{"id":15730,"date":"2020-07-30T10:05:18","date_gmt":"2020-07-30T08:05:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/?p=15730"},"modified":"2020-07-30T10:05:18","modified_gmt":"2020-07-30T08:05:18","slug":"teologia-estroversa-e-diritto-introverso-un-bel-volumetto-di-severino-dianich","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/teologia-estroversa-e-diritto-introverso-un-bel-volumetto-di-severino-dianich\/","title":{"rendered":"Teologia estroversa e diritto introverso? Un bel volumetto di Severino Dianich"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/dianich-riforma2020.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-15731\" alt=\"dianich-riforma2020\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/dianich-riforma2020-177x300.jpg\" width=\"177\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/dianich-riforma2020-177x300.jpg 177w, https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/dianich-riforma2020.jpg 590w\" sizes=\"(max-width: 177px) 100vw, 177px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel breve spazio di un centinaio di pagine Severino Dianich &#8211; e nella post-fazione Edoardo Chiti, giurista non canonista &#8211; offrono una lettura illuminante di una questione non evidente, ma decisiva per comprendere le opportunit\u00e0 e le difficolt\u00e0 della riforma della Chiesa oggi. In particolare la sua complessa relazione con l&#8217;ordinamento canonico. Il merito del volumetto \u00e8 di proporre non soltanto una analisi molto acuta, ma anche di fornirne il fondamento storico, con dettagli e precisazioni gustosissime. Ci\u00f2 che viviamo oggi con grande imbarazzo, deriva infatti da una lunga storia, che risale ad almeno 200 anni fa. E trova, oggi, accanto ad una &#8220;ecclesiologia estroversa&#8221; una &#8220;canonistica per lo pi\u00f9 introversa&#8221;. E il rapporto tra queste due &#8220;letture della tradizione&#8221; \u00e8 assai faticoso, difficile, talora impossibile.<\/p>\n<p><em>L&#8217;arduo dialogo tra teologia e diritto canonico<\/em><\/p>\n<p>Alla radice, come bene dice Dianich, sta uno sviluppo differenziato della teologia e della canonistica. La prima, soprattutto nella sua versione ecclesiologica, \u00e8 stata messa in moto da &#8220;movimenti&#8221; (biblico, liturgico e patristico) che ne hanno rinnovato il linguaggio, scoprendo la destinazione della Chiesa ad essere &#8220;sacramento&#8221;, in rapporto a tutta la umanit\u00e0. Da parte sua la canonistica si \u00e8 invece progressivamente concentrata sulla &#8220;autonomia ecclesiale&#8221;, facendo del Codice del 1917 la pi\u00f9 limpida affermazione di questa autosufficienza dell&#8217;ordinamento ecclesiale rispetto all&#8217;esterno, agli stati, al mondo. Dunque, ad una teologia che scopriva il mondo ha corrisposto una canonistica che se ne immunizzava. E non sarebbe azzardato scoprire &#8211; con l&#8217;aiuto degli studi di C. Fantappi\u00e9 &#8211; le relazioni complesse della codificazione ecclesiale con il modernismo e l&#8217;antimodernismo. Si potrebbe dire che uno &#8220;strumento moderno&#8221; \u00e8 stato utilizzato per un &#8220;fine antimoderno&#8221;. L&#8217;idea e la forma della &#8220;legge universale e astratta&#8221; come affermazione di una sovranit\u00e0 di ambizione medievale&#8230;<\/p>\n<p><em>Il Vaticano II e la riforma (parziale) del codice<\/em><\/p>\n<p>Neppure la grande stagione conciliare ha saputo cambiare di molto questa situazione. Mentre ha aperto la Chiesa ad un rapporto col mondo come luogo di discernimento accurato e strutturale, \u00e8 riuscita a mutare con una certa incidenza la legge canonica solo &#8220;ad intra&#8221;, con la introduzione di nuove categorie, ma non ha per nulla inciso sulla relazione &#8220;ad extra&#8221;. Il nuovo codice del 1983 resta segnato da questa &#8220;indifferenza&#8221; verso l&#8217;esterno della Chiesa, che diventa causa di una strutturale incapacit\u00e0 ad entrare in sintonia con i disegni di &#8220;uscita&#8221; che la Chiesa ha iniziato a verbalizzare dagli anni 60 e ha potentemente riscoperto negli ultimi anni, solo con papa Francesco.\u00a0 Proprio il riattualizzarsi brusco della vocazione all&#8217;uscita della Chiesa &#8211; che era stata messa largamente in secondo piano per almeno 30 anni di verbalizzazioni perplesse e di azioni indecise &#8211; ha messo ancora pi\u00f9 a nudo la determinazione autoreferenziale del diritto canonico.<\/p>\n<p><em>Una vocazione autoreferenziale del codice?<\/em><\/p>\n<p>Il merito del volume \u00e8 di mostrare, in modo assai felice, che la questione non dipenda da &#8220;singole intenzioni&#8221;, da &#8220;usi distorti&#8221; o addirittura da &#8220;disegni malevoli&#8221;,\u00a0 ma da una &#8220;approccio complessivo e generale&#8221; del testo codiciale, che determina, indirettamente, nella &#8220;mens&#8221; del diritto canonico, nozioni e affetti di chiesa e di mondo del tutto diversi da quelli maturati in sede teologica, ecclesiologica e pastorale. Il rinnovamento della tradizione ecclesiologica non ha toccato nel fondo la tradizione canonica. Che dunque non si preoccupa di definire il rapporto della Chiesa con l&#8217;altro da s\u00e9. Qui Dianich dice a ragione:<\/p>\n<p>&#8221;\u00a0Che non lo facesse la grande\u00a0tradizione canonistica \u00e8 comprensibile, perch\u00e9 essa\u00a0si muoveva nella cornice di un mondo ritenuto tutto\u00a0cristiano. Attualmente l\u2019assenza della sporgenza\u00a0ad extra dell\u2019ordinamento della Chiesa ha prodotto\u00a0di fatto e continua a produrre un\u2019estraneazione dell\u2019ordinamento canonico e della scienza canonistica\u00a0dagli sviluppi avvenuti nelle scienze giuridiche\u00a0e nella coscienza civile.&#8221; (28)<\/p>\n<p>Alcuni esempi corredano opportunamente il discorso: essi riguardano il linguaggio e le nozioni che il Codice offre alla considerazione del lettore. Se si utilizza il termine &#8220;sudditi&#8221;, oppure se di considera &#8220;&#8221;delitto&#8221; la apostasia, si resta all&#8217;interno di evidenze che sono tipiche del mondo tradizionale, senza alcuna vera considerazione della libert\u00e0 di coscienza, che pure dal 1965 \u00e8 parte integrante della dottrina ecclesiale. La sfasatura delle nozioni appare chiara ed \u00e8 determinata, precisamente, dalla &#8220;introversione&#8221; del testo.<\/p>\n<p>Ma c&#8217;\u00e8 di pi\u00f9. La stessa relazione tra &#8220;due ordini&#8221; (ecclesiale e civile) risulta estremamente precaria nel momento in cui i due ambiti si sovrappongo nella esistenza concreta dei soggetti, che sono allo stesso tempo battezzati e cittadini. La relazione tra ordinamento canonico ed ordinamento civile, nei secoli, \u00e8 profondamente mutata. E nella storia non sempre \u00e8 stato lo Stato a doversi legittimare di fronte alla Chiesa. Pertanto una &#8220;partenza immediata&#8221; dal diritto canonico, senza alcuna preoccupazione di definire il rapporto con &#8220;altre fonti di autorit\u00e0&#8221;, costituisce una variabile storica che non \u00e8 affatto destinata a restare immutata. Se il Codice del 1917 nasce nella convinzione di una restaurazione della condizione di cristianit\u00e0 e di evidenza del primato della societas perfecta, che prevale su qualsiasi altra societas e che non deve giustificarsi dinanzi allo stato moderno, ebbene questa visione originaria della codificazione ecclesiale pesa come un macigno sugli &#8220;spazi di manovra&#8221; per recepire il rapporto con il mondo moderno in modo rinnovato. Potremmo dire: con questa impostazione per principio non esistono &#8220;segni dei tempi&#8221; e la Chiesa pu\u00f2 solo insegnare e non ha nulla da imparare.<\/p>\n<p><em>La libert\u00e0 di coscienza e la riformulazione della legge<\/em><\/p>\n<p>Sotto questo profilo, la svolta conciliare pi\u00f9 netta avviene con <em>Dignitatis Humanae<\/em> che recepisce, almeno in larga parte, un paradigma diverso. Questo principio, obiettivamente nuovo, non \u00e8 ancora recepito dalla cultura canonistica ecclesiale. Dianich ricorda che gi\u00e0 Guardini, nel 1950, aveva indicato nella relazione con il &#8220;non cristiano&#8221; una delle sfide decisive. D&#8217;altra parte, una ricomprensione reale dei &#8220;carismi ecclesiali&#8221; &#8211; gi\u00e0 cos\u00ec chiara in S. Tommaso d&#8217;Aquini &#8211; \u00e8 in grado di configurare un esercizio della <em>auctoritas<\/em> pi\u00f9 ampio e articolato. Su questo, tuttavia, la proposta di Dianich \u00e8 che occorra promuovere una iniziativa di teologi e canonisti uniti.<\/p>\n<p>&#8221;\u00a0La riforma delle istituzioni e delle strutture\u00a0ecclesiastiche spetta al legislatore, al papa e ai vescovi.\u00a0Lo studio delle sue concrete possibilit\u00e0 e la\u00a0progettazione delle loro nuove forme \u00e8 compito\u00a0dei teologi e dei canonisti&#8221; (81)<\/p>\n<p>Nella dettagliata postfazione Edoardo Chiti valorizza, in chiave strettamente giuridica, ma con respiro ecclesiale e in vista di una Chiesa intesa come &#8220;comunit\u00e0 interpretativa&#8221;, una traduzione normativa e ordinamentale del discorso di Dianich, manifestando le possibili riforme da realizzarsi, anche in un conclusivo confronto tra ordinamento canonico e ordinamenti pubblici contemporanei, nel quale ogni parte avrebbe, rispettivamente, da insegnare e da imparare.<\/p>\n<p><em>Due problemi ulteriori<\/em><\/p>\n<p>Il testo \u00e8 fecondo perch\u00e9 permette di valutare anche altri aspetti problematici, che nella recente fase di dibattito ecclesiale sono emersi con forza. Ce ne offre una ermeneutica limpida e per questo assai utile al progresso del dibattito. Perci\u00f2 aggiungo, quasi come postille, due possibili ricadute diverse, ma altrettanto urgenti, che discendono dal discorso fin qui ascoltato.<\/p>\n<p><em>a) la (momentanea) irrilevanza giuridica di AL<\/em><\/p>\n<p>Alla luce del testo appena considerato, si pu\u00f2 rileggere con maggiore intelligenza il fatto singolare per cui le potenzialit\u00e0 riformatrici di\u00a0<em>Amoris Laetitia<\/em> si siano limitate, almeno nella lettera della Esortazione, alle conseguenze &#8220;di foro interno&#8221;, proprio per non mettere a nudo la differenza di nozioni che si utilizzano nei due campi, della pastorale familiare e del diritto. Potremmo dire che il &#8220;foro interno&#8221; \u00e8 pronto al discernimento, mentre il foro esterno manca totalmente delle categorie e delle procedure per poterlo esercitare &#8211; salvo il ricorso forzato e smodato alla &#8220;nullit\u00e0 del vincolo&#8221;, che implica per\u00f2 un salto logico e strategico dalla &#8220;cura delle ferite&#8221; alla &#8220;riduzione al nulla del vincolo&#8221;. Oggi siamo nella condizione per cui una coppia di &#8220;divorziati risposati&#8221; pu\u00f2 vivere &#8211; in foro interno &#8211; quella pienezza di comunione che il &#8220;foro esterno&#8221; o finge di non vedere, o pu\u00f2 &#8220;realizzare&#8221; solo con lo strumento della &#8220;dichiarazione di nullit\u00e0&#8221;. E&#8217; come se il foro interno avesse saputo assumere quelle nozioni di coscienza e di storia, che il foro esterno &#8220;non pu\u00f2&#8221; assumere, perch\u00e9, se lo facesse, dovrebbe strutturalmente &#8220;riconoscere&#8221; gli ordinamenti che ammettono le seconde nozze. Il problema \u00e8, evidentemente, viscerale, oltre che politico e teologico. Ma se affermi, come AL fa esplicitamente, che la &#8220;nuova unione&#8221; \u00e8 un bene possibile, devi anche fare in modo che il contratto matrimoniale civile abbia una riconoscibilit\u00e0 ecclesiale: che sia, in qualche modo, opponibile ai terzi anche all&#8217;interno della Chiesa. Ma onorare la realt\u00e0 significa riformare le nozioni e le procedure canoniche. Se si danno coppie che hanno un matrimonio canonico fallito e un matrimonio civile riconosciuto, questo per la Chiesa deve diventare un banco di prova della capacit\u00e0 di fare esperienza della realt\u00e0. Se vuole nascondere la testa nella sabbia, pu\u00f2 sempre inventarsi una &#8220;nullit\u00e0 ab ovo&#8221; che possa mettere a posto la coscienza di tutti. Ma questa soluzione non \u00e8 brillante: \u00e8 di fatto una grave patologia giuridica, oltre che ecclesiale.<\/p>\n<p><em>b) una nozione solo &#8220;pedagogica&#8221; di legge<\/em><\/p>\n<p>Vi \u00e8 per\u00f2, legato al primo esempio, un secondo punto, forse ancora pi\u00f9 viscerale. Ed \u00e8 l&#8217;idea che la &#8220;legge&#8221; sia semplicemente una pedagogia inaggirabile. Non c&#8217;\u00e8 una riflessione profonda e organica sulla corrispondenza tra legge e vita dei soggetti. Anzi, solo la legge libera il soggetto, mentre il soggetto non pu\u00f2 cambiare la legge.\u00a0 Non poter riformare la legge sembra il sinonimo di &#8220;difendere il Vangelo&#8221;. Non esiste alcuna mediazione tra principio di autorit\u00e0 e principio di libert\u00e0. Ma questa \u00e8 una lettura antimodernistica del rapporto tra autorit\u00e0 e libert\u00e0, che vede ogni riforma come &#8220;cedimento&#8221;, &#8220;compromesso&#8221;, &#8220;perdita di autenticit\u00e0&#8221;. Come se la funzione della legge fosse solo quella pedagogica, e non anche quella del riconoscimento di diritti che sorgono storicamente nella coscienza del corpo sociale e individuale. Che i neri e le donne non siano costretti ai margini della societ\u00e0 \u00e8 stato, appunto, principio di riforma. La pretesa di &#8220;gestire&#8221; mediante la legge oggettiva il destino dei soggetti \u00e8 una forma di radicale sordit\u00e0 al fenomeno tardo moderno di riconoscimento dei diritti del soggetto. Che \u00e8 certo problematico, se assolutizzato, ma dischiude una nuova lettura del reale, di cui la tradizione canonica fatica a prendere atto, nelle sue nozioni elementari e nelle sue procedure di riconoscimento e di giudizio. Anche qui il ritardo concettuale e procedurale dell&#8217;ordinamento canonico risulta ancora strutturale e necessita di un ripensamento tanto urgente quanto delicato, come &#8220;condizione&#8221; di riforma della Chiesa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Nel breve spazio di un centinaio di pagine Severino Dianich &#8211; e nella post-fazione Edoardo Chiti, giurista non canonista &#8211; offrono una lettura illuminante di una questione non evidente, ma decisiva per comprendere le&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[50],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15730"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15730"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15730\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15749,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15730\/revisions\/15749"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15730"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}