{"id":11254,"date":"2016-11-05T11:35:45","date_gmt":"2016-11-05T10:35:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/?p=11254"},"modified":"2016-11-05T11:44:50","modified_gmt":"2016-11-05T10:44:50","slug":"si-puo-cambiare-la-costituzione-come-verso-il-referendum-n-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/si-puo-cambiare-la-costituzione-come-verso-il-referendum-n-2\/","title":{"rendered":"Si pu\u00f2 cambiare la Costituzione? Come? \/\/ Verso il referendum, n. 2"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Schermata-2016-11-05-alle-11.26.33.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11256 alignleft\" alt=\"schermata-2016-11-05-alle-11-26-33\" src=\"http:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Schermata-2016-11-05-alle-11.26.33-300x163.png\" width=\"300\" height=\"163\" srcset=\"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Schermata-2016-11-05-alle-11.26.33-300x163.png 300w, https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/wp-content\/uploads\/Schermata-2016-11-05-alle-11.26.33.png 760w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Manca un mese al <i>referendum<\/i> sulla riforma costituzionale.<\/p>\n<p>Con i prossimi post vorrei addentrarmi ad esaminare metodo e merito della proposta di revisione. Per\u00f2 prima \u00e8 necessario fare un passo indietro: <strong>perch\u00e9 questo referendum? Come si cambia la Costituzione? \u00c8 possibile cambiare la Carta?<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019articolo che si occupa della \u201crevisione costituzionale\u201d \u00e8 il 138 della Costituzione.<\/p>\n<p>Prima di spiegarne il contenuto e la logica, vorrei partire dall\u2019ultima domanda che ci siamo posti: se \u00e8 possibile o meno (giusto o sbagliato) mettere mano alla Costituzione, in particolare alla sua seconda parte (dedicata all\u2019 \u201cOrdinamento della Repubblica\u201d). Per rispondere all\u2019interrogativo \u2013 senza per\u00f2 con questo voler intestare a personaggi illustri questa o altre riforme \u2013 faccio mie alcune parole che pronunci\u00f2 Giuseppe Dossetti, padre della Costituzione, nel 1951. Esiste \u2013 affermava \u2013<\/p>\n<p><em>\u00abuna disparit\u00e0 di situazioni fra la <strong>parte dichiarativa<\/strong> (che \u00e8 parte rivelativa o parte di indicazioni programmatiche dei fini che lo Stato deve raggiungere) e la<strong> parte organizzativa<\/strong> della Costituzione stessa, cio\u00e8, meglio, la parte in cui essa costituisce gli organi attraverso i quali lo Stato &#8211; cui la prima parte, la parte dichiarativa, impone quei determinati fini &#8211; dovrebbe precisamente perseguire e raggiungere i fini stessi. Questo \u00e8 <strong>il problema fondamentale<\/strong> che dovrebbe esser posto in termini giuridici\u00bb<a title=\"\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>.<\/em><\/p>\n<p>Dalle parole di Dossetti emerge chiaramente che i Costituenti avevano ben presente come la parte \u201corganizzativa\u201d delle istituzioni necessitasse, gi\u00e0 allora, di una manutenzione.<\/p>\n<p>Dalla citazione per\u00f2 si ricava un altro importante criterio per discernere le riforme: che la prima parte, quella dei principi, non \u00e8 separabile dalla seconda e che anzi si deve giudicare l\u2019architettura costituzionale in base alla capacit\u00e0 che essa ha di attuare i principi fondamentali. <strong>Separare dunque prima e seconda parte della Costituzione \u00e8 sbagliato<\/strong>, come lo \u00e8 pensare che l\u2019 \u201cingegneria costituzionale\u201d non abbia influenza sul complesso dei fini che la Carta pone.<\/p>\n<p><strong>Veniamo ora all\u2019art. 138<\/strong> che disciplina il procedimento per adottare le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali.<\/p>\n<p>La nostra Costituzione, come quasi tutte quelle moderne, non \u00e8 modificabile con legge ordinaria: per questo si dice che essa \u00e8 \u201crigida\u201d (e non \u201cflessibile\u201d come lo Statuto Albertino). Per poter modificare il testo costituzionale si fa ricorso ad un \u201cprocedimento aggravato\u201d.<\/p>\n<p>Il procedimento di revisione costituzionale si innesta sulla struttura del procedimento legislativo ordinario, dal quale si distingue per due profili, uno necessario ed uno eventuale:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019<i>iter <\/i>di revisione cost. richiede <strong>quattro approvazioni parlamentari<\/strong> ad intervallo non minore di tre mesi (due per la Camera, due per il Senato) e la necessit\u00e0 di conseguire la maggioranza assoluta (cio\u00e8 la maggioranza dei componenti di ciascuna Camera) nella seconda deliberazione;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019art. 138 prevede <strong>la possibilit\u00e0 di referendum costituzionale<\/strong>, qualora non si sia raggiunta nella seconda deliberazione la maggioranza dei due terzi.<\/p>\n<p>Il disegno di legge costituzionale Boschi \u00e8 stato approvato con la maggioranza assoluta nella seconda deliberazione e, pertanto, si \u00e8 aperta la via al\u00a0<i>referendum<\/i>\u00a0popolare. Le caratteristiche del <i>referendum <\/i>costituzionale sono queste:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ha carattere eventuale e facoltativo perch\u00e9 deve essere richiesto, entro tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta, da un quinto dei componenti di una Camera, o da cinque consigli regionali, o da cinquecentomila elettori;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il testo sottoposto a <i>referendum<\/i> <strong>deve essere approvato dalla maggioranza dei voti validi<\/strong>;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>non c\u2019\u00e8 <i>quorum <\/i><\/strong>per la validit\u00e0 del voto (a differenza di quanto avviene per il <i>referendum <\/i>abrogativo).<\/p>\n<p>Il <i>referendum <\/i>\u00e8 quindi uno strumento eventuale nel procedimento costituzionale che, nel caso italiano, ha una <strong>funzione di garanzia<\/strong>: esso cio\u00e8 permette, alle minoranze qualificate, di opporsi al testo costituzionale approvato dal Parlamento. In realt\u00e0 lo strumento referendario, oltre alla funzione garantista, ha assunto nel tempo connotazione \u201coppositiva\u201d, \u201cdi controllo\u201d\u2026 fino a giungere \u00a0ai nostri giorni in cui il referendum \u00e8 utilizzato come mezzo \u201cconfermativo\u201d della revisione.<\/p>\n<p>Nel caso della riforma Boschi \u00e8 stata, infatti, la stessa maggioranza che ha sostenuto la riforma a richiedere la sua sottoposizione al corpo elettorale, per rafforzare la propria legittimazione.<\/p>\n<p>Vi \u00e8 inoltre chi ha giustamente sottolineato, sia sul piano politico che su quello strettamente giuridico, la scarsa legittimazione dell\u2019attuale Parlamento, eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sentenza 1\/2014), a modificare norme di rango costituzionale. Il <i>referendum <\/i>autunnale, in questo senso, avr\u00e0, almeno in parte, un valore \u201csanante\u201d perch\u00e9 andr\u00e0 a conferire quella legittimazione democratica di cui i rappresentati, in questa fase transitoria, sembrano non disporre. \u00c8 evidente per\u00f2 che ci\u00f2 distorce il senso del <i>referendum, <\/i>nato come strumento di garanzia.<\/p>\n<div><br clear=\"all\" \/><\/p>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> Cos\u00ec Giuseppe Dossetti in un intervento durante il III Convegno dell\u2019Unione Giuristi Cattolici Italiani, in Aa. Vv, <i>Funzioni e ordinamento dello Stato moderno<\/i>, \u00abQuaderni di Justitia\u00bb n. 2, Studium, Roma 1953, p. 146.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Manca un mese al referendum sulla riforma costituzionale. Con i prossimi post vorrei addentrarmi ad esaminare metodo e merito della proposta di revisione. 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