{"id":17198,"date":"2021-07-21T06:50:41","date_gmt":"2021-07-21T04:50:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/?p=17198"},"modified":"2021-07-21T06:52:16","modified_gmt":"2021-07-21T04:52:16","slug":"i-confini-del-vetus-ordo-la-normativa-ecclesiale-dopo-traditionis-custodes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/i-confini-del-vetus-ordo-la-normativa-ecclesiale-dopo-traditionis-custodes\/","title":{"rendered":"I confini del Vetus Ordo. La normativa ecclesiale dopo \u201cTraditionis custodes\u201d."},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/missavetus.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-15419\" alt=\"missavetus\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/missavetus-300x218.jpg\" width=\"300\" height=\"218\" srcset=\"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/missavetus-300x218.jpg 300w, https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/missavetus.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>La pubblicazione del MP \u201cTraditionis Custodes\u201d (=TC) e della Lettera ai Vescovi di papa Francesco, che sostituisce 14 anni dopo il MP \u201cSummorum Pontificum\u201d (=SP) e la Lettera ai Vescovi di papa Benedetto XVI, riporta la condizione del VO alla sua originaria posizione: ossia di essere quella forma del rito romano che il Concilio Vaticano II ha deliberato di riformare. Questa condizione \u00e8 rimasta inalterata fino al 1984 e poi al 1988, quando si \u00e8 data facolt\u00e0 ai Vescovi di concedere un \u201cindulto\u201d che permettesse, a particolari condizioni, di far uso della forma precedente del rito, solo in casi specifici.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 implica che le condizioni di accesso al VO sono tornate oggi sostanzialmente a quanto concesso da Giovanni Paolo II nel 1988. Pu\u00f2 essere utile costruire una breve \u201csinossi\u201d per vedere che cosa era cambiato con SP e che cosa accade oggi con TC. In questo modo appare con chiarezza che una \u201cteoria azzardata e contraddittoria\u201d \u2013 l\u2019idea che la stessa \u201clex credendi\u201d potesse esprimersi in due \u201cforme rituali parallele\u201d \u2013 aveva causato una \u201cincertezza del diritto\u201d che ha portato confusione, divisione e conflitto nell\u2019unica Chiesa.<\/p>\n<p>a) SP all\u2019articolo 1 diceva che le \u201cdue forme del rito romano\u201d (ossia NO e VO) erano entrambe vigenti e lecite. TC 1 dice invece che vi \u00e8 solo una lex orandi, che \u00e8 quella del NO. La posizione classica \u00e8 quella di TC, mentre SP aveva introdotto per 14 anni una lettura azzardata e confusa della tradizione. L\u2019affermazione di SP, per cui \u201cle due forme non porteranno in alcun modo ad una divisione della lex credendi della Chiesa\u201d \u00e8 priva di fondamento, apodittica e soprattutto \u00e8 apparsa smentita dalla esperienza. Ci\u00f2 che Benedetto XVI ha affermato come vero a priori, Francesco ha verificato come infondato a posteriori.<\/p>\n<p>b) SP 2 stabilisce la libert\u00e0 di ogni prete di poter celebrare \u201csenza popolo\u201d con NO o VO, senza dover rispondere n\u00e9 al Vescovo n\u00e9 alla Sede Apostolica. Per TC questa possibilit\u00e0 non pu\u00f2 essere in alcun modo neppure considerata, essendo vigente e lecita solo la forma del NO, come ragione e tradizione comandano. Per questo TC 4-5 prevede per tutti i presbiteri che intendessero celebrare secondo il VO la necessaria autorizzazione da parte del Vescovo. SP 4 aggiungeva la possibilit\u00e0, per singoli membri del popolo di Dio, di \u201cessere ammessi\u201d alle messe \u201csenza popolo\u201d celebrate secondo VO, in palese contraddizione con il principio generale di partecipazione attiva, stabilito dal Vaticano II.<\/p>\n<p>c) SP 3 stabiliva la autonoma decisione di utilizzare saltuariamente o stabilmente il VO da parte dei superiori di Istituti di vita consacrata e di Societ\u00e0 di vita apostolica, senza altre condizioni.<\/p>\n<p>d) SP 5 regolava la presenza di \u201cgruppi stabili\u201d nelle parrocchie, invitando il parroco e il vescovo alla accoglienza e ad evitare ogni discordia. TC 3,2 esclude che si possa celebrare con VO nelle chiese parrocchiali: questo \u00e8 la conseguenza ragionevole del fatto che \u00e8 vigente e lecito soltanto il NO, non il VO.<\/p>\n<p>e) TC 3 provvede ad attribuire al Vescovo diocesano la cura delle possibilit\u00e0 di celebrazione in VO, avvalendosi di un prete incaricato che si occupi di celebrazione e cura pastorale, stabilendo giorni e luoghi specifici, verificando la necessit\u00e0 delle parrocchie personali gi\u00e0 istituite per questo scopo e non autorizzando nuovi gruppi.<\/p>\n<p>f) Secondo SP 5,3 al parroco poteva essere chiesta la celebrazione della messa VO anche in occasione di matrimoni, esequie o pellegrinaggi. Essendo esclusa la competenza del parroco in TC, anche la possibilit\u00e0 di queste richieste cade.<\/p>\n<p>g) SP 9 prevedeva inoltre che il parroco, se lo ritenesse opportuno, potesse utilizzare il VO anche per i battesimi, i matrimoni, le confessioni o le unzioni dei malati; che il Vescovo potesse utilizzarle il VO per la confermazione e che i chierici potessero usare il breviario VO per la preghiera oraria. Nulla di tutto questo \u00e8 pi\u00f9 possibile.<\/p>\n<p>Ovviamente, le questioni che scaturiranno in merito alla applicazione di TC non avranno pi\u00f9 la interpretazione \u201cspeciale\u201d che la Commissione \u201cEcclesia Dei\u201d aveva assicurato per SP. Ricordiamo bene lo scandalo che fu vissuto nel 2011, quando la Istruzione \u201cUniversae Ecclesiae\u201d aveva avuto la spudoratezza di definire \u201cgruppo stabile\u201d un gruppo di \u201calmeno tre persone, anche appartenenti a tre diocesi diverse\u201d. Era evidente che questi criteri non avevano nulla di realistico, ma miravano soltanto a \u201cmoltiplicare gli enti\u201d: se tre persone, di tre diocesi diverse, potevano costituire un gruppo valido, allora in tre diocesi risultavano tre gruppi, costituiti sempre dalle stesse tre persone. Queste mistificazioni, che hanno segnato gravemente il corpo ecclesiale e le vite di comunit\u00e0 e di singoli, oggi non sono pi\u00f9 possibili. La competenza della Congregazione per il Culto divino unifica l\u2019unica \u201clex orandi\u201d sotto una medesima autorit\u00e0 ed evita cos\u00ec di scadere in discipline caricaturali e fittizie.<\/p>\n<p>La retorica ecclesiale, alimentata da alcuni uomini senza scrupoli, aveva fatto circolare l\u2019idea che \u201cil papa Benedetto\u201d volesse che in ogni parrocchia ci fosse almeno una messa VO. Il papa non ha mai detto questa cosa, ma alcuni \u201camici\u201d gliela mettevano volentieri sulla bocca. Oggi, finalmente, abbiamo capito che questo \u00e8 semplicemente un grave errore teologico, ecclesiale, pastorale e spirituale. La tradizione cammina con l\u2019unico rito comune, che merita di essere pienamente valorizzato. La ragionevolezza ha prevalso sulla astrazione irrealistica e sulla incauta convivenza contraddittoria tra fasi diverse e irreversibili del rito romano. SP, con una normativa contraddittoria, aveva portato il conflitto a causa della sua confusione. TC torna all\u2019orizzonte che pu\u00f2 promuovere la pace, per merito della sua lineare chiarezza. SP aveva reso marginale ed accessorio il Concilio Vaticano II, TC lo ristabilisce con evidenza nella sua irreversibilit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pubblicazione del MP \u201cTraditionis Custodes\u201d (=TC) e della Lettera ai Vescovi di papa Francesco, che sostituisce 14 anni dopo il MP \u201cSummorum Pontificum\u201d (=SP) e la Lettera ai Vescovi di papa Benedetto XVI, riporta&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[50],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17198"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17198"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17198\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17199,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17198\/revisions\/17199"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17198"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}