{"id":17554,"date":"2022-01-30T17:57:38","date_gmt":"2022-01-30T16:57:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/?p=17554"},"modified":"2022-01-30T18:36:50","modified_gmt":"2022-01-30T17:36:50","slug":"il-ritardo-teologico-del-diritto-canonico-a-proposito-di-uno-scritto-di-p-consorti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/il-ritardo-teologico-del-diritto-canonico-a-proposito-di-uno-scritto-di-p-consorti\/","title":{"rendered":"Il ritardo teologico del diritto canonico: a proposito di uno scritto di P. Consorti"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-11098\" alt=\"codeximage\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage-300x116.jpg\" width=\"300\" height=\"116\" srcset=\"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage-300x116.jpg 300w, https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage.jpg 360w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Molti sono i pregi del testo con cui P. Consorti scrive, sull&#8217;ultimo numero del &#8220;Regno&#8221; a proposito di un &#8220;ripensamento del diritto canonico&#8221; (&#8220;Il Regno&#8221;, 2[2022], 3-7). La questione \u00e8 molto seria: il diritto canonico ha perso ogni profezia, si \u00e8 arreso al &#8220;diritto positivo&#8221; e non fornisce pi\u00f9 alcuna vera accelerazione alla vita della Chiesa. Esso funziona quasi solo come un freno, come un freno a mano, o a pedale, o anche come servofreno, ma poco di pi\u00f9. Singolare \u00e8 il fatto che, per mettere in moto le cose, papa Francesco, negli ultimi Motu Proprio, abbia lavorato &#8220;di cesello&#8221; su singoli canoni, liberando energie di traduzione, di ministerialit\u00e0, di correlazione&#8230;ma sempre solo in modo &#8220;episodico&#8221;. Perch\u00e9 manca una visione di insieme, anzitutto da parte dei canonisti, che spesso si interpretano semplicemente come &#8220;funzionari della autorit\u00e0&#8221;. Esaminiamo pi\u00f9 da vicino il discorso di Consorti, per poi aggiungere alcune questioni, di carattere strettamente teologico.<\/p>\n<p><strong>1. Il testo di Consorti<\/strong><\/p>\n<p>La osservazione iniziale \u00e8 forte: dopo il Concilio, ad un forte aggiornamento della teologia, e della scienza giuridica non canonica, non ha corrisposto un analogo aggiornamento del diritto canonico. In particolare, tale aggiornamento fatica a recepire &#8220;nuove evidenze&#8221; che gli ultimi 200 anni hanno imposto sul piano giuridico e culturale. La eguaglianza tra tutti gli uomini e le donne, la tutela dei terzi, la divisione dei poteri non vi appaiono riconosciuti, mentre la pretesa di spostare sul piano del &#8220;diritto divino&#8221; delle regole discriminatorie persiste. La recente riforma del diritto penale canonico, largamente deludente, o le reazioni ecclesiali in tempo di pandemia &#8211; inutilmente burocratiche &#8211; attestano lo scollamento tra forma giuridica e realt\u00e0 umana ed ecclesiale. Il diritto canonico non intercetta il reale e lo ricostruisce congetturalmente. Cos\u00ec la Chiesa sembra costretta a intercettare il reale su altri livelli (morali, politici, veritativi&#8230;) proprio perch\u00e9 il meccanismo istituzionale di rapporto non funziona pi\u00f9. D&#8217;altra parte \u00e8 l&#8217;idea stessa di un &#8220;codice di diritto canonico&#8221; ad offrire uno &#8220;schema interpretativo&#8221; troppo rigido e del tutto estraneo alla grande tradizione canonica. Di fronte a questo i canonisti sembrano restare passivi. Consorti chiede un &#8220;cambio di paradigma&#8221; (riprendendo un&#8217;immagine gi\u00e0 suggerita da C. Fantappi\u00e9 e da M. Neri). In tale cambio un diritto canonico si fa &#8220;periferico&#8221;, non perch\u00e9 diventi pi\u00f9 irrilevante, ma perch\u00e9 pu\u00f2 dar voce alla periferia: alle donne, ai poveri, ai migranti, alle vittime di abuso. Il cammino sinodale \u00e8 il luogo non solo ideale, ma reale, nel quale poter aprire un dibattito serio, nel quale canonisti ecclesiastici, canonisti laici e teologi possano confrontarsi senza riserve.<\/p>\n<p><strong>2. Alcune questioni giuridiche in gioco<\/strong><\/p>\n<p>Gi\u00e0 altre volte lo si \u00e8 detto: una teologia che non si occupi del diritto canonico, resta essa stessa vittima di dogmatiche giuridiche inadeguate. Per questo \u00e8 vitale ascoltare la sollecitazione di P. Consorti: senza la profezia dei canonisti, la riforma della Chiesa non si far\u00e0. Provo ad identificare a titolo di esempi una serie di tre &#8220;punti dolenti&#8221; della recente storia comune:<\/p>\n<p>a) Si fa una &#8220;riforma del diritto penale canonico&#8221; e quasi nessun canonista prende la parola per dire come stanno le cose: ossia che la riforma \u00e8 nominalistica, e che i &#8220;reati contro la persona&#8221; rimangono una categoria non recepita nella struttura del testo normativo. Non si fanno le riforme solo con &#8220;nuovi titoli&#8221; e con interviste compiacenti.<\/p>\n<p>b) La ideologia della &#8220;obbedienza&#8221; impedisce a pi\u00f9 di un canonista l&#8217;esercizio professionale della critica. Ricordo bene alcuni autorevoli canonisti, al tempo del MP &#8220;Summorum Pontificum&#8221;, che giustificavano l&#8217;ingiustificabile, ossia la possibilit\u00e0 che potessero essere vigenti, contemporaneamente, norme liturgiche contraddittorie. Un canonista vero e serio non pu\u00f2 giustificare l&#8217;ingiustificabile, neppure se lo dice un papa. E&#8217; vero allora che trovavano, su questa stessa strada accomodante, anche pi\u00f9 di un teologo indulgente.<\/p>\n<p>c) Le categorie del &#8220;diritto matrimoniale&#8221; e del giudizio &#8220;sulla nullit\u00e0&#8221; sono ormai astratte e non riescono a cogliere la &#8220;storia del vincolo&#8221;. Anzi, come categorie giuridiche, escludono che il vincolo possa avere una storia. Cos\u00ec rendono incomprensibile la vicenda di molte coppie e famiglie, che esperimentano esattamente ci\u00f2 che il diritto non pu\u00f2 vedere. Anche qui, non si tratta di &#8220;colpe&#8221; di singoli, ma di un sistema radicalmente distorto. Di cui i canonisti dovrebbero provvedere a studiare e immaginare una profonda riforma, senza attenderla semplicemente come una possibile iniziativa del papa. Questo aiuterebbe anche molti vescovi a non inaugurare gli &#8220;anni giudiziari&#8221; con discorsi troppo retorici.<\/p>\n<p><strong>3. Le questioni teologiche a monte<\/strong><\/p>\n<p>Tuttavia il difetto cui rimediare non \u00e8 solo giuridico, ma teologico ed ecclesiologico. Si tratta di assumere la scienza giuridica in una lettura che non sia &#8220;da funzionari&#8221;. Il canonista non dovrebbe lavorare mai soltanto con lo &#8220;ius conditum&#8221;, ma dovrebbe essere sempre aperto allo &#8220;ius condendum&#8221;. Questo \u00e8 sempre stato vero fino al Codice del 1917, che ha dato a tutti la illusione che nel Codice si fosse trovata la &#8220;lex perennis&#8221;, sulla base della quale reimpostare l&#8217;intera esistenza ecclesiale. Il positivismo del Codice, come proiezione della &#8220;societas perfecta&#8221; e come modello della &#8220;societas inaequalis&#8221;, era nato come &#8220;normalizzazione istituzionale&#8221; di fronte al mondo tardo-moderno. E aveva, in s\u00e9, molte tare dell&#8217;antimodernismo. Non a caso il Codice era uno dei primi oggetti di riforma pensati da Giovanni XXIII con la indizione del Concilio Vaticano II. La riforma del 1983 ha assunto dal Concilio alcuni principi di carattere teologico, ma \u00e8 rimasto istituzionalmente in una sostanziale continuit\u00e0 con il Codice precedente. Cos\u00ec, ad una chiesa che camminava teologicamente e pastoralmente secondo la mens del Concilio corriponde un &#8220;governo&#8221; segnata da logiche anti-modernistiche. La mancanza di &#8220;divisione dei poteri&#8221; e la &#8220;irrilevanza dei terzi&#8221; appare oggi, proprio nel dramma degli abusi, un &#8220;punto cieco&#8221; dell&#8217;ordinamento ecclesiale. E&#8217; pi\u00f9 facile gettare la croce su singoli colpevoli che comprendere il difetto &#8220;istituzionale&#8221;, per rimediare al quale occorre una accuratissima riforma strutturale. Senza contare come le &#8220;rappresentazioni&#8221; che la dogmatica canonistica pone (e talora pretende di imporre) costituiscono spesso una lettura ridotta e stilizzata della esperienza ecclesiale e sacramentale, alla quale il teologo e il pastore non pu\u00f2 mai limitarsi n\u00e9 essere limitato.<\/p>\n<p><strong>4. Il Sinodo e la riforma giuridica<\/strong><\/p>\n<p>La occasione di un grande cammino ecclesiale che riscopra la sinodalit\u00e0 come &#8220;metodo&#8221; ha un impatto singolare sulla competenza canonica. Che pu\u00f2 essere aggirare lo &#8220;stile sinodale&#8221; in tre modi, con tre &#8220;trucchi&#8221;:<\/p>\n<p>a) riducendo il Sinodo in una grande e preziosa procedura di ascolto reciproco, senza prendere alcuna decisione. I Sinodi sono fatti per decidere in comune, non solo per ascoltarsi. Questo i canonisti dovrebbero dirlo a voce pi\u00f9 alta degli altri: guai se non ci ascoltassimo, ma il modo ultimo dell&#8217;ascolto sono norme pi\u00f9 adeguate, pi\u00f9 rispettose, pi\u00f9 acute, pi\u00f9 lungimiranti. Il primo modo per ascoltare davvero \u00e8 garantire diritti di parola strutturali, necessari, non concessi paternalisticamente.<\/p>\n<p>b) spacchettando l&#8217;ascolto in &#8220;sedi&#8221; diverse per competenza. Cos\u00ec, sulla base di una sovrastruttura gerarchica che sa &#8220;a priori&#8221; dove si deve discutere che cosa, allora ogni livello (diocesano, nazionale, universale) viene ricomposto secondo logiche di competenza strettamente distinte, per cui l&#8217;effetto \u00e8 che, ad ogni richiesta di discussione e di ascolto, ci si vede rispondere: non \u00e8 questo lo sportello giusto, deve recarsi altrove&#8230;<\/p>\n<p>c) riducendo il Sinodo alle sue &#8220;condizioni giuridiche del suo esercizio formale&#8221;: e cos\u00ec riducendolo solo alla forma diocesana, escludendo tutto ci\u00f2 di cui il Codice non parla. Come se la realt\u00e0 sinodale, di confronto, di ascolto, di relazione, dipendesse dalle parole normative del Codice. Un positivismo ideologico spesso condisce i discorsi di credenti e pastori e li altera in modo pesante. Una dogmatica giuridica antiquata, che faccia da filtro su tutto, diventa la radice di una autoreferenzialit\u00e0 malata e quasi inguaribile.<\/p>\n<p>Il canonista non deve semplicemente &#8220;registrare&#8221; e &#8220;rilanciare&#8221; questo triplice difetto. Deve sollevare la questione, proporre correzioni, elaborare riforme. Non c&#8217;\u00e8 alternativa: \u00e8 la sua conoscenza tecnica a poter risalire la china. Se non lo fa lui, chi dovrebbe farlo?<\/p>\n<p>Le norme canoniche sono strumenti per altro. Un vescovo, una comunit\u00e0 o un canonista che pensasse di usare il Codice come &#8220;fine&#8221; &#8211; e che lasciasse anzitutto al codice la interpretazione del reale &#8211; cadrebbe in un errore molto grave e quasi irreparabile. L&#8217;invito formulato da Consorti ad una nuova assunzione di responsabilit\u00e0 da parte dei canonisti nel cammino di riforma sinodale della Chiesa \u00e8 una parola importante, che merita di essere ascoltata. Senza canonisti capaci di immaginazione e di profezia, la Chiesa non potr\u00e0 rinnovarsi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Molti sono i pregi del testo con cui P. Consorti scrive, sull&#8217;ultimo numero del &#8220;Regno&#8221; a proposito di un &#8220;ripensamento del diritto canonico&#8221; (&#8220;Il Regno&#8221;, 2[2022], 3-7). 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