{"id":11321,"date":"2016-11-27T20:11:21","date_gmt":"2016-11-27T19:11:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/?p=11321"},"modified":"2016-11-27T20:14:24","modified_gmt":"2016-11-27T19:14:24","slug":"superamento-del-bicameralismo-perfetto-e-composizione-del-nuovo-senato-verso-il-referendum-n-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/superamento-del-bicameralismo-perfetto-e-composizione-del-nuovo-senato-verso-il-referendum-n-4\/","title":{"rendered":"Superamento del bicameralismo perfetto e composizione del nuovo Senato \/\/ Verso il referendum, n. 4"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Schermata-2016-11-27-alle-20.13.21.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11323 alignleft\" alt=\"schermata-2016-11-27-alle-20-13-21\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Schermata-2016-11-27-alle-20.13.21-300x195.png\" width=\"300\" height=\"195\" srcset=\"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Schermata-2016-11-27-alle-20.13.21-300x195.png 300w, https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Schermata-2016-11-27-alle-20.13.21.png 797w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Dopo aver analizzato questioni di metodo e la storia della riforma, vediamo le principali innovazioni prefigurate dalla Riforma Boschi.<\/p>\n<p>Ci soffermiamo sul primo dei tre punti fondamentali: il <strong>superamento del bicameralismo paritario o perfetto.<\/strong> La differenziazione di Camera e Senato \u00e8 da vedere con favore. L\u2019\u00ab<strong>inutile doppione<\/strong>\u00bb<a title=\"\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a> \u2013 come lo defin\u00ec Costantino Mortati, insigne giurista e costituente democristiano \u2013 di due Aule, funzionalmente e strutturalmente uguali, \u00e8 unica nel panorama degli ordinamenti costituzionali contemporanei.<\/p>\n<p>Il Senato, nel nuovo testo proposto, viene distinto dalla Camera per composizione, funzioni e rapporto con il Governo. Esso, infatti, sar\u00e0 rappresentativo delle istituzioni territoriali e composto da <strong>95 senatori<\/strong>, scelti tra consiglieri regionali (74) e sindaci (21, uno per regione). Verranno inoltre nominati altri 5 cinque senatori dal Presidente della Repubblica, per un totale di 100 rappresentati. Sulla composizione del Senato pesa la problematica formulazione dell\u2019art. 57, comma 5, che prevede l\u2019elezione dei senatori <strong>\u00abin conformit\u00e0 alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi\u00bb<\/strong>, rinviando ad una legge successiva la modalit\u00e0, diretta o indiretta, di attribuzione dei seggi.<\/p>\n<p>Al nuovo Senato, nonostante la posizione di subordine rispetto alla Camera e la presenza di senatori che svolgono un doppio incarico (nazionale e locale), vengono attribuite <strong>numerose funzioni (art. 55)<\/strong> riconducibili a tre gruppi omogenei:<\/p>\n<p>a) raccordo tra lo Stato, gli enti costitutivi della Repubblica e l\u2019Unione europea;<br \/>\nb) l\u2019esercizio della funzione legislativa <i>ex <\/i>art. 70 (si rinvia al paragrafo successivo);<br \/>\nc) valutazione delle politiche pubbliche, dell\u2019attivit\u00e0 delle pubbliche amministrazioni;<br \/>\nd) verifica dell\u2019impatto delle politiche pubbliche, delle politiche dell\u2019Unione europea sui territori e dell\u2019attuazione delle leggi dello Stato.<\/p>\n<p>Oltre alle differenti composizioni e funzioni, mutua anche il rapporto tra le aule parlamentari e l\u2019esecutivo. I deputati della nuova Camera rappresenteranno la nazione e, per questa ragione, attribuiranno la fiducia al Governo. Il Senato invece sar\u00e0 luogo di <strong>rappresentanza delle autonomie locali<\/strong> e degli indirizzi politici che esse esprimeranno: <strong>non avr\u00e0, per questa ragione, un rapporto fiduciario con l\u2019esecutivo<\/strong> nazionale. Inoltre il Senato sar\u00e0 un organo permanente (cio\u00e8 senza la previsione di scioglimento al termine delle legislature) poich\u00e9 composto dai consiglieri-sindaci in carica per un periodo corrispondente a quello dei Consigli regionali di provenienza.<\/p>\n<p>Permangono <strong>alcuni dubbi su punti irrisolti<\/strong> della prefigurata composizione del nuovo Senato che possono essere cos\u00ec schematicamente riassunti:<\/p>\n<p>a) quale sar\u00e0 la modalit\u00e0 di elezione dei senatori;<br \/>\nb) se il Senato sar\u00e0 rappresentativo dei territori o piuttosto, in assenza di un mandato imperativo ai senatori di rappresentare i Consigli regionali di provenienza, si organizzer\u00e0 secondo logiche partitiche;<br \/>\nc) se sar\u00e0 esclusa o, viceversa, prescritta la presenza tra i senatori del Presidente di ciascuna regione;<br \/>\nd) con quale modalit\u00e0 verranno eletti i sindaci e quale tipo di configurazione avr\u00e0 il loro mandato;<br \/>\ne) come verr\u00e0 in concreto gestito il doppio mandato (nelle istituzioni territoriali di appartenenza e in Senato) considerando i tempi ristretti (15-30 giorni) che sono concessi al Senato per intervenire nel nuovo procedimento legislativo.<\/p>\n<p>Le questioni che rimangono aperte non sono marginali: ad esse dovranno dare risposta la legge elettorale del nuovo Senato e i nuovi regolamenti parlamentari che giocheranno un ruolo fondamentale sia nell\u2019attuazione del nuovo procedimento legislativo (di cui si parler\u00e0 nel prossimo post) sia sull\u2019operativit\u00e0 complessiva del nuovo Senato.<\/p>\n<div><br clear=\"all\" \/><\/p>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> C. Mortati, <i>Intervista<\/i>, in \u00abGli Stati\u00bb, n. 10\/1973.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dopo aver analizzato questioni di metodo e la storia della riforma, vediamo le principali innovazioni prefigurate dalla Riforma Boschi. Ci soffermiamo sul primo dei tre punti fondamentali: il superamento del bicameralismo paritario o perfetto. 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