{"id":16943,"date":"2021-05-02T22:45:07","date_gmt":"2021-05-02T20:45:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/?p=16943"},"modified":"2021-05-02T22:45:07","modified_gmt":"2021-05-02T20:45:07","slug":"la-terza-forma-della-penitenza-un-dibattito-1-di-u-r-del-giudice","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/la-terza-forma-della-penitenza-un-dibattito-1-di-u-r-del-giudice\/","title":{"rendered":"La terza forma della penitenza: un dibattito (\/1) (di U. R. Del Giudice)"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Ordo-paenitentiae.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-16944\" alt=\"Ordo paenitentiae\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Ordo-paenitentiae-206x300.jpg\" width=\"206\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Ordo-paenitentiae-206x300.jpg 206w, https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Ordo-paenitentiae.jpg 229w\" sizes=\"(max-width: 206px) 100vw, 206px\" \/><\/a><\/p>\n<p align=\"justify\">\n<p align=\"justify\"><em>Con la emergenza della pandemia \u00e8 tornata in uso, sia pure in modo eccezionale, la terza forma di celebrazione del sacramento della penitenza. Poich\u00e9 le circostanze che la hanno promossa e le discussioni classiche intorno questa possibilit\u00e0 rituale manifestano alcune novit\u00e0 non di poco conto, \u00e8 il caso di fare il punto della situazione, con una serie di interventi. Il primo, di Umberto R. Del Giudice, che ringrazio di cuore, puntualizza con cura la situazione normativa intorno a questa ipotesi. Seguiranno altri interventi, che studieranno l&#8217;istituto dal punto di vista pastorale e teologico. (ag)<\/em><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Calibri Light', serif\"><span style=\"font-size: xx-large\">Terza forma per la riconciliazione e diritto liturgico<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">di Umberto R. Del Giudice<\/p>\n<p align=\"justify\">\u00c8 noto che molti Vescovi, a causa del protrarsi delle restrizioni necessarie al contenimento del contagio da SARS-Cov-2, hanno considerato la possibilit\u00e0 di celebrare il sacramento della penitenza e della riconciliazione nella cosiddetta \u201c<i>terza forma<\/i>\u201d, ovvero con <i>rito penitenziale comunitario e assoluzione generale <\/i>(cfr. <i>Ordo P<\/i><i>\u00e6<\/i><i>nitenti<\/i><i>\u00e6<\/i>, nn. 31-35.60-63; di seguito OP).<\/p>\n<p align=\"justify\">Le celebrazioni che ne sono scaturite hanno trovato accoglienza favorevole tra i partecipanti: un\u2019esperienza da non sottovalutare, n\u00e9 dimenticare. La questione, dunque, \u00e8 molto interessante dal punto di vista <i>pastorale<\/i>, <i>liturgico<\/i>, <i>canonico<\/i>, <i>sacramentale<\/i>, e merita maggior approfondimento. Per un iniziale dibattito e per una possibile maggiore consapevolezza delle pratiche ecclesiali, appare utile proporre una rilettura della disciplina canonica, tra <i>fatti<\/i>, <i>normativa<\/i> e <i>storia recente<\/i>.<\/p>\n<p align=\"justify\">\n<p><span style=\"color: #2f5496\"><span style=\"font-family: 'Calibri Light', serif\"><span style=\"font-size: large\">Vescovi diocesani e Penitenzieria: i fatti<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">I Vescovi avrebbero consultato la Penitenzieria Apostolica con la quale avrebbero concordato che l\u2019attuale pandemia pu\u00f2 configurare tra i casi di \u201c<i><b>grave necessit\u00e0<\/b><\/i>\u201d previsti dal Codice di Diritto canonico (ex can. 961 CIC). Il condizionale \u00e8 d\u2019obbligo poich\u00e9 attualmente \u00e8 possibile accedere solo alla <a href=\"http:\/\/www.penitenzieria.va\/content\/penitenzieriaapostolica\/it\/tribunale-del-foro-interno\/magistero-e-biblioteca-di-testi\/nota2.html\"><span style=\"color: #0563c1\"><i><span style=\"text-decoration: underline\">Nota della Penitenzieria apostolica<\/span><\/i><\/span><\/a> e non \u00e8 chiara quale sia stata la forma con cui i Vescovi diocesani avrebbero chiesto il parere al Dicastero. Di contro, la <i>Nota della Penitenzieria<\/i> \u00e8 \u201cspontanea\u201d sebbene alcuni comunicati di Conferenze episcopali regionali annoterebbero una non precisata <a href=\"https:\/\/www.diocesi.torino.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/NOTA_Conferenza_Episcopale_Piemontese-CEP_dicembre2020.pdf\"><span style=\"color: #0563c1\"><span style=\"text-decoration: underline\">\u201cconsultazione\u201d col Dicastero<\/span><\/span><\/a> competente. In altre parole, i Vescovi dichiarano di aver consultato il Dicastero mentre la Penitenzieria ritiene che sia la \u201cgravit\u00e0 delle attuali circostanze\u201d che \u201cimpone una riflessione sull\u2019urgenza\u201d. Dai comunicati poi si evince che sono i Vescovi diocesani che \u201c<a href=\"http:\/\/www.cet.chiesacattolica.it\/vescovi-nordest-verso-un-natale-inedito\/\"><span style=\"color: #0563c1\"><span style=\"text-decoration: underline\">concordato come linea comune che tale situazione di pandemia possa configurare quei casi di grave necessit\u00e0<\/span><\/span><\/a>\u201d. Se ci siano state comunicazioni non pubblicate, questo, almeno per ora, non \u00e8 dato appurarlo.<\/p>\n<p align=\"justify\">In ogni caso, potrebbe esserci stata una richiesta di chiarimento (non formale) all\u2019origine della <i>Nota della Penitenzieria<\/i> che tuttavia salvaguarda la competenza dei Vescovi diocesani, i quali, sebbene in un secondo momento, hanno condiviso l\u2019onere della decisione. La <i>Nota<\/i>, infatti, \u00e8 del 19 marzo 2020. Da notare che nel gioco delle parti, le Conferenze episcopali nazionali sembrano non voler entrate in gioco. Le Conferenze di Italia, Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Brasile, Stati Uniti, ad esempio, non hanno prodotto documenti\/note in merito: la competenza, infatti, rimane del Vescovo diocesano, sentito il parere dei restanti ordinari del territorio delle zone interessate (Conferenze episcopali regionali o semplicemente Vescovi limitrofi).<\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: large;font-family: 'Calibri Light', serif;color: #2f5496\">Criteri concordati<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">Per la terza forma sono richiesti due elementi essenziali: il <i>caso di necessit\u00e0<\/i> e i <i>criteri da concordare tra Vescovi<\/i>. Nei casi in cui \u00e8 stata applicata la terza forma, le direttive diocesane hanno convenuto su alcuni punti per l\u2019attuazione della forma liturgica.<\/p>\n<p align=\"justify\">Secondo le disposizioni dei Vescovi che hanno condiviso i criteri, il rito penitenziale nella terza forma:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p align=\"justify\">pu\u00f2 essere celebrato in un <i><b>lasso di tempo stabilito<\/b><\/i> dal Vescovo diocesano,<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">pu\u00f2 essere celebrato in un\u2019azione penitenziale comunitaria <i><b>apposita e debitamente preparata<\/b><\/i> anche con una catechesi che metta in rilievo la \u201cstraordinariet\u00e0\u201d della forma,<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">pu\u00f2 essere celebrato ricordando \u00abil senso del peccato e l\u2019esigenza di una reale e continua conversione con l\u2019invito a vivere \u2013non appena sar\u00e0 possibile\u2013 il sacramento stesso nelle <i><b>modalit\u00e0 e forme tradizionali e ordinarie<\/b><\/i>\u00bb,<\/p>\n<\/li>\n<li>deve essere un\u2019azione liturgica<i><b> separata<\/b><\/i> dalla celebrazione dell\u2019Eucaristia.<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\">Questi, dunque, i punti essenziali che, secondo le norme particolari di ciascun Ordinario del luogo, hanno permesso di vivere la Penitenza nella terza forma in alcune comunit\u00e0, tra queste alcune delle diocesi del <i>Piemonte<\/i>, della <i>Valle d\u2019Aosta<\/i>, del <i>Triveneto<\/i>, di <i>Bologna<\/i>, di <i>Modena<\/i>, e poche altre ancora.<\/p>\n<p align=\"justify\">Alcuni Vescovi chiariscono che il \u201ccaso di necessit\u00e0\u201d si ravvisa anche \u00abquando, per timore di contagio o altri motivi, \u00e8 impossibile avvicinare l\u2019ammalato, o mantenere la necessaria riservatezza. In ogni caso l\u2019assoluzione deve essere data dal sacerdote presente di persona e deve essere udibile, anche a distanza, da chi riceve il sacramento\u00bb (cos\u00ec le <a href=\"https:\/\/www.chiesadibologna.it\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/03\/Disposizioni-nell%E2%80%99Arcidiocesi-di-Bologna-per-la-Settimana-Santa-2020.pdf\"><span style=\"color: #0563c1\"><span style=\"text-decoration: underline\">Disposizioni nell\u2019Arcidiocesi di Bologna<\/span><\/span><\/a>). In questo caso si tratta di \u201cassoluzione simultanea a pi\u00f9 penitenti\u201d, ovvero malati e operatori sanitari e familiari che li assistono, e che non possono essere convenientemente avvicinati o non avvicinati da soli.<\/p>\n<p align=\"justify\">Questo \u00e8 uno degli esempi di quanto un Vescovo diocesano possa articolare la normativa per la propria comunit\u00e0. D\u2019altra parte, il gi\u00e0 ricordato comunicato dei Vescovi piemontesi indica una forma di celebrazione pi\u00f9 estesa, ovvero parrocchiale e comunitaria.<\/p>\n<p align=\"justify\">\n<p align=\"justify\">A questo punto sembra opportuno per\u00f2 un breve richiamo delle norme giuridiche circa la <i>terza forma<\/i>, in capo a chi \u00e8 radicata la <i>competenza<\/i> di impiegarla o meno o chi dovrebbe\/pu\u00f2 \u201cconcordare\u201d i <i>criteri<\/i> essenziali.<\/p>\n<p align=\"justify\">\n<p><span style=\"color: #2f5496\"><span style=\"font-family: 'Calibri Light', serif\"><span style=\"font-size: large\">Competenza e criteri per la terza forma: la normativa<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">La riconciliazione con confessione e assoluzione generale \u00e8 normata dai nn. 31-35.60-63 dell\u2019OP e dai cann. 961; 962; 963 del CIC. Le condizioni per attuare la terza forma (ex can. 961 \u00a71) sono l\u2019<i>emergenza assoluta<\/i> (il pericolo di morte e la mancanza di tempo, n. 1) e la <i>grave necessit\u00e0<\/i> (alto numero di penitenti, confessori insufficienti e mancanza di \u201ctempo congruo\u201d, n. 2).<\/p>\n<p align=\"justify\">La competenza nel giudicare se ricorrano o meno le condizioni di grave necessit\u00e0 (ovvero quelle relative al dettato del can. 961 \u00a71 n. 2) \u00e8 in capo al Vescovo diocesano (ex can. 961 \u00a72) il quale, per la sua decisione, deve tener conto dei <i>criteri concordati<\/i> con gli <i>altri<\/i> (<i>ceteris<\/i>) membri della Conferenza Episcopale (\u201c<i>attentis criteriis cum ceteris\u2026 concordatis<\/i>\u201d).<\/p>\n<p align=\"justify\">Il CIC differisce qui leggermente ma sostanzialmente dall\u2019OP 32 e dal <i>Codice dei canoni delle Chiese orientali<\/i> (CCEO, 720 \u00a73). Sia nelle rubriche del <i>Rito<\/i> che nel CCEO, infatti, ritroviamo l\u2019originale \u201c<i>collatis consiliis<\/i>\u201d che \u00e8 sostanzialmente difforme dalla espressione \u201c<i>attentis criteriis<\/i>\u201d del CIC. \u201c<i>Collatis consiliis<\/i>\u201d si tratterebbe di \u201cdicitura originale\u201d in quanto \u00e8 quella contenuta non solo nelle rubriche dell\u2019OP ma anche negli schemi del 1982 per la revisione del Codice.<\/p>\n<p align=\"justify\">La differenza sostanziale (e quindi il cambio normativo) sta nel fatto che \u201c<i>collatis consiliis<\/i>\u201d \u00e8 un\u2019espressione che richiede la semplice consultazione, mentre \u201c<i>attentis criteriis<\/i>\u201d sta per \u201cattendere ai criteri\u201d concordati: in questo caso il Vescovo diocesano non pu\u00f2 normare per la sua diocesi con indicazioni disciplinari non conformi ai criteri concordati con gli altri (<i>ceteris<\/i>) membri della Conferenza Episcopale. Tuttavia, \u00e8 evidente che sebbene un Vescovo commetta un illecito nel caso in cui decida secondo propri criteri, cambiando le condizioni richieste, sostituendole con altre, o determinando il caso di \u201cgrave necessit\u00e0\u201d secondo parametri del tutto personali, il suo atto non sarebbe nullo.<\/p>\n<p align=\"justify\">Fin qui, dunque, queste le evidenze:<\/p>\n<p align=\"justify\">a) la competenza per determinare i casi di grave necessit\u00e0 \u00e8 del <i><b>Vescovo diocesano<\/b><\/i>;<\/p>\n<p align=\"justify\">b) egli deve giudicare tenendo conto dei <i><b>criteri concordati<\/b><\/i> con gli altri membri della Conferenza Episcopale;<\/p>\n<p align=\"justify\">c) la Penitenzieria Apostolica non ha emanato norme ma espresso un <i><b>parere<\/b><\/i>, <i>sua sponte<\/i>, circa l\u2019interpretazione delle condizioni per determinare la \u201cgrave necessit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: large;font-family: 'Calibri Light', serif;color: #2f5496\">Aspetti storici (non secondari)<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">A questo punto due sono gli aspetti interessanti su cui riflettere: <i>a)<\/i> se la competenza \u00e8 sempre stata dei Vescovi diocesani e in quale misura rispetto ai criteri, e <i>b)<\/i> a quale titolo concorrono le Conferenze episcopali e se queste sono da intendersi <i>nazionali<\/i> o <i>regionali<\/i>.<\/p>\n<p align=\"justify\">Le questioni relative alla terza forma sono state a lungo dibattute tra gli anni \u201970 e \u201980, ovvero a ridosso della pubblicazione dell\u2019OP e della revisione del Codice: nella impossibilit\u00e0 di riportare qui tutti i contesti e le opinioni, si riassumeranno le notizie utili ed essenziali. Va tuttavia ribadito che in quegli anni il fermento intorno alla assoluzione generale come anche le decisioni prese da molte Conferenze episcopali (ad esempio quelle francese e canadese, per citarne alcune) furono davvero sorprendenti fino a deliberare ci\u00f2 che in seguito, con il CIC, non fu pi\u00f9 permesso.<\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: medium;font-family: 'Calibri Light', serif;color: #2f5496\">La Competenza sulla terza forma: prima e dopo il CIC<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">Prima del Codice del 1983 l\u2019assoluzione generale era disciplinata da alcune <i>Norme pastorali<\/i> e dall\u2019OP del 1974. Allora queste apparivano come nuove possibilit\u00e0 ed ampliamento delle indicazioni non chiarite dal can. 856 del Codice del 1917. In realt\u00e0, prima che il Codice del 1983 definisse la competenza in capo ai Vescovi diocesani fu lecito in molte zone demandare il giudizio sul \u201ccaso di necessit\u00e0\u201d al singolo presbitero: tale eventualit\u00e0 fu riproposta nelle rubriche dell\u2019OP (n. 32) ma abolite di fatto dal Codice.<\/p>\n<p align=\"justify\">Ancora oggi, infatti, si possono leggere al n. 32 dell\u2019OP queste indicazioni che, \u00e8 bene ricordarlo, non hanno pi\u00f9 valore giuridico: \u00abQualora, oltre i casi determinati dal Vescovo diocesano, si presentasse qualche <i>altra grave necessit\u00e0<\/i> di impartire l\u2019assoluzione sacramentale a pi\u00f9 fedeli insieme, perch\u00e9 l\u2019assoluzione stessa sia lecita, il sacerdote \u00e8 tenuto a preavvertire, entro i limiti del possibile, l\u2019Ordinario del luogo; se il preavviso non fosse possibile, abbia cura di informare quanto prima l\u2019Ordinario stesso sul dato di necessit\u00e0 che gli si \u00e8 presentato e sull\u2019assoluzione cos\u00ec impartita\u00bb. In altre parole, il singolo sacerdote poteva impartire l\u2019assoluzione generale nel caso ritenesse ci fossero le condizioni di \u201cgrave necessit\u00e0\u201d e poi riferire (<i>quam primum<\/i>) al Vescovo. Possibilit\u00e0 del tutto ignorata nel Codice e di fatto resa illecita sulla scia della decisione della Commissione di revisione riunita in Sessione II (cfr. <i>Communicationes<\/i>, X [1978], 53). Il fatto non meravigli: anzi \u00e8 da ricordare che nella stessa seduta non manc\u00f2 chi sugger\u00ec di abrogare del tutto l\u2019assoluzione generale dal CIC. Dunque, tranne <i>in caso di morte<\/i>, nessun presbitero pu\u00f2 assumersi la responsabilit\u00e0 di determinare \u201ccasi di necessit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p align=\"justify\">Va evidenziato che si parla di liceit\u00e0: il problema, dunque, \u00e8 relativo alla responsabilit\u00e0 del ministro e non all\u2019assoluzione e alla sua validit\u00e0, che rimane integra in s\u00e9.<\/p>\n<p align=\"justify\">\u00c8 chiaro che le rubriche liturgiche del 1974 abbiano subito una restrizione col Codice, sia in riferimento alla possibilit\u00e0 che il singolo sacerdote potesse ritenere da solo i \u201ccasi di gravit\u00e0\u201d sia per il fatto che i Vescovi non devono solo ascoltare il parere degli altri (<i>ceteris<\/i>) Vescovi, ma devono con essi<i> concordare<\/i> i criteri. Va ricordato che <i>ceteris<\/i> non sta per tutti: indica i Vescovi pi\u00f9 vicini e non implica la Conferenza nazionale.<\/p>\n<p align=\"justify\">In ogni caso, il passaggio dal Rito al CIC comporta una restrizione di competenza e un vincolo.<\/p>\n<p align=\"justify\">A queste limitazioni va aggiunta anche una reinterpretazione dei casi di \u201cgrave necessit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p align=\"justify\">Nell\u2019aprile del 2002 fu pubblicata da San Giovanni Paolo II il motu proprio <i>Misericordia Dei <\/i>nel quale si richiamavano le leggi canoniche vigenti e si disciplinavano i criteri per determinare i \u201ccasi di necessit\u00e0\u201d. Essi devono essere davvero \u201ceccezionali\u201d; deve concorrere l\u2019impossibilit\u00e0 di confessare \u201ccome si conviene\u201d e deve essere reale la possibilit\u00e0 che i penitenti sarebbero costretti a rimanere \u201ca lungo\u201d privi della grazia sacramentale. Si ricorda altres\u00ec che per la celebrazione del sacramento non \u00e8 rilevante il \u201ccolloquio pastorale\u201d e che quindi la sola impossibilit\u00e0 di averne uno non definisce \u201ccasi di necessit\u00e0\u201d; che il tempo inferiore a un mese non implica rimanere \u201ca lungo\u201d nella situazione di privazione della riconciliazione.<\/p>\n<p align=\"justify\">Queste precisazioni hanno dunque ulteriormente ristretto il campo di azione degli stessi Vescovi.<\/p>\n<p align=\"justify\">C\u2019\u00e8 da annotare anche un fatto emblematico: al termine di questo <i>motu proprio<\/i> si dichiara solo che i criteri valgono anche per la prassi dei riti orientali: tuttavia la stessa lettera apostolica dimentica di modificare formalmente il testo del CCEO (can. 720, \u00a7\u00a72.3). I criteri, dunque, sono gli stessi, tuttavia, da un punto di vista meramente giuridico-amministrativo, l\u2019Eparca non \u00e8 obbligato ad accordarsi con gli altri vescovi poich\u00e9 rimane la dicitura \u201c<i>collatis consiliis<\/i>\u201d.<\/p>\n<p align=\"justify\">Per quanto riguarda \u201ccasa nostra\u201d, ci\u00f2 che lascia davvero perplessi \u00e8 che, all\u2019indomani della pubblicazione dell\u2019OP, i Vescovi italiani dichiararono che la \u201cterza forma\u201d rimanesse vincolata al solo \u201cpericolo di morte\u201d ribadendo che le forme del rito lecitamente ammesse sarebbero state solo la prima e la seconda (CEI, <i>Nota della Presidenza<\/i>, 30 aprile 1975, n.1).<\/p>\n<p align=\"justify\">I fatti hanno smentito i principi.<\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: large;font-family: 'Calibri Light', serif;color: #2f5496\">Conclusioni<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">Dal punto di vista del Diritto canonico e liturgico, la competenza nel determinare i casi di \u201cgrave necessit\u00e0\u201d rimane in capo ai Vescovi diocesani che sono tenuti a concordare con gli altri Vescovi della zona interessata alle circostanze emergenziali i <i>criteri di applicazione della terza forma del rito della Penitenza<\/i>.<\/p>\n<p align=\"justify\">Per i <i>criteri generali con cui stabilire i casi di necessit\u00e0<\/i> tutti i Vescovi sono tenuti a riferirsi al motu proprio <i>Misericordia Dei<\/i>.<\/p>\n<p align=\"justify\">Nessun sacerdote, eccetto in caso di pericolo di morte, pu\u00f2 validamente determinare da solo i casi di necessit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"justify\">Questa impostazione \u00e8 per\u00f2 un\u2019interpretazione restrittiva rispetto alla <i>mens<\/i> del Rito frutto di una lunga revisione e riflessione liturgico-pastorale. Lo stesso Codice e, nella fattispecie, la dichiarazione del 1978 della Presidenza CEI non sembrano in linea con l\u2019intuizione delle rubriche liturgiche le quali, si auspica, potrebbero essere semplicemente riprese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la emergenza della pandemia \u00e8 tornata in uso, sia pure in modo eccezionale, la terza forma di celebrazione del sacramento della penitenza. 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