoerde conclude con parole assai pesanti:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cL&#8217;obbligatoria prestazione d&#8217;assenso prevista dal codice in vigore \u00e8 caratterizzata da una componente particolarmente significativa: <em>comporta per i fedeli un obbligo d&#8217;omissione, cio\u00e8 il dovere \u00abdi evitare tutto ci\u00f2 che non concorda\u00bb con la dottrina enunciata<\/em> (can. 752). Mentre nel codice precedente la normativa sulle affermazioni concernenti la fede contemplava solo <em>l&#8217;obbligo d&#8217;evitare gli insegnamenti che vi fossero stati dichiarati come contrari, in quello del 1983 essa prevede l&#8217;omissione obbligatoria di tutto quello che \u00abnon concorda\u00bb con la dottrina insegnata<\/em>. Ove si prendano seriamente in considerazione le conseguenze giuridiche che questa norma implica in quanto legge canonica, se ne dovr\u00e0 dedurre che ogni parere contrario alla dottrina enunciata \u00e8 del tutto irrilevante. Persino un&#8217;affermazione dottrinale attentamente analizzata e ritenuta tale da porsi come vincolante in coscienza pu\u00f2 indurre, al massimo, alla sospensione interiore d&#8217;un assenso, cio\u00e8 d&#8217;un atto che verr\u00e0 poi comunque prestato in via eccezionale e <em>sotto forma della cosiddetta obbedienza silenziosa. A esservi preclusa \u00e8 ogni forma di critica o di obiezione esposta pubblicamente, persino nell&#8217;ambito di un dibattito scientifico.<\/em>\u201d (744)<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 ovvio che questo modo di impostare la riflessione ecclesiale, se si estende al di l\u00e0 del magistero infallibile, determina una enorme riduzione della libert\u00e0 di riflessione critica, di cui invece ha bisogno urgente il cammino del Sinodo. Una tale comprensione della \u201cdisciplina\u201d pu\u00f2 concepire soltanto che il magistero ascolti il popolo, e che il popolo ascolti il magistero, ma non prevede alcuna mediazione teologica per accompagnare tanto un ascolto quanto l\u2019altro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. La questione centrale: la dogmatica teologica e la dogmatica giuridica sono sfasate<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Occorre riconoscere che queste due testimonianze ci aiutano a distinguere tra la sfasatura \u201ccontingente\u201d, che sempre si verifica nel percorso storico della Chiesa, e quella \u201cstrutturale\u201d, che altera in modo fondamentale il ruolo stesso della mediazione giuridica in rapporto alla mediazione teologica. E\u2019 stato proprio il processo di \u201ccodificazione\u201d di inizio XX secolo ad aver persuaso settori rilevanti della Curia romana e dei canonisti, di aver conseguito, col codice, quella mediazione giuridica ultima, che poteva arrivare a capovolgere il rapporto tra teologia e diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ombra dell\u2019antimodernismo sulla codificazione canonica non \u00e8 sufficiente a spiegare il fenomeno. Occorre considerare, in aggiunta, lo sviluppo \u201cpostconciliare\u201d di un diverso antimodernismo, che ha assunto la figura della \u201cermeneutica della continuit\u00e0\u201d del soggetto ecclesiale, fino a teorizzare una sorta di \u201cformula\u201d, per bloccare in radice ogni possibilit\u00e0 di riforma e per controllare in modo efficace che anche la teologia si disponga a riflettere soltanto nell\u2019ambito di questo recinto, predeterminato dal diritto. In questo modo, anche il Concilio Vaticano II veniva gradualmente svuotato.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019antimodernismo di inizio secolo e il nuovo antimodernismo post-conciliare, che ha elaborato il \u201cdispositivo di blocco\u201d, trova nel codice una delle sue risorse pi\u00f9 preziose: detto nelle parole di una sorta di \u201cformula\u201d, che compare sempre nei diversi documenti di una lunga fase della espressione magisteriale recente, si tratta di \u201c<em>negare di avere il potere, per mantenere tutto il potere<\/em>\u201d. Questo fenomeno ha assunto allo stesso tempo forma giuridica e forma teologica, creando, per cos\u00ec dire, una \u201csinergia\u201d tra \u201cdispositivo di blocco giuridico\u201d e dispositivo di blocco teologico\u201d. La sfasatura canonica cos\u00ec ha iniziato a diventare anche sfasatura teologica.<\/p>\n\n\n\n<p>Da un lato il diritto sistematizzato nel <em>codex <\/em>diventa l\u2019orizzonte normativo ultimo, rispetto a cui ogni riflessione teologica deve restare inclusa. Dall\u2019altro la teologia del magistero tende a ridursi a \u201cteologia di autorit\u00e0\u201d, fuori della quale non \u00e8 dato riflettere pubblicamente al teologo. Il sistema si perfeziona per interventi progressivi, di volta in volta di carattere formale o di carattere tematico, tutti accomunati da questa sottolineature della \u201cmancanza di autorit\u00e0 della Chiesa nel poter riformulare la propria classica autorit\u00e0\u201d. I documenti principali di questa progressione, che intervengono in materia sacramentale, o in materia morale, o in materia liturgica, sono:<em> Inter Insigniores<\/em> (1976),<em> Nuovo Codice di diritto canonico <\/em>(1983),<em> Veritatis splendor<\/em> (1993),<em> Ordinatio sacerdotalis <\/em>(1994), <em>Ad tuendam fidem<\/em> (1998), <em>Liturgiam autenticam<\/em> (2001), <em>Summorum Pontificum<\/em> (2007). Il ruolo che larga parte dei canonisti (ma anche di teologi) hanno svolto in questa progressione \u00e8 a dire poco sconcertante. La esigenza di una \u201cprofezia canonistica\u201d (e teologica) \u00e8 stata tendenzialmente ridotta a zero. E si \u00e8 attaccato l\u2019asino dove voleva il padrone. Perch\u00e9 il Sinodo possa avere qualche speranza di incidere sulla realt\u00e0, occorrer\u00e0 risvegliare la passione dei canonisti non solo per lo <em>ius conditum,<\/em> ma anche per lo <em>ius condendum<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. <\/strong><strong>Tre<\/strong><strong> \u201csfasature\u201d da esaminare sinodalmente<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per chiarire meglio questo condizione di \u201csfasatura\u201d, toccher\u00f2 molto velocemente 3 campi di interesse giuridico e sinodale, che meritano un approccio diverso da quello al quale ci eravamo rassegnati per quasi mezzo secolo:<\/p>\n\n\n\n<p>a) <em>ministero e genere femminile<\/em>: ogni riforma si \u00e8 fatta con una \u201criforme del codice\u201d. La preclusione al femminile \u00e8 di autorit\u00e0, diremmo \u201cdi default\u201d e il codice, solo dal 1917, lo dice <em>expressis verbis<\/em>, trasformando una discussione \u201cde impedimentis\u201d in una definizione \u201cdi sostanza\u201d. Tale definizione \u00e8 fondata? O \u00e8 fondata solo perch\u00e9 \u00e8 ufficiale? Stando al Codice (can 752) ai teologi (e a tutti i cristiani) non resterebbe che accettare e o tacere&#8230;ma atto del legislatore e atto del magistero non si identificano del tutto: un \u201cbuco\u201d magisteriale altera la compattezza giuridica e chiede che le nuove possibilit\u00e0 di ordinazione femminile (<em>in primis<\/em> al diaconato) non trovino come ostacolo una norma pensata con una <em>mens <\/em>da societ\u00e0 chiusa e patriarcale.<\/p>\n\n\n\n<p>b) <em>matrimonio come atto e come processo<\/em>. Lo sviluppo della teologia non corrisponde ad una evoluzione delle categorie giuridiche, se non in modo formale. Il \u201cbene\u201d del matrimonio contempla ora anche il \u201cbonum coniugum\u201d: questa novit\u00e0 sociale e culturale \u00e8 stata integrata dal codice del 1983, ma in modo estrinseco, perch\u00e9 la considerazione del \u201cmale\u201d del matrimonio prevede solo una attenzione per l\u2019atto, non per il percorso personale della relazione. Un modello diverso appare con chiarezza in J-P. Vesco (ex avvocato civilista) che da Vescovo lavora sulla categoria sistematica di \u201cadulterio\u201d da ripensare, per capire il nuovo equilibrio tra dogmatica teologica e dogmatica giuridica. Solo una nozione \u201cimmediata\u201d di reato di adulterio (e non \u201ccontinuata\u201d) \u00e8 in grado di offrire una soluzione plausibile alla domanda di verit\u00e0 nella vita dei singoli e delle coppie. Una profezia canonistica al servizio di una nuova coscienza teologica.<\/p>\n\n\n\n<p>c) <em>Pena e penitenza<\/em>: la dogmatica giuridica sul sacramento della penitenza e sul diritto penale \u00e8 formalistica e premoderna. Questo impedisce letteralmente di \u201cfare giustizia\u201d, sia sul piano sacramentale, sia sul piano giudiziario. Curioso fenomeno: noi discutiamo delle grandi questioni con categorie del tutto inadeguate e con priorit\u00e0 sfasate. Se nella questione degli \u201cabusi\u201d ci si arrocca sul \u201csegreto del confessionale\u201d (con tutta la sua relativa seriet\u00e0), si difende non la giustizia, ma il museo diocesano e si trascura il giardino della tradizione. Io non ho sentito un solo giurista (e nemmeno un solo teologo) recuperare il terreno pi\u00f9 adeguato, ossia che la confessione (che resta segreta per il ministro) incide sulla vita del penitente. Si tratta di attivare due nuove (ma anche antiche) attenzioni:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; gli atti del penitente sono \u201cmateria\u201d del sacramento, non si possono stilizzare troppo senza perdere il senso del sacramento, che non \u00e8 solo &#8220;atto di perdono&#8221;, perch\u00e9 \u00e8 diverso dal battesimo proprio per la sua &#8220;laboriosit\u00e0&#8221;;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il modo di pensare la relazione tra \u201ccrimine\u201d e \u201cpeccato\u201d implica una diversa rilevanza dei \u201cterzi\u201d. Pensare come \u201cpeccati contro Dio\u201d i \u201ccrimini contro la persona\u201d implica un difetto categoriale e istituzionale che non riesce pi\u00f9 a \u201cfare giustizia\u201d alle persone: difende solo il \u201csacramento\u201d come \u201ccosa sacra\u201d. Qui al canonista penalista \u00e8 chiesto di aggiornarsi almeno alle acquisizioni del volume <em>D<\/em><em>ei delitti e delle pene<\/em> di Cesare Beccaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Il sistema strutturato sul codice, cos\u00ec come \u00e8, appare in profonda crisi, perch\u00e9 alimenta in larga misura una pericolosa autoreferenzialit\u00e0. Senza una profonda riforma del codice, il rischio \u00e8 che esso, cos\u00ec come \u00e8, renda superfluo ogni intervento riformatore, ovviamente anche quello del Sinodo, che l\u2019apparato burocratico non sopporta affatto, perch\u00e9 costituisce solo un elemento di disturbo, che minaccia di alterare quella \u201cdivina costituzione della Chiesa\u201d che sembrerebbe custodita soltanto dal positivismo canonico, poco dinamico e per nulla lungimirante. Una \u201cdivina costituzione ecclesiale\u201d che parlasse solo all\u2019imperativo, per di pi\u00f9 secondo imperativi troppo vecchi, e non conoscesse n\u00e9 l\u2019indicativo, n\u00e9 il congiuntivo n\u00e9 il condizionale n\u00e9 l\u2019ottativo, sarebbe solo una controfigura malriuscita della realt\u00e0 di grazia e guarderebbe ad ogni \u201cevoluzione\u201d, ad ogni \u201csegno dei tempi\u201d, ad ogni \u201criformulazione\u201d come ad un pericolo gravissimo, da evitare con la pi\u00f9 grande determinazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ecco la seconda conferenza tenuta presso il \u201cCentro Hurtado\u201d, per il ciclo \u201cMarted\u00ec alla Gregoriana\u201d, nell\u2019aprile del 2022 da parte di Andrea Grillo (la prima, tenuta dal prof. P. 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