{"id":11333,"date":"2016-12-01T11:31:49","date_gmt":"2016-12-01T10:31:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/?p=11333"},"modified":"2016-12-01T11:44:39","modified_gmt":"2016-12-01T10:44:39","slug":"il-nuovo-procedimento-legislativo-verso-il-referendum-n-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/il-nuovo-procedimento-legislativo-verso-il-referendum-n-5\/","title":{"rendered":"Il nuovo procedimento legislativo \/\/ Verso il referendum, n. 5"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Schermata-2016-12-01-alle-11.30.01.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11334 alignleft\" alt=\"schermata-2016-12-01-alle-11-30-01\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Schermata-2016-12-01-alle-11.30.01-300x98.png\" width=\"300\" height=\"98\" srcset=\"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Schermata-2016-12-01-alle-11.30.01-300x98.png 300w, https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Schermata-2016-12-01-alle-11.30.01.png 647w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>La riforma riscrive l\u2019art. 70 della Costituzione che, nel testo oggi in vigore, attribuisce la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e prevede un unico procedimento legislativo.<\/p>\n<p><strong>La nuova norma \u00e8 pi\u00f9 complessa (composta da 438 parole, rispetto alle 9 attuali) a causa della differenziazione delle funzioni delle camere.<\/strong><\/p>\n<p>Qualche dubbio sulla disposizione in esame deriva non tanto dalla sua lunghezza della disposizione, quanto dal carattere complessivamente \u00abdilemmatico\u00bb<a title=\"\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a> che la previsione assume. Essa infatti, nel combinato disposto con altre norme costituzionali, prescrive <strong>svariati procedimenti legislativi<\/strong> che, secondo alcuni autori, sarebbero complessivamente 9 (per altri 12). Al di l\u00e0 del linguaggio adottato nella riforma, <strong>i procedimenti possono essere divisi tra bicamerali perfetti e asimmetrici<\/strong>.<\/p>\n<p>Le leggi approvate secondo il <strong>procedimento bicamerale perfetto<\/strong> (art. 70, c. 1) prevedono la doppia lettura (una della Camera e una del Senato) come nel vigente art. 70.\u00a0Tale procedimento \u00e8 previsto per un elenco tassativo di materie che possono essere ricondotte ai seguenti ambiti:<\/p>\n<p>a) leggi costituzionali o di revisione costituzionale;<br \/>\nb) leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche;<br \/>\nc) leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali sui <i>referendum<\/i>;<br \/>\nd) leggi concernenti l\u2019ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni dei Comuni e delle Citt\u00e0 metropolitane;<br \/>\ne) \u00abnorme generali, le forme e i termini della partecipazione dell\u2019Italia alla formazione e all\u2019attuazione della normativa e delle politiche dell\u2019Unione europea\u00bb;<br \/>\ne) altre leggi previste in attuazione del Titolo V riformato.<\/p>\n<p>I <strong>procedimenti bicamerali asimmetrici<\/strong> prevedono invece diverse modalit\u00e0 di intervento del Senato che per\u00f2, in ultima istanza, soccombe alla volont\u00e0 della Camera. Essi sono:<br \/>\na) <strong>procedimento monocamerale<\/strong> (art. 70, c. 2 e 3) che dovrebbe essere applicato a tutte le leggi (tranne a quelle di cui al primo comma) e che attribuisce alla Camera la competenza finale delle approvazioni e concede la possibilit\u00e0 al Senato di esaminare il provvedimento e di deliberare proposte di modifica;<br \/>\nb) procedimento monocamerale <strong>con intervento \u201cqualificato\u201d del Senato<\/strong> (art. 70, c. 4) che, in caso di ricorso dello Stato alla cd. \u201cclausola di supremazia\u201d (di cui si dir\u00e0 nel prossimo post), stabilisce che la Camera possa discostarsi, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti, dalle proposte di modifica del Senato votate anch\u2019esse a maggioranza assoluta;<br \/>\nc) procedimento monocamerale <strong>con obbligatoriet\u00e0 dell\u2019esame del Senato<\/strong> (art. 70, c. 5) per le leggi di bilancio nel quale i tempi per le proposte di modifica sono abbreviati a 15 giorni (anzich\u00e9 i 30 previsti negli altri procedimenti).<\/p>\n<p>Va segnalata un\u2019altra significativa modifica che prevede il \u201c<strong>voto a data certa<\/strong>\u201d: il nuovo art. 72, c. 7, prescrive una pronuncia definitiva della Camera, entro settanta giorni, su provvedimenti del Governo che esso ritiene essenziali per l\u2019attuazione del suo programma (salvo per\u00f2 non prevedere cosa potrebbe succedere se il Parlamento decida di non \u00a0decidere entro i settanta giorni prescritti).<\/p>\n<div title=\"Page 22\">\n<div>\n<div>\n<p>I conflitti sulla competenza legislativa tra le due Camere si risolveranno con un&#8217;intesa tra i Presidenti delle Camere.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Lo scopo di questo nuovo procedimento legislativo, nell&#8217;intenzione di chi ha scritto la riforma,\u00a0\u00e8 quello di rendere pi\u00f9 veloce l&#8217;approvazione delle leggi e dare una chiara prevalenza alla Camera dei Deputati (e alla maggioranza del momento che con l&#8217;Italicum avr\u00e0, sempre e comunque, un numero di seggi pari al 54%).<\/p>\n<p>A mio giudizio, il problema non risiede nella stesura (complicata) dell&#8217;articolo 70: una complicazione\u00a0inevitabile in un sistema bicamerale differenziato. Risiede piuttosto nell&#8217;idea che in esso viene tradotta: dare alla Camera una prevalenza (anche) su tutto ci\u00f2 che \u00e8 di competenza delle regioni (dal bilancio, indice di una autonomia ormai evanescente, all&#8217;invasione delle competenze con la &#8220;clausola di supremazia&#8221;), contraddicendo quindi la rappresentanza territoriale che si \u00e8 introdotta con il Senato delle autonomie.<\/p>\n<div><br clear=\"all\" \/><\/p>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> S. Staiano, <i>I nuovi procedimenti legislativi<\/i>, in \u00abFederalismi.it\u00bb, 22 giugno 2016.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La riforma riscrive l\u2019art. 70 della Costituzione che, nel testo oggi in vigore, attribuisce la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e prevede un unico procedimento legislativo. 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