{"id":17751,"date":"2022-03-22T13:35:38","date_gmt":"2022-03-22T12:35:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/?p=17751"},"modified":"2022-03-22T13:35:38","modified_gmt":"2022-03-22T12:35:38","slug":"forma-straordinaria-del-rito-romano-locuzione-significato-e-abrogazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/forma-straordinaria-del-rito-romano-locuzione-significato-e-abrogazione\/","title":{"rendered":"&#8220;Forma straordinaria del Rito Romano&#8221;: locuzione, significato e abrogazione"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.romasette.it\/wp-content\/uploads\/c9-1-750x430.jpg\" \/><\/p>\n<p>Poich\u00e9 c&#8217;\u00e8 molta confusione nelle parole dei giuristi che dovrebbero assicurare la corretta espressione della discipliana ecclesiale, \u00e8 bene precisare i termini che vengono utilizzati in modo troppo disinvolto e non con la dovuta precisione. Tanto pi\u00f9 questo dovrebbe valere in un documento di sintesi come la Costituzione Apostolica <em>Praedicate Evangelium,<\/em>\u00a0nella quale si legge, al n. 93:<\/p>\n<p><b>Art. 93<\/b><\/p>\n<p><em>Il Dicastero (per il Culto) si occupa della regolamentazione e della disciplina della sacra liturgia per quanto riguarda la forma straordinaria del Rito romano.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em>Se in un testo normativo cos\u00ec autorevole sfugge il fatto che questa espressione &#8220;forma straordinaria del Rito Romano&#8221; non \u00e8 compatibile con la normativa vigente, \u00e8 utile un breve ripasso &#8220;ad usum officialis curialis&#8221;:<\/p>\n<p>a) Quando si usa la espressione &#8220;forma straordinaria del Rito Romano&#8221; si fa riferimento ad un termine tecnico, introdotto dal MP\u00a0<em>Summorum Pontificum <\/em>(2007), mediante il quale ci si riferiva ad una &#8220;forma del rito romano&#8221; diversa da quella ordinaria e alla quale poteva accedere indifferentemente ogni presbitero o vescovo e che a certe condizioni poteva essere anche oggetto di celebrazione comunitaria.<\/p>\n<p>b) Questa &#8220;forma straordinaria&#8221; era stata inventata, con una non piccola finzione giuridica, per un nobile scopo: la riconciliazione liturgica nella Chiesa. Ma, come ha riconosciuto papa Francesco in\u00a0<em>Traditionis Custodes\u00a0<\/em>(2021), essa non ha prodotto gli effetti sperati, ma \u00e8 stata utilizzata in modo distorto. Ha creato la pretesa che la &#8220;vera chiesa&#8221; possa identificarsi nella &#8220;forma straordinaria&#8221;, contrapponendosi alla forma ordinaria e alla chiesa ordinaria.<\/p>\n<p>c) Perci\u00f2, con <em>Traditionis Custodes<\/em> papa Francesco ha ristabilito il principio secondo cui esiste in vigore un&#8217;unica forma del Rito Romano. Non esiste pi\u00f9 alcune &#8220;forma straordinaria&#8221; del Rito Romano parallela alla forma ordinaria, perch\u00e9 la &#8220;lex orandi&#8221; ha un&#8217;unica espressione: quella dei libri scaturiti dal Concilio Vaticano II.<\/p>\n<p>d) Questo non impedisce che il papa in modo pi\u00f9 ampio, o i singoli vescovi solo nelle diocesi di loro competenza, possano concedere a singole persone (fisiche o giuridiche) di far uso del messale romano o di altri rituali di edizioni precedenti, ma solo come eccezione.<\/p>\n<p>e) E&#8217; del tutto legittimo che il Dicastero per il culto divino abbia la competenza su questi usi non ordinari del rito romano, che tuttavia non costituiscono &#8220;forma straordinaria del Rito Romano&#8221;, ma eccezioni all&#8217;unica forma vigente, che \u00e8 quella ordinaria.<\/p>\n<p>f) L&#8217;espressione formale possibile, di questa competenza del Dicastero del culto, non deve contenere la locuzione &#8220;forma straordinaria&#8221; perch\u00e9 si tratta di un termine tecnico, di carattere dogmatico-giuridico, che TC ha inteso esplicitamente abrogare. Si pu\u00f2 invece utilizzare una espressione diversa come, ad es.:<\/p>\n<p><em>Il Dicastero\u00a0\u00a0si occupa della regolamentazione e della disciplina della sacra liturgia per quanto riguarda l&#8217;uso, concesso a singole persone fisiche o giuridiche, di edizioni precedenti rispetto ai libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformit\u00e0 ai decreti del Concilio Vaticano II e come unica espressione della\u00a0<i>lex orandi<\/i>\u00a0del Rito Romano.<\/em><\/p>\n<p>g) Sorprende che nella Conferenza Stampa di presentazione di PE si sia risposto in modo confuso, facendo riferimento al Decreto con cui papa Francesco ha concesso alcuni privilegi alla Fraternit\u00e0 di S. Pietro. Questo \u00e8 precisamente quel regime di eccezioni, su cui la Congregazione del Culto, avr\u00e0 competenza, ma che non costituisce &#8220;forma straordinaria del rito romano&#8221;, perch\u00e9 non ha in nessun modo carattere universale, come invece era peculiare della formulazione di SP, oggi superata.<\/p>\n<p>La rinuncia alla formulazione in termini di &#8220;forma straordinaria&#8221; \u00e8 quindi dovuta al rispetto della evoluzione del magistero e al fine di non creare falsi affidamenti, che tanto pi\u00f9 sarebbero gravi se provenissero da un testo del massimo livello gerarchico nelle fonti, come una Costituzione Apostolica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Poich\u00e9 c&#8217;\u00e8 molta confusione nelle parole dei giuristi che dovrebbero assicurare la corretta espressione della discipliana ecclesiale, \u00e8 bene precisare i termini che vengono utilizzati in modo troppo disinvolto e non con la dovuta precisione&#8230;.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[50],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17751"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17751"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17751\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17755,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17751\/revisions\/17755"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17751"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17751"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17751"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}