{"id":17101,"date":"2021-06-13T17:26:22","date_gmt":"2021-06-13T15:26:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/?p=17101"},"modified":"2021-06-13T17:26:22","modified_gmt":"2021-06-13T15:26:22","slug":"la-teoria-dei-fori-e-la-giustizia-penale-e-diverso-punire-o-generare-pace","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/la-teoria-dei-fori-e-la-giustizia-penale-e-diverso-punire-o-generare-pace\/","title":{"rendered":"La teoria dei &#8220;fori&#8221; e la giustizia penale. E&#8217; diverso punire o generare pace"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-11098\" alt=\"codeximage\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage-300x116.jpg\" width=\"300\" height=\"116\" srcset=\"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage-300x116.jpg 300w, https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/codeximage.jpg 360w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>La storia della amministrazione della giustizia negli stati moderni, che negli ultimi 3 secoli, gradualmente, si \u00e8 dotata di strumenti poderosi come il &#8220;codice di diritto penale&#8221; e il &#8220;codice di procedura penale&#8221;, impatta sulla Chiesa in modo assai complesso. Anzitutto per il fatto chela Chiesa mantiene, almeno in parte, l&#8217;assetto precedente di amministrazione della giustizia, ossia un sistema che non elabora il proprio compito secondo alcune delle evidenze elaborate dagli &#8220;stati liberali&#8221;, ossia:<\/p>\n<p>&#8211; separazione dei poteri<\/p>\n<p>&#8211; certezza della pena<\/p>\n<p>&#8211; giudice naturale precostituito<\/p>\n<p>&#8211; tutela dei terzi e della vittime<\/p>\n<p>Per riflettere su questo tema vorrei rifarmi ad un famoso volume di Paolo Prodi,<em> Una storia della\u00a0giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto<\/em> (Il Mulino, 2000). Si tratta di uno strumento prezioso, che \u00e8 in grado di mostrarci il cuore di una sfida, che la Chiesa deve assumere in toto, senza nascondersi dietro categorie che, nel tempo, sono diventate parziali, distorte o addirittura contraddittorie.<\/p>\n<p>L&#8217;occasione per svolgere questo ragionamento \u00e8 data dalla recente presentazione di una presunta &#8220;riforma&#8221; del Libro VI del CJC, nel quale in forma piuttosto ridotta e marginale, alcune novit\u00e0 lasciano tuttavia in piedi un impianto del &#8220;diritto penale canonico&#8221; che continua a funzionare secondo il principio di &#8220;pluralit\u00e0 dei fori&#8221;, con grande differenza rispetto alla &#8220;unicit\u00e0 del foro&#8221; che si \u00e8 imposta con la tarda modernit\u00e0 nello stato liberale. Possiamo riassumere brevemente la questione in questo modo: una lunga tradizione aveva amministrato la giustizia con una moltiplicazione dei luoghi, dei soggetti e dei livelli di giudizio. La evoluzione moderna ha polarizzato la forma della amministrazione con una grande semplificazione: un solo foro, (un solo giudice naturale) cui corrisponde la coscienza del cittadino. E&#8217; evidente che questa operazione \u00e8 carica di conseguenze, di carattere funzionale, simbolico, concettuale, procedurale. Nascono, solo in questo nuovo stile, concetti-chiave della coscienza contemporanea come quelli di &#8220;certezza del diritto&#8221; e &#8220;certezza della pena&#8221;. Per capire bene in che cosa consiste questo passaggio, credo che sia utile formularlo in termini &#8220;antichi&#8221;. Ossia con la immagine dei &#8220;diversi fori&#8221; che concorrono, parallelamente, alla &#8220;amministrazione della giustizia&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Due fori, anzi quattro<\/strong><\/p>\n<p>E&#8217; noto che la tradizione ecclesiale, anche dopo la codificazione del 1917, conserva un &#8220;duplice foro&#8221;, cui corrispondono due &#8220;Uffici centrali&#8221;: al &#8220;foro interno&#8221; corrisponde la Penitenzieria, mentre al &#8220;foro esterno&#8221; corrisponde il Tribunale presso la Congregazione per la Dottrina della fede. Lo stesso comportamento delittuoso pu\u00f2 cadere o sotto uno o sotto l&#8217;altro o sotto entrambe le competenze di questi fori. Va aggiunto che entrambi i fori, a loro volto, hanno una articolazione di competenze maggiore, facendo capo a soggetti differenziati. E comunque bisogna ricordare, ed \u00e8 un tratto decisivo per la nostra questione, che c&#8217;\u00e8 una grande &#8220;sovrapposizione di competenze&#8221; tra foro interno e foro esterno dal punto di vista della materia: il rapporto tra peccato e delitto \u00e8 oggetto di discernimento altamente discrezionale. Questo introduce una inevitabile &#8220;incertezza&#8221; sia del diritto sia della pena. Questa incertezza \u00e8 funzionale al sistema ecclesiastico, ma entra in crisi quando si crea una sovrapposizione o una concorrenza tra giustizia ecclesiastica e giustizia statale.<\/p>\n<p>Provo ora a descrivere che cosa accade quando lo stesso comportamento viene osservato secondo la logica ecclesiastica o secondo la logica del diritto statale. Ai due profili ecclesiastici in qualche modo si sovrappongono i due registri statali:<\/p>\n<p>&#8211; <strong>foro interno<\/strong>: \u00e8 la esperienza che ha nel &#8220;sacramento della penitenza&#8221; il suo luogo proprio e che arriva alla &#8220;assoluzione&#8221; del peccatore, salvo rari casi;<\/p>\n<p>&#8211; <strong>foro esterno<\/strong>: \u00e8 la esperienza con un &#8220;tribunale ecclesiastico&#8221; che commina una pena (scomunica, interdetto, censura&#8230;);<\/p>\n<p>&#8211; <strong>foro intimo<\/strong>: \u00e8 la coscienza nel suo stare immediatamente davanti alla legge e a Dio;<\/p>\n<p>&#8211; <strong>foro esteriore<\/strong>: il tribunale dello stato, che condanna ad una pena temporale carceraria o alternativa.<\/p>\n<p>La rappresentazione che qui offriamo \u00e8 in realt\u00e0 una costruzione che non corrisponde ad esperienza concrete. Di per s\u00e9 nell&#8217;ambito della Chiesa vorremmo limitarci alle prime due dimensioni, mentre fuori dalla Chiesa potremmo limitarci alle seconde due. E&#8217; evidente, tuttavia, che la prima visione \u00e8 assai dettagliata, ma manca di certezza del diritto e della pena, mentre la seconda garantisce un alto grado di certezza, ma conosce un solo foro, che sta immediatamente davanti alla coscienza del soggetto.\u00a0 Soprattutto il fatto che ogni ordinamento tende ad ignorare la &#8220;forma mentis&#8221; dell&#8217;altro implica una ulteriore fatica nel comporre i conflitti e nell&#8217;accendere le reazioni, che diventano inevitabilmente esasperate. Gli ordinamenti, in qualche modo, creano aspettative che non sanno poi soddisfare. Non c&#8217;\u00e8 vera pacificazione se le vittime non sono ascoltate e le pene non sono certe. Ma dare ascolto alle vittime e assicurare le pene non realizza ancora una pacificazione autentica ed efficace.<\/p>\n<p><strong>Due problemi diversi, da correlare<\/strong><\/p>\n<p>Questa considerazione ci permette di identificare due questioni diverse, che qui potrebbero utilmente entrare in relazione:<\/p>\n<p>a) Da un lato la mancata riforma del Libro VI &#8211; perch\u00e9 di questo si tratta, di una riforma apparente\u00a0 &#8211; non ha affrontato la duplice questione centrale: se non esiste &#8220;certezza della pena&#8221; nel sistema, anche la fattispecie del delitto di &#8220;abuso&#8221; ottiene una soluzione che non tutela n\u00e9 l&#8217;ordinamento n\u00e9 le vittime. Senza una logica certa del &#8220;foro esteriore&#8221;, che la Chiesa possa far propria in una comunit\u00e0 giuridica pi\u00f9 vasta, e quindi in dialogo con altre istituzioni, la giustizia non potr\u00e0 essere realizzata. In questo caso la Chiesa avrebbe da imparare dalla logica statale per &#8220;generare giustizia&#8221; nel corpo ecclesiale.<\/p>\n<p>b) D&#8217;altro lato, la forma del &#8220;foro esteriore&#8221;, che garantisce certezza del diritto e certezza della pena, non garantisce a sua volta che &#8220;sia fatta giustizia&#8221; in senso sostanziale. Sia nel senso della &#8220;riabilitazione del reo&#8221;, sia nel senso della &#8220;riparazione del male compiuto&#8221;. La attuale riscoperta della &#8220;giustizia riparativa&#8221; come via alternativa alla pura formalit\u00e0 di un &#8220;foro esteriore&#8221; che commina pene carcerarie, \u00e8 una via &#8220;penitenziale&#8221; e di &#8220;mediazione&#8221; in cui la tradizione ecclesiale pu\u00f2 risultare utile alla tradizione statale.<\/p>\n<p>Di fatto, una contaminazione dei sistemi \u00e8 necessaria. La &#8220;pluralit\u00e0 dei fori&#8221;, su cui Paolo Prodi ci ha reso attenti, non \u00e8 solo una &#8220;vecchia idea medievale&#8221;, ma una istanza di giustizia che non si lascia troppo formalizzare. Cos\u00ec, alla irrinunciabilit\u00e0 della &#8220;certezza della pena&#8221; e della &#8220;tutela dei terzi&#8221; occorre unire il recupero di forme di &#8220;mediazione&#8221; e di &#8220;riparazione&#8221; diverse dalla mera &#8220;esteriorit\u00e0 della reclusione&#8221; come forma ordinaria della pena. La Chiesa tanto meglio potr\u00e0 affermare il suo giusto ideale di misericordia se sapr\u00e0 assumere anche i principi moderni di certezza del diritto e della pena, come propria risorsa, in dialogo con altre istituzioni. Lo Stato, da parte sua, tanto meglio potr\u00e0 tutelare le vittime e le esigenze formali di giustizia, quanto pi\u00f9 camminer\u00e0 anche nella direzione della vera riabilitazione del reo e della efficace pacificazione della comunit\u00e0, ferita dal crimine e non sanata da rimedi puramente esteriori, per quanto certi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La storia della amministrazione della giustizia negli stati moderni, che negli ultimi 3 secoli, gradualmente, si \u00e8 dotata di strumenti poderosi come il &#8220;codice di diritto penale&#8221; e il &#8220;codice di procedura penale&#8221;, impatta sulla&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[50],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17101"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17101"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17101\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17102,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17101\/revisions\/17102"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17101"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17101"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17101"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}