{"id":13524,"date":"2019-03-12T23:38:23","date_gmt":"2019-03-12T22:38:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/?p=13524"},"modified":"2019-03-12T23:38:23","modified_gmt":"2019-03-12T22:38:23","slug":"dibattito-su-amoris-laetitia-4-adulterio-e-atti-impuri-di-p-consorti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/dibattito-su-amoris-laetitia-4-adulterio-e-atti-impuri-di-p-consorti\/","title":{"rendered":"Dibattito su &#8220;Amoris Laetitia&#8221; (\/4): Adulterio e atti impuri (di. P. Consorti)"},"content":{"rendered":"<header>\n<h1><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/consorti.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-13526\" alt=\"consorti\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/consorti-200x300.jpg\" width=\"200\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/consorti-200x300.jpg 200w, https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/consorti.jpg 683w\" sizes=\"(max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><\/a><\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Il dibattito suscitato dal testo di G. Meiattini si arricchisce di un altro tassello. Ad intervenire \u00e8 Pierluigi Consorti, professore di Diritto canonico presso la Universit\u00e0 di Pisa, che sul suo blog ha pubblicato un articolo molto interessante, in risposta al testo di G. Meiattini. Il suo testo (che in originale si trova <a href=\"https:\/\/people.unipi.it\/pierluigi_consorti\/adulterio-e-atti-impuri-tra-delitto-e-peccato\/?fbclid=IwAR0iroGWT1blExr4ydN5YwTPgdh5M92n6O_bkeHi-sJ1cQWmrv4XQ6zmHes\">qui<\/a>\u00a0) merita di essere riportato integralmente, come prezioso contributo ad una discussione che non deve essere lasciata cadere e che oggi nella Chiesa non viene considerata con la attenzione che merita.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 2em\">Adulterio e atti impuri: tra delitto e peccato<\/span><\/p>\n<div>\u00a0<a href=\"https:\/\/people.unipi.it\/pierluigi_consorti\/adulterio-e-atti-impuri-tra-delitto-e-peccato\/\" rel=\"bookmark\">12\/03\/2019<\/a>\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/people.unipi.it\/pierluigi_consorti\/author\/a008032\/\">PIERLUIGI CONSORTI<\/a>\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/people.unipi.it\/pierluigi_consorti\/category\/diritto-canonico\/\" rel=\"category tag\">Diritto canonico<\/a>,\u00a0<a href=\"https:\/\/people.unipi.it\/pierluigi_consorti\/category\/news\/\" rel=\"category tag\">News<\/a><\/div>\n<\/header>\n<div>\n<p>Prendo spunto da un recente scritto del prof. dom Giulio Meiettini, che \u00e8 tornato a criticare\u00a0<em>Amoris laetitia<\/em>\u00a0puntando il dito contro il silenzio di questo documento verso adulterio e omosessualit\u00e0 (<a href=\"https:\/\/www.aldomariavalli.it\/2019\/03\/04\/dalladulterio-allomosessualita-genesi-e-scopo-della-strategia-del-silenzio-nella-chiesa-in-uscita\/\">qui<\/a>). A suo avviso, quel silenzio ha aperto la strada a successivi errori.<\/p>\n<p>Vorrei soffermarmi solo sul tema dell\u2019adulterio, che egli considera un \u201cpeccato cancellato con un colpo di silenzio\u201d, vanificando cos\u00ec alcuni passi evangelici, fonti intoccabili della posizione assunta dalla Chiesa cattolica in ordine all\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio e alla morale sessuale. Questioni (infedelt\u00e0 e omosessualit\u00e0) che vengono trattate come se non fossero pi\u00f9 peccati, ma \u2018fragilit\u00e0\u2019, o \u2018irregolarit\u00e0\u2019.<\/p>\n<p>Un canonista che legge queste considerazioni non pu\u00f2 fare a meno di domandarsi preliminarmente se l\u2019adulterio, in quanto peccato, sia anche un delitto. La soluzione si trova velocemente: per la legge penale della Chiesa l\u2019adulterio \u00e8 anche un delitto solo se \u00e8 commesso da un chierico, in quanto concubinario o scandalosamente in peccato\u00a0<em>contra sextum<\/em>\u00a0(can. 1395). Nel campo del matrimonio, si tratta di un inadempimento del patto con cui gli sposi hanno deliberato davanti a Dio e alla comunit\u00e0 di dare vita al permanente\u00a0<em>consortium toius vitae<\/em>. Nel caso di adulterio, il coniuge innocente \u00e8 invitato a perdonare l\u2019infedele e ricostituire la relazione altrimenti corrotta; tuttavia, egli pu\u00f2 chiedere la separazione, \u201ca meno che non abbia acconsentito all\u2019adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio\u201d (can. 1152).<\/p>\n<p>In termini giuridici, l\u2019adulterio indica l\u2019unione sessuale di uno dei due coniugi con una terza persona (non ha quindi nulla a che vedere con le convivenze extra matrimoniali). Un atto che pu\u00f2 essere consumato una o pi\u00f9 volte e non coincide necessariamente con una condizione permanente. Tuttavia, in termini morali lo spettro della fattispecie pu\u00f2 essere pi\u00f9 ampio, riferito cio\u00e8 a tutte le forme di infedelt\u00e0 ad una relazione che dovrebbe essere esclusiva. Si tratta di un\u2019estensione accettabile delle parole di Dio \u201cNon commettere adulterio\u201d (Es. 20, 14; Dt. 5, 18), che nella tradizione cattolica sono state interpretate con un\u2019accezione sessuocentrica, testimoniata dalla traduzione catechistica del comandamento con la formula \u201cNon commettere atti impuri\u201d. In questo modo, il sesto comandamento \u00e8 diventato una sorta di raccoglitore delle possibili infedelt\u00e0 connesse ad una relazione stabile, che vanno dall\u2019adulterio in senso stretto, al divorzio, alla poligamia e alle libere unioni (ossia, relazioni affettive diverse dal matrimonio sacramentale), e comprendono anche tutte le pratiche sessuali non immediatamente riferibili all\u2019atto procreativo svolto fra i due coniugi (quindi la masturbazione, la fornicazione, la pornografia, le pratiche omosessuali e l\u2019uso di mezzi non naturali di regolazione delle nascite). Si tratta di un\u2019interpretazione morale che non solo attribuisce natura peccaminosa a una serie di atti che di per s\u00e9 non sono delitti, ma che omette di considerare infedele una relazione amorosa fuori dal matrimonio solo perch\u00e9 non si concretizza con atti sessuali.<\/p>\n<p>Un\u2019interpretazione dell\u2019adulterio coerente con la lettera dei passi biblici suggerisce peraltro un\u2019interpretazione molto pi\u00f9 stretta. Persino Ges\u00f9 \u00e8 intervenuto su questo punto restringendo l\u2019interpretazione rabbinica seguita dai farisei. Com\u2019\u00e8 noto, la societ\u00e0 dell\u2019epoca \u2013 e per molti secoli successivi \u2013 non considerava la donna un soggetto giuridico, perci\u00f2 ammetteva la poligamia e quindi condannava la sola infedelt\u00e0 della donna coniugata (o promessa sposa). Infatti l\u2019uomo, anche se sposato, poteva sempre legittimamente intrattenere una relazione con una nubile o con una meretrice, purch\u00e9 non violasse una donna sposata (o promessa sposa). Il comandamento biblico originale (espresso con\u00a0<em>na\u2019af<\/em>) ha quindi un orizzonte pi\u00f9 largo della sola sfera sessuale: da una parte riguarda la \u2018propriet\u00e0 della donna\u2019, intesa come oggetto e non come soggetto; da un\u2019altra parte richiama il valore della fedelt\u00e0 ad un\u2019alleanza relazionale: tra due sposi come con Dio. Per questa ragione nel caso di flagrante adulterio, anche l\u2019uomo che aveva approfittato di una donna non libera, sub\u00ecva la medesima condanna.<\/p>\n<p>Com\u2019\u00e8 noto, Ges\u00f9 per\u00f2 si oppose alla condanna a morte di un\u2019adultera. Pur considerandola peccatrice, non l\u2019accus\u00f2 di alcun delitto e l\u2019assolse dal peccato commesso. Ges\u00f9 venne peraltro tentato dai farisei su un tema connesso all\u2019adulterio, rispetto al quale intervenne in maniera molto chiara, cos\u00ec com\u2019\u00e8 stato tramandato dai Vangeli di Matteo e Luca. Quando i suoi contestatori gli domandarono se fosse lecito ad un uomo ripudiare una donna\u00a0<em>per qualsiasi motivo<\/em>, Ges\u00f9 neg\u00f2 ripetendo le parole di Dio in Genesi (1,27 e 2,24). Allora, i suoi contestatori gli opposero che Mos\u00e8 lo aveva per\u00f2 permesso, sicch\u00e9 Ges\u00f9 afferm\u00f2 che il ripudio non era mai lecito, salvo il caso di porneia (\u03c0\u03bf\u03c1\u03bd\u03b5\u03af\u03b1: Mt. 19, 9): inizialmente tradotto un po\u2019 semplicisticamente in italiano con fornicazione (e poi anche con \u2018relazione illegale\u2019, \u2018concubinato\u2019, \u2018unione illegittima\u2019, dimostrando la difficolt\u00e0 connessa alla sua traduzione. \u03a0\u03bf\u03c1\u03bd\u03b5\u03af\u03b1 significa infatti anche \u2018incesto\u2019, \u2018prostituzione\u2019 e pure \u2018idolatria\u2019). Disquisire sull\u2019etimologia del termine greco riportato nei Vangeli non \u00e8 tuttavia centrale, dato che Ges\u00f9 non parlava quella lingua. Egli avr\u00e0 probabilmente utilizzato l\u2019espressione ebraica o aramaica, riferendosi forse a\u00a0<em>zenuth<\/em>, che indicava il matrimonio fra persone della stessa parentela, che era vietato e quindi invalido (da qui \u2018concubinato\u2019 o \u2018relazione illegale\u2019), o forse avr\u00e0 pensato al senso del\u00a0<em>na\u2019af<\/em>, che in Mt. 5, 28 gli fece dire che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha gi\u00e0 commesso adulterio nel suo cuore. Il desiderio (\u1f10\u03c0\u03b9\u03b8\u03c5\u03bc\u1fc6\u03c3\u03b1\u03b9) va inteso quale impeto di possesso, come nell\u2019ebraico\u00a0<em>hamad<\/em>(che si trova nel nono e decimo comandamento): ne deriva che l\u2019adulterio, per essere tale, non ha bisogno di atti sessuali.<\/p>\n<p>In sostanza, Ges\u00f9 interpreta il comandamento antico dando almeno due indicazioni concrete: da un lato limita il ripudio ad ipotesi eccezionali, e dall\u2019altro afferma che commette adulterio sia l\u2019uomo che dopo aver ripudiato la moglie ne sposi un\u2019altra, sia l\u2019uomo che sposa una donna ripudiata, sia l\u2019uomo che guardandola desidera possederla. Secondo la mentalit\u00e0 dell\u2019epoca, la posizione della donna rimane estranea a questa relazione: ella ne \u00e8 oggetto e non soggetto.<\/p>\n<p>Bisogna considerare che i successivi traduttori cristiani operavano in una societ\u00e0 ormai monogamica, perci\u00f2 \u201ccoscienti della difficolt\u00e0 presentata dalla radice\u00a0<em>na\u2019af<\/em>, scelsero il greco\u00a0<em>moikheneis<\/em><em>\u00a0[adulterare]<\/em>, allo scopo di sottolineare la responsabilit\u00e0 morale e giuridica dell\u2019uomo che aveva rapporti con la donna d\u2019altri. San Girolamo ha usato un verbo latino,\u00a0<em>moechari<\/em>, che non \u00e8 altro che un prestito dal greco: un termine gergale che designa l\u2019azione di lasciarsi andare alle dissolutezze. Come si pu\u00f2 notare, la somiglianza fra i significanti nasconde una grande divergenza di senso: mentre in greco il verbo \u00e8 innanzitutto un termine giuridico, in latino appartiene al registro morale\u201d (N. A. Chouraqui, I dieci comandamenti, Milano, 2001, p.162).<\/p>\n<p>Tale trasposizione dal diritto verso la morale \u00e8 la cattiva radice che sottost\u00e0 al ragionamento che nel terzo millennio dom Meiattini ripropone ai suoi lettori, limitando la visione del peccato di adulterio alla sfera degli atti impuri e chiudendo l\u2019interpretazione di\u00a0<em>Amoris laetitia<\/em>\u00a0nelle gabbie strette proposte da una teologia morale di stile catechistico. Lo spostamento dell\u2019accento dall\u2019adulterio alla sessualit\u00e0 emargina la fonte biblica ed enfatizza interpretazioni che col tempo hanno semplicemente distorto il senso salvifico delle Parole di Dio rivolte a uomini e donne sessuate, che vivono una dimensione carnale che Dio vuole iscritta nella fedelt\u00e0 alla sua alleanza. Del resto, \u00e8 noto che l\u2019interpretazione cattolica dell\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio non \u00e8 condivisa dalle altre Chiese cristiane, che ammettono \u2013 con sfumature diverse \u2013 la possibilit\u00e0 di interrompere la relazione matrimoniale, che per la Chiesa cattolica \u00e8 un sacramento.<\/p>\n<p>In termini di diritto canonico, la relazione matrimoniale \u00e8 il patto\/contratto con cui un uomo e una donna stabiliscono un\u00a0<em>consortium\u00a0<\/em>permanente, di cui tuttavia non sono padroni, dato che in ragione del sacramento il loro contratto \u00e8 particolarmente stabile, unico e indissolubile. Il diritto canonico cura con ampiezza il tema dell\u2019atto matrimoniale, considerandone forma, oggetto, impedimenti, condizioni e patologie giuridiche. Manca per\u00f2 di affrontare il tema del rapporto matrimoniale, che \u00e8 il grande assente del diritto canonico. Il silenzio del diritto sul rapporto matrimoniale \u00e8 paradossalmente interrotto proprio dall\u2019adulterio, inteso come un fatto giuridico che pu\u00f2 modificare la forma della relazione matrimoniale, senza per\u00f2 toccarne la sostanza. Ma andiamo con ordine.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 accennato, il diritto canonico offre una diversa soluzione pragmatica. Nel caso dei chierici, l\u2019adulterio non pu\u00f2 sussistere in senso stretto, dato l\u2019obbligo del celibato, tuttavia il canone riserva uno spazio penalmente rilevante ai vari atti\u00a0<em>contra sextum<\/em>, che come abbiamo visto raccolgono le varie ipotesi di atti impuri. Nell\u2019ambito della vita matrimoniale, l\u2019adulterio \u00e8 circoscritto all\u2019infedelt\u00e0 coniugale in senso stretto. Nel primo caso, l\u2019omissione degli obblighi prescritti produce una sanzione penale; nel secondo caso, permette la separazione dei coniugi, pur senza scioglimento del vincolo sacramentale.<\/p>\n<p>Questa impostazione conserva l\u2019adulterio nel novero dei peccati gravi, talmente gravi da ammettere che possano non essere perdonati dalla parte innocente. Al contempo, ne restringe la portata, dato che non sembra possibile far rientrare tutte le ipotesi di atti impuri nelle cause di separazione concepibili sotto il cappello dell\u2019adulterio, che sussiste nel solo caso di infedelt\u00e0 coniugale compiuta attraverso la consumazione di un rapporto sessuale. In tal caso, il diritto canonico costruisce un rimedio certamente inadatto a risolvere i problemi reali, in quanto il Codice resta impostato ad un eccessivo formalismo giuridico. Posto che la separazione sia una soluzione, essa \u00e8 subordinata ad una serie di condizioni che la consentono solo quando essa possa essere addebitata alla colpa di uno solo dei due. \u201cCon ci\u00f2 si arriva alla conclusione che per il legislatore canonico due coniugi che si tradiscono vicendevolmente sono obbligati a continuare a vivere sotto lo stesso tetto, a mangiare alla stessa mensa e a dormire nello stesso letto, con quale risultato per il modello cristiano di matrimonio non \u00e8 difficile immaginare\u201d (P. Moneta, Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, Genova, 1991, p. 201).<\/p>\n<p>In altre parole, nel caso di infedelt\u00e0 di uno solo dei due, il diritto canonico attribuisce ai coniugi un potere limitato di intervento nella loro relazione, rimettendo la decisione sulla prosecuzione della convivenza alla sola parte (apparentemente) innocente, che pu\u00f2 graziosamente perdonare e quindi ristabilire l\u2019unit\u00e0. Non v\u2019\u00e8 chi non veda che tuttavia tanto l\u2019unit\u00e0 quanto l\u2019indissolubilit\u00e0 restano in s\u00e9 stesse perennemente violate: giacch\u00e9 l\u2019infedelt\u00e0 relazionale non pu\u00f2 non averle incrinate. Siamo quindi di fronte ad una finzione giuridica a senso unico, dato che nel caso di infedelt\u00e0 reciproca nessuno dei due pu\u00f2 perdonare l\u2019altro. In questi casi non solo il matrimonio resta istituzionalmente saldo, ma i coniugi permangono nel dovere di convivere, come se nulla fosse accaduto.<\/p>\n<p>Questa impostazione \u00e8 paradossale anche alla luce del canone 1153, che prevede un diritto alla separazione quando uno dei due coniugi compromette gravemente il bene spirituale o materiale dell\u2019altro o della prole, o comunque rende troppo dura la vita comune, per cause diverse dall\u2019infedelt\u00e0. In tali casi \u00e8 ammesso che l\u2019incolpevole si allontani dall\u2019altro, anche senza attendere la decisione dell\u2019Ordinario.<\/p>\n<p>I canoni relativi alla separazione presuppongono un diritto-dovere di salvaguardare la convivenza coniugale nei limiti della sua accettabilit\u00e0 reciproca. Nessuno pu\u00f2 essere costretto a mantenere una relazione coniugale imperfetta. Ci\u00f2 significa che la relazione matrimoniale rimane nella disponibilit\u00e0 dei coniugi; mentre il vincolo sacramentale segue strade proprie, indipendenti dalla relazione. Si tratta di un paradigma dogmaticamente perfetto quanto pragmaticamente inverosimile: significa che il sacramento perde ogni contatto con la sostanza della relazione.<\/p>\n<p>In questo modo il diritto canonico non riesce ad esprimere il senso evangelico della relazione matrimoniale, che non pu\u00f2 esuarirsi\u00a0 nella manifestazione del consenso. Tutti i canoni si concentrano su questo momento, che miticamente diventa espressione persino dell\u2019amore di Cristo per la Chiesa, e poi si disinteressano della vita concreta. La fine della relazione d\u2019amore \u00e8 a sua volta per sempre: senza rimedio. Di fronte ad una relazione fallita, i coniugi possono solo sperare che l\u2019atto matrimoniale fosse nullo, perch\u00e9 se non lo fosse stato, restano legati per sempre. Senza alcuna prospettiva di rimedio. Paradossalmente, il sacramento li ha incastrati.<\/p>\n<p>Per grazia di Dio, questo schema paradossale \u00e8 stato faticosamente ripensato alla luce della vita concreta.\u00a0<em>Amoris laetitia<\/em>\u00a0\u00e8 finalmente intervenuta modificando il paradigma solo istituzionale del matrimonio, collegandolo alla dimensione familiare e introducendovi il tema dell\u2019amore: che per il diritto \u00e8 altrimenti assente. Il silenzio dell\u2019amore nel diritto canonico dovrebbe scandalizzare molto di pi\u00f9 del silenzio dell\u2019adulterio o dell\u2019omosessualit\u00e0.<\/p>\n<p>Occorre ripensare il matrimonio canonico proiettandolo oltre la sola manifestazione del consenso. Non \u00e8 accettabile immaginare un atto di volont\u00e0 che in un momento solo condiziona tutto il tempo futuro. Il tempo della vita vale pi\u00f9 dello spazio di un momento. In assenza di un\u2019elaborazione pi\u00f9 complessa, restiamo fermi ad una concezione solo istituzionale del matrimonio canonico, completata da una visione morale che lo vede tristemente un motivo di giustificazione delle relazioni sessuali. Grazie a Dio, per il popolo il matrimonio \u00e8 il luogo dell\u2019incontro di una relazione d\u2019amore fra due persone, confermata davanti a Dio e agli altri uomini, non senza l\u2019ausilio della gioia che viene dall\u2019esercizio della sessualit\u00e0.<\/p>\n<p>Se il diritto canonico non sapr\u00e0 dare voce all\u2019amore rester\u00e0 schiavo di una ricostruzione dogmatica che non ammette fragilit\u00e0 o tentennamenti soggettivi. Il matrimonio rester\u00e0 sempre pi\u00f9 estraneo alla storia delle relazioni, privato della fatica di una costruzione continua di fedelt\u00e0 ad un amore che possa durare nel tempo, perci\u00f2 fedele ed esclusivo. Ciascun matrimonio riflette una dimensione antropologica, storicamente determinata. Fatta di spirito e carne. La forza della grazia sacramentale che impregna\u00a0<em>ex opere operato\u00a0<\/em>l\u2019espressione della volont\u00e0 matrimoniale, non ne condiziona necessariamente lo sviluppo successivo. La celebrazione del matrimonio \u00e8 espressione della volont\u00e0 dei ministri del sacramento di cui la Chiesa prende atto, dichiarandosi umilmente incompetente a sciogliere un vincolo che in effetti non le appartiene, perch\u00e9 di fatto rimane strettamente connesso alla capacit\u00e0 dei coniugi di conservare nel tempo l\u2019alleanza d\u2019amore intrapresa.<\/p>\n<p>La comunit\u00e0 ecclesiale deve fare i conti con la sensibilit\u00e0 contemporanea che attribuisce al matrimonio la stabilit\u00e0 di una scelta fondata su un amore reciproco, rafforzata dalla grazia sacramentale, che tuttavia non pu\u00f2 da sola supplire le mancanze personali. Queste ultime peraltro non possono essere pensate come forme di condanne senza appello ad una vita obbligatoriamente condotta insieme,\u00a0<em>come se\u00a0<\/em>l\u2019amore perdurasse. L\u2019indissolubilit\u00e0 \u00e8 una propriet\u00e0 essenziale del matrimonio sacramentale, non una condanna n\u00e9 un deterrente. L\u2019adulterio \u00e8 un peccato che pu\u00f2 essere sanato. Perci\u00f2 \u00e8 consolante che il magistero si concentri sulla gioia dell\u2019amore nella vita familiare senza indugiare sulla sua potenziale peccaminosit\u00e0.<\/p>\n<p>La strada aperta da\u00a0<em>Amoris laetitia<\/em>, che coraggiosamente definisce certe relazioni \u2018cosiddette irregolari\u2019 e le iscrive in un quadro di accoglienza ecclesiale, discende dalla serena consapevolezza che davanti a Dio siamo tutti regolarmente irregolari. Il magistero che insisteva sulla prevenzione e punizione del peccato misurandolo attraverso l\u2019enumerazione degli atti impuri ha fin qui certamente prodotto diminuzione dei matrimoni, crescenti separazioni e divorzi, oltre al ricorso pressoch\u00e9 unanime a convivenze prematrimoniali. I canonisti devono assumersi la responsabilit\u00e0 di immaginare regole in grado di esprimere la potenzialit\u00e0 di un amore che dura nel tempo, senza limiti, e senza condannare chi resta indietro.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Il dibattito suscitato dal testo di G. Meiattini si arricchisce di un altro tassello. 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