{"id":13325,"date":"2019-01-05T14:43:05","date_gmt":"2019-01-05T13:43:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/?p=13325"},"modified":"2019-01-05T14:43:05","modified_gmt":"2019-01-05T13:43:05","slug":"amoris-laetitia-cio-che-e-cambiato-e-cio-che-resta-da-cambiare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/amoris-laetitia-cio-che-e-cambiato-e-cio-che-resta-da-cambiare\/","title":{"rendered":"Amoris Laetitia: ci\u00f2 che \u00e8 cambiato e ci\u00f2 che resta da cambiare"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/StMor_2018_2-211x300.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-13326\" alt=\"Studia_Moralia_56_2_2018_Studia_Moralia_50_1_2013\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/StMor_2018_2-211x300.jpg\" width=\"211\" height=\"300\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>E&#8217; apparso sull&#8217;ultimo numero di &#8220;Studia Moralia&#8221; del 2018 un mio contributo dal titolo: <\/em>Amoris Laetitia: ci\u00f2 che \u00e8 cambiato e ci\u00f2 che resta da cambiare<em>. <\/em>Un solenne &#8220;inizio di un inizio&#8221;.<em> Pubblico qui il terzo paragrafo dell&#8217;articolo e le conclusioni.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><i>3. La profezia dei canonisti: indissolubilit\u00e0 e adulterio da ripensare<\/i><\/strong><\/p>\n<p>Il secondo punto che desidero mettere a tema \u00e8 anch\u2019esso quasi paradossale: proprio il documento che ha segnato, 100 anni dopo il sorgere di un <i>Codex Juris Canonici<\/i>, un forte ridimensionamento della autorit\u00e0 canonica in campo matrimoniale \u2013 lavorando sia sulla procedura, sia aprendo lo spazio di un \u201cforo pastorale\u201d &#8211; esige, per la sua recezione, la profezia e la creativit\u00e0 dei canonisti. Senza il loro contributo, si potr\u00e0 far poco.<\/p>\n<p>A tal proposito, il libro di W. Kasper<sup><a href=\"#sdfootnote1sym\" name=\"sdfootnote1anc\"><sup>1<\/sup><\/a><\/sup>,<span style=\"font-size: medium\"> pubblicato pochi mesi fa, <\/span><span style=\"font-size: medium\">presen<\/span>tando con grande pacatezza la rilevanza del testo di AL, pone alcune questioni intorno alla \u201cindissolubilit\u00e0\u201d che possono bene legarsi alle parallele questioni sollevate da J-P. Vesco, qualche anno prima, durante il cammino sinodale<sup><a href=\"#sdfootnote2sym\" name=\"sdfootnote2anc\"><sup>2<\/sup><\/a><\/sup>, sulla nozione di \u201cadulterio\u201d. In questo campo, \u00e8 bene ricordarlo, abbiamo bisogno di canonisti capaci di considerare non solo la \u201clex condita\u201d, ma anche la \u201clex condenda\u201d.<\/p>\n<p>Un breve testo di Kasper ci \u00e8 utile per entrare meglio nella questione che attende una soluzione nuova: \u201cIl concetto di indissolubilit\u00e0 esprime solo in modo imperfetto questo carattere di dono del vincolo matrimoniale\u201d<sup><a href=\"#sdfootnote3sym\" name=\"sdfootnote3anc\"><sup>3<\/sup><\/a><\/sup>. Bisogna domandarsi: questa affermazione che cosa significa? Credo che si debba rispondere cos\u00ec: che \u00e8 compito del canonista studiare la \u201cnormativa\u201d pi\u00f9 adeguata per dar conto della \u201cindissolubilit\u00e0\u201d\/fedelt\u00e0 e della sua infrazione, ossia dell\u2019adulterio. Una elaborazione giuridica nuova intorno a questa coppia diventa un compito inaggirabile. E la elaborazione della \u201csanzione\u201d implica la possibilit\u00e0 di concepire tale sanzione in modo anche diverso dalla scomunica.<\/p>\n<p>In effetti, se osserviamo bene la condizione attuale, scopriamo di essere di fronte ad una <i>falla del sistema<\/i>, che <i>AL<\/i> ha generato e di cui non pu\u00f2 essere considerata immediata responsabile. Proviamo a fotografarla in forma assai schematica, mettendo a raffronto il \u201cprima\u201d e il \u201cdopo\u201d:<\/p>\n<p>&#8211; <i>Prima di AL<\/i>: la condizione del \u201cbattezzato divorziato risposato civilmente\u201d poteva avere solo tre uscite verso la comunione: o chiedeva il riconoscimento della nullit\u00e0 del vincolo sacramentale, o sceglieva di vivere in continenza le seconde nozze, o si asteneva dalla comunione sacramentale per la vita intera.<\/p>\n<p>&#8211; <i>Dopo AL<\/i>: continuano, ovviamente, le tre opzioni precedenti anche se con carattere non pi\u00f9 assolutamente vincolante, e si apre contemporaneamente una quarta opzione che potremmo per\u00f2 definire \u201cincompiuta\u201d. Ossia, in un cammino concepito prudenzialmente \u201cin foro interno\u201d, il soggetto pu\u00f2 riconoscere lui &#8211; e veder riconosciuto sul piano pastorale &#8211; lo \u201cstato di grazia\u201d della propria esistenza in \u201cseconde nozze\u201d. Ma occorre domandarsi: questa condizione complessa, che la legge civile consente e riconosce, in quale rapporto si pone rispetto alla legge ecclesiale? <i>In altri termini, come pu\u00f2 la legge ecclesiale riconoscere la condizione \u201criconciliata\u201d del soggetto civilmente risposato?<\/i> La questione non pu\u00f2 essere risolta soltanto \u201cin foro interno\u201d, perch\u00e9 il matrimonio e la famiglia inevitabilmente non si lasciano racchiudere soltanto nella \u201ccoscienza individuale\u201d. In altri termini, <i>AL introduce positivamente la \u201ccoscienza del soggetto\u201d come livello necessario per la soluzione dei \u201ccasi difficili\u201d, ma tale livello non \u00e8 sufficiente ad una risposta piena alla questione, ossia deve trovare forme di riconoscimento \u201cecclesiale\/comunitario\/istituzionale\u201d che garantiscano la \u201copponibilit\u00e0 ai terzi\u201d, cosa di cui la coscienza \u00e8 sempre sprovvista!<\/i><\/p>\n<p>Questo punto, per essere davvero risolto, ha inevitabilmente bisogno di creativit\u00e0 giuridica, senza la quale l\u2019ordinamento non avrebbe modo di riconoscere e di tutelare davvero soggetti che risulterebbero <i>pastoralmente visibili, ma giuridicamente invisibili<\/i><sup><i><a href=\"#sdfootnote4sym\" name=\"sdfootnote4anc\"><sup>4<\/sup><\/a><\/i><\/sup>. Ci\u00f2 potrebbe avvenire almeno in due possibili direzioni:<\/p>\n<p>&#8211; considerando, in una certa analogia con le soluzioni dell\u2019oriente cristiano, la \u201cmorte morale\u201d del vincolo sacramentale e il riconoscimento del vincolo civile, anche se non di carattere sacramentale;<\/p>\n<p>&#8211; introducendo una specifica \u201cdispensa\u201d, con sospensione degli effetti del vincolo sacramentale e riconoscimento ecclesiale del vincolo civile.<\/p>\n<p>Questo sviluppo, in altri termini, sta sicuramente \u201coltre\u201d AL, ma \u00e8 reso necessario dalla considerazione dello sviluppo che AL profeticamente ha introdotto e che occorre recepire sul piano pastorale.<\/p>\n<p>In ultima analisi, potremmo dire che nel considerare i \u201climiti\u201d della legge oggettiva, <i>AL<\/i> rilegge non soltanto la comprensione delle \u201cseconde nozze\u201d, ma permette di distinguerle in modo sempre pi\u00f9 accurato dalla fattispecie dell\u2019adulterio. Credo che nel cammino che va da FC ad AL abbiamo assistito ad una graduale riconsiderazione della differenza tra \u201cadulterio\u201d e \u201cseconde nozze\u201d. Non solo perch\u00e9 la differenza che FC proponeva tra divorziato non risposato e divorziato risposato ha acquisito una sua plausibilit\u00e0 ecclesiale, per quanto limitata; ma anche perch\u00e9 il peccato di \u201cadulterio\u201d deve passare, dal punto di vista penale, dalla comprensione di \u201creato permanente\u201d a quella di \u201creato istantaneo\u201d. La stessa interpretazione del canone 915 \u2013 come ostacolo invalicabile alla reintegrazione dei divorziati risposati \u2013 merita una profonda revisione, poich\u00e9, con la sua lettura in termini di \u201cresponsabilit\u00e0 oggettiva\u201d, non tiene conto n\u00e9 della storia dei soggetti, n\u00e9 delle diverse modalit\u00e0 di accesso e di stabilit\u00e0 nelle seconde nozze. La \u201costinazione\u201d nel permanere nella condizione di peccato grave non pu\u00f2 essere pi\u00f9 semplicemente identificata con il sorgere oggettivo del nuovo vincolo civile. Questa pretesa, ribadita da FC e mantenuta sostanzialmente in vigore fino ad AL, non permette alcun discernimento: offre una soluzione facile, ma ingiusta. Ci\u00f2 per\u00f2 dischiude una novit\u00e0 procedurale che, in vista di una maggiore giustizia, assicura tuttavia anche una maggiore difficolt\u00e0<sup><a href=\"#sdfootnote5sym\" name=\"sdfootnote5anc\"><sup>5<\/sup><\/a><\/sup>.<\/p>\n<p><i>4. Conclusioni<\/i><\/p>\n<p>Insomma, per concludere e per ricapitolare, <i>lo spazio processuale che AL introduce nel rapporto tra Chiesa e soggetti cosiddetti \u201cirregolari\u201d, pur essendo stato pensato con le categorie del \u201cforo interno\u201d e quindi senza la esigenza di una traduzione giurisdizionale in \u201cforo esterno\u201d, deve necessariamente confrontarsi sia con un \u201cfare penitenza\u201d che non \u00e8 mai riducibile alla invisibilit\u00e0 della contrizione, sia con una riconoscibilit\u00e0 del nuovo legame di grazia, che deve poter essere \u201copponibile ai terzi\u201d non solo nel mondo civile, ma anche all\u2019interno della Chiesa.<\/i> Lavoro penitenziale dei soggetti e riconoscimento formale delle seconde nozze sono due \u201cnon detti\u201d di <i>AL<\/i> che attendono la elaborazione e la sperimentazione da parte della recezione pastorale e comunitaria, per la quale occorre un contributo di una rinnovata disciplina sacramentale sulla penitenza e di una canonistica capace di accedere anche alla dimensione \u2013 assolutamente classica, ma divenuta quasi inaudita dopo la introduzione del Codex nel 1917 \u2013 di una <i>lex condenda<\/i> diversa dalla <i>lex condita<\/i>. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che <i>la recezione \u00e8 parte integrante e qualificante del Magistero della Chiesa<\/i>. Per la quale recezione occorre un lavoro specifico, sia di natura teorica, sia di natura pratica, che sta ampiamente non solo dietro, ma anche davanti a noi, in una Chiesa non solo <i>retro, <\/i>ma anche<i> ante oculata<\/i>. Verso questa nuova lungimiranza deve essere orientata una recezione responsabile e coraggiosa della profezia di <i>AL<\/i>.<\/p>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><a href=\"#sdfootnote1anc\" name=\"sdfootnote1sym\">1<\/a><span style=\"color: #000000\"><span style=\"font-size: small\">Cfr.<\/span><\/span><span style=\"color: #000000\"><span style=\"font-size: small\"> W. Kasper<\/span><\/span><span style=\"color: #000000\"><span style=\"font-size: small\"><i>, <\/i><\/span><\/span><span style=\"color: #000000\"><span style=\"font-size: small\"><i>Il messaggio di Amoris Laetitia. Una discussione fraterna,\u00a0<\/i><\/span><\/span><span style=\"color: #000000\"><span style=\"font-size: small\">Queriniana (GdT 406), Brescia, 2018.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote2\">\n<p><a href=\"#sdfootnote2anc\" name=\"sdfootnote2sym\">2<\/a><strong><\/strong><span style=\"color: #000000\"><span style=\"font-family: 'Liberation Serif', 'Times New Roman', serif\"><span style=\"font-size: small\">Cfr. <\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #000000\"><span style=\"font-family: 'Liberation Serif', 'Times New Roman', serif\"><span style=\"font-size: small\">J.-P. Vesco<\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #000000\"><span style=\"font-family: 'Liberation Serif', 'Times New Roman', serif\"><span style=\"font-size: small\"><i>, Ogni amore vero \u00e8 indissolubile. Considerazioni in difesa dei divorziati risposati<\/i><\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #000000\"><span style=\"font-family: 'Liberation Serif', 'Times New Roman', serif\"><span style=\"font-size: small\">, Queriniana (GdT 374), Brescia, 2015.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote3\">\n<p><a href=\"#sdfootnote3anc\" name=\"sdfootnote3sym\">3<\/a><span style=\"color: #000000\"><span style=\"font-size: small\"> Kasper<\/span><\/span><span style=\"color: #000000\"><span style=\"font-size: small\"><i>, <\/i><\/span><\/span><span style=\"color: #000000\"><span style=\"font-size: small\"><i>Il messaggio di Amoris Laetitia<\/i><\/span><\/span><span style=\"color: #000000\"><span style=\"font-size: small\">, 44. <\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote4\">\n<p><a href=\"#sdfootnote4anc\" name=\"sdfootnote4sym\">4<\/a>Vorrei far notare come molte delle polemiche scaturite dopo la pubblicazione del testo trovano qui uno dei punti di emergenza. E\u2019 facile, infatti, creare una contraddizione tra \u201ccomunione\u201d e \u201cscomunica\u201d, senza concepire alcuna mediazione possibile. E pu\u00f2 essere interessante e istruttivo considerare che questa difficolt\u00e0 accomuna sia chi si oppone al testo, sia chi \u00e8 favorevole. Intendo dire che, senza risolvere esplicitamente la questione della \u201cforma giuridica dello status del divorziato risposato riconciliato\u201d, non si dar\u00e0 una recezione duratura al testo di AL. E molte belle parole resteranno senza alcuna conseguenza concreta.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote5\">\n<p><a href=\"#sdfootnote5anc\" name=\"sdfootnote5sym\">5<\/a>La \u201ccertezza del diritto\u201d \u00e8 altamente raccomandabile, ma non \u00e8 mai un valore assoluto. Se punissimo tutti i reati con la scomunica avremmo una grandissima certezza e un bassissima giustizia. Un sano equilibrio tra giustizia e certezza impone una creativit\u00e0 ai canonisti, di cui tuttavia essi stessi non sembrano consapevoli. Ho ascoltato un canonista protestare perch\u00e9 \u201cdopo AL sulla sua scrivania era arrivata una grande confusione\u201d. Ci\u00f2 non esclude affatto che la precedente scrivania ordinata fosse un brutto segno di ingiustizia! La complicatezza della esperienza \u00e8 anche \u201cmeravigliosa\u201d: cfr. A. Grillo, <em>Meravigliosa complessit\u00e0. Riconoscere l&#8217;Amoris Laetitia nella societ\u00e0 aperta<\/em>, Cittadella, Assisi, 2017.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E&#8217; apparso sull&#8217;ultimo numero di &#8220;Studia Moralia&#8221; del 2018 un mio contributo dal titolo: Amoris Laetitia: ci\u00f2 che \u00e8 cambiato e ci\u00f2 che resta da cambiare. Un solenne &#8220;inizio di un inizio&#8221;. 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